Legge regionale 08 agosto 2017, n. 26 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)
Legge regionale 08 agosto 2017, n. 26 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE AL TITOLO VI CAPO III E IV DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53
“AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive
modificazioni.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive
modificazioni.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Decorrenza di
effetti.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti
dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Note
SOMMARIO