Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 08 agosto 2017, n. 26 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)

Legge regionale 08 agosto 2017, n. 26 (BUR n. 77/2017) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 “AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:
omissis (1)
2. Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell’allegato B.
3. Nel comma 5 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole: “e della tabella 2 dell’allegato B”.
4. Nel comma 6 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole: “e della tabella 3 dell’allegato B”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono soppresse le parole “nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell’organico previsto,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:
omissis (2)
3. Il comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:
omissis (3) .
4. Il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è così sostituito:
omissis (4)
5. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” sono inseriti i seguenti commi:
omissis (5)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto il seguente:
omissis (6)
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Decorrenza di effetti.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note

(1) Testo riportato al comma 3 dell’art. 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
(2) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
(3) Testo riportato al comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
(4) Testo riportato al comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
(5) Testo aggiunto dopo il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
(6) Testo aggiunto dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1