Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24 (BUR n. 77/2017)
Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24 (BUR n. 77/2017) [sommario] [RTF]
CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI
OSPITALITÀ ALBERGHIERA DEI DEGENTI DI EX OSPEDALI PSICHIATRICI ED EX
CASE DI SALUTE
Art. 1 - Finalità e
destinatari.
1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute,
ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica” e le persone presenti
alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione
riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione
della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 39 “Norme di attuazione della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria”, qualora
ospiti di strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, sono
tenute alla compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera
secondo i criteri definiti dal DPCM 5 dicembre 2013 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”, ferma restando la conservazione a favore
dell’assistito di una quota non inferiore alla somma corrispondente
al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori
dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’
articolo 6, comma 4
della
legge
regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la
istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e la sua
disciplina”.
Art. 2 - Costi residui.
1. I costi residui delle spese di ospitalità alberghiera delle
persone previste dall’articolo 1 della presente legge, sono a
carico del Fondo sanitario regionale.
Art. 3 - Attuazione.
1. La Giunta regionale definisce le modalità di compartecipazione da
parte delle persone alle spese di ospitalità alberghiera secondo i
criteri previsti dall’articolo 1 della presente legge, sentita la
competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni
dal ricevimento del provvedimento, decorso i quali si prescinde dal
parere medesimo.
Art. 4 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati il comma 1 dell’
articolo 55 della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)” e
l’
articolo
73 della
legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2000)”.
Art. 5 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
SOMMARIO