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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017) (Bilancio)

Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017) (Bilancio) [sommario] [RTF]

SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
1. L’articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017” è abrogato.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” è così sostituito:
omissis (1)
Art. 3 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
l. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato l per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
l. All’Allegato l, di cui al comma 2 dell'articolo l della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”, sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente legge.
Art. 6 - Allegato nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
l. È approvato l’allegato “Nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” (allegato 10).
Art. 7 - Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) Testo riportato all’art. 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 .


SOMMARIO

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