Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017) (Bilancio)
Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019 DELLA REGIONE DEL VENETO
Art. 1 - Abrogazione
dell’articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31
“Legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 3 - Stato di previsione
delle entrate e delle spese.
l. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli
esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni
compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all'Allegato l per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
l. All’Allegato l, di cui al comma 2 dell'articolo l della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale
2017”, sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della
presente legge.
1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di
investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di
attività finanziarie” e “Interventi autonomi programmati
per spese di investimento finanziati con ricorso
all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e
“Interventi vincolati programmati per spese di investimento
finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017,
di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32
sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati
5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1
dell'articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32
sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente
legge.
Art. 6 - Allegato nota
esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia
esigibilità.
l. È approvato l’allegato “Nota esplicativa alla
variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” (allegato
10).
Art. 7 - Entrata in
vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO