Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012)
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012) [sommario] [RTF]
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE (1) (2)
TITOLO I - Principi Generali
Art. 1 - Autonomia.
1. Il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa regionale
del Veneto.
2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto
essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni
dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di
legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle
politiche regionali.
3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita
dall’
articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.
Art. 2 - Ambito
dell’autonomia.
1. Il Consiglio regionale ha autonomia
funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile,
contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata
secondo i principi di legalità, di imparzialità, di
trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la
tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. L’amministrazione e l’organizzazione dell’Assemblea
legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari
e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di
amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e
secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in
materia nonché dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è
approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su
proposta dell’Ufficio di presidenza, sentito il parere della
commissione consiliare competente. (
3)
Art. 3 - Rappresentanza
esterna ed in giudizio.
1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna
dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni
contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti
politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle
competenze attinenti all’autonomia consiliare, così come
definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del
contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio
di presidenza.
3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente
può avvalersi, ai sensi degli
articoli 1 e
2 della
legge regionale 16 agosto
2001, n. 24 “Istituzione dell’Avvocatura regionale del
veneto” dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura
dello Stato ovvero del patrocinio esterno.
Art. 4 - Relazioni
istituzionali.
1. Il Consiglio regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza:
a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di
rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra
regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre
assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.
TITOLO II - Autonomia di bilancio
e contabile
Art. 5 - Autonomia di
bilancio.
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale
dispone di un bilancio autonomo.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai
trasferimenti dal bilancio della Regione.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse
finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e
organizzazione.
4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio
regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al
finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.
Art. 6 - Procedura di
approvazione del bilancio.
1. Il bilancio annuale di previsione del
Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta
dell’Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima
del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del
bilancio di previsione della Regione.
2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Ufficio di
presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale
è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente
della Giunta regionale, ai fini dell’iscrizione nella proposta di
bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento.
4. L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per
la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del
bilancio della Regione.
5. Il trasferimento è effettuato in un’unica soluzione
all’inizio dell’esercizio finanziario.
6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a
spese che si rendono necessarie nel corso dell’esercizio
finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di presidenza. La
deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al
Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio
regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio
stesso.
Art. 7 - Determinazione del
fondo di dotazione del Consiglio regionale.
1. L’ammontare del trasferimento dal
bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del
Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena
funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo
esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche
intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio
regionale, dell’attuazione degli istituti e dei criteri che
assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di
progressiva razionalizzazione delle spese e, dall’altro, la
fornitura di beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle
funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma
1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione
nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica
amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al
complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio
di cui al comma 4 dell’articolo 6, che concorre nel suo complesso
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle
norme di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 8 - Autonomia contabile e
gestionale.
1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale
ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina
stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina
i controlli interni sugli atti e sulla gestione.
TITOLO III - Patrimonio
Art. 9 - Patrimonio in uso al
Consiglio regionale.
1. Il patrimonio immobiliare della Regione
concesso in uso al Consiglio regionale è individuato
nell’allegato A alla presente legge.
2. L’allegato A può essere modificato con provvedimenti
definiti di intesa dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta
regionale.
3. Nelle sedi di cui all’allegato A gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall’Ufficio
di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e
comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture
della Giunta regionale.
4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui
all’allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e
attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è
approvata dall’Ufficio di presidenza
TITOLO IV - Autonomia funzionale e
organizzativa
CAPO I - Distinzione delle competenze tra l’Ufficio
di presidenza
del Consiglio regionale e la dirigenza.
Art. 10 - Competenze
dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza
definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante
l’approvazione di:
a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio
mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
b) direttive per la gestione e di un programma operativo.
2. L’Ufficio di presidenza approva il programma operativo,
predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1,
con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio
regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.
3. L’Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina
i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle
linee guida, delle direttive e del programma operativo.
5. All’Ufficio di presidenza spettano:
a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente
commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di
amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;
b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva
delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia
istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1
allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;
d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro
competenze, su proposta del Segretario generale;
e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del
Segretario generale, la loro valutazione;
f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la
determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente
capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a
lui direttamente afferenti;
g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del
Segretario generale;
h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e
di relazioni sindacali;
i) l’adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 11 - Competenze dei
dirigenti. (4)
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che
dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione
e dagli atti di organizzazione.
CAPO II - Principi di
funzionamento e organizzazione
Art. 12 - Principi di
funzionamento.
1. L’esercizio delle competenze
funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene
autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle
funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:
a) la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili
professionali;
b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane
per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni
consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla
produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.
2. L’esercizio delle competenze non direttamente connesse allo
svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli
uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite
convenzioni con essi.
Art. 13 - Principi di
organizzazione.
1. L’organizzazione delle strutture
del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:
a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri
della dirigenza;
b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con
particolare riferimento all’esercizio delle potestà
legislative attribuite dall’articolo 121 della Costituzione, alle
funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua
attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche
regionali agli obbiettivi di governo e di rappresentanza del popolo
veneto.
2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo
disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed
organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.
Art. 14 - Personale del
Consiglio regionale e pari opportunità.
1. Il personale in servizio presso organi
e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per
l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso
l’impiego delle peculiari competenze richieste.
2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del
Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.
3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell’ambito
del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei
dirigenti.
4. Il Consiglio regionale, nell’organizzazione e nella gestione del
personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul
lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di
ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una
presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le
posizioni apicali.
TITOLO V – Organizzazione
(5)
CAPO I - Articolazioni
organizzative
Art. 15 - Articolazione
della Segreteria generale.
1. La Segreteria generale costituisce ai
sensi dell’
articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa
della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) servizi consiliari;
b) uffici;
c) posizioni dirigenziali individuali;
d) unità operative;
e) unità di staff.
Art. 16 - Segretario
generale.
1. Alla Segreteria generale del Consiglio
regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e
nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di
presidenza.
2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un
dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di
direzione di strutture apicali. L’incarico può essere
conferito anche ad esperti e professionisti estranei
all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque
anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o
private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea
legislativa regionale.
3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto
di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della
nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di
presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i
sei mesi successivi alla fine della legislatura o alla data prevista
dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
per l’incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo
alla fine della legislatura. (
6)
4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di
esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a
persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto
del conferimento dell’incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale
è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai
parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad
esso si applica quanto previsto dall’
articolo 2 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 6 , recante disposizioni di riordino e
semplificazione normativa in materia di personale. Per effetto di quanto
previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, l’incarico di Segretario generale prosegue a titolo
gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate nel limite
stabilito dall’Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque
per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in
quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà di risolvere il
contratto. (
7)
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio
regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro.
7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a
dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60
dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato
comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il
periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo
determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella
posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto
a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità
complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico,
di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica
ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile
per tutta la durata dell’incarico.
Art. 17 - Attribuzioni del
Segretario generale.
1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del Consiglio
regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi
consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per
l’esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui
all’
articolo 10,
assicura l’unitarietà dell’attività amministrativa.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di
organizzazione approvati dall’Ufficio di presidenza.
3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta
all’Ufficio di presidenza individuate all’articolo 10,
avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi
del Consiglio regionale nell’esercizio delle rispettive funzioni
istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:
a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra
gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi
poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle
direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi
definiti dall’Ufficio di presidenza;
b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle
strutture a lui direttamente afferenti, nell’ambito del sistema di
valutazione di cui all’
articolo 36.
Art. 18 - Servizi
consiliari.
1. I servizi consiliari sono le strutture
organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale
del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività
omogenee; operano a supporto dell’Assemblea legislativa per
l’esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia
funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di
organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative
complesse.
2. I servizi consiliari sono costituiti dall’Ufficio di presidenza,
su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla
base dell’omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti
e delle competenze richieste.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato
dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto
dall’
articolo 31,
tra i dirigenti del Consiglio regionale.
Art. 19 - Attribuzioni dei
dirigenti capi dei servizi.
1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l’adozione degli atti e
dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la
rendicontazione dei risultati.
2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli
atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del
dirigente interessato per il personale assegnato all’ufficio,
esercitano le seguenti funzioni:
a) formulano le proposte per l’elaborazione degli atti di
competenza dell’Ufficio di presidenza e degli altri organi interni
del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo
all’Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne
coordinano l’attuazione da parte delle strutture a loro
direttamente afferenti;
b) propongono all’Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e
posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al
Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle
unità operative e delle unità di staff di cui agli
articoli 25 e
26 e nominano i relativi
responsabili;
c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione
in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi
interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti
dalla legge;
d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di
inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini
dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di
presidenza.
Art. 20 - Vicesegretario
generale.
1. L’Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi
consiliari di cui all’articolo 18 un vicesegretario generale.
2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo
servizio.
3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei
dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei
dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico
dell’Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a
settori organici di attività dell’amministrazione.
4. Il vicesegretario generale cessa dall’incarico decorsi sessanta
giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo Segretario generale.
Entro tale termine, l’Ufficio di presidenza conferisce il nuovo
incarico.
Art. 21 - Sostituzione del
Segretario generale.
1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è
sostituito dal vicesegretario generale.
2. L’Ufficio di presidenza individua altresì uno o più
dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in
caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a
sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto
spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra
tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’
articolo 34, comma 3.
Art. 22 - Comitato di
direzione.
1. Il Segretario generale e i dirigenti
capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale
dell’Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite
dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario
generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di
Gabinetto del Presidente del Consiglio.
Art. 23 - Uffici.
1. Allo scopo di garantire efficacia ed
economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare
rilievo, l’Ufficio di presidenza può costituire
nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale,
unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto,
salvo quanto disposto dall’
articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato
dall’Ufficio di presidenza.
2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal
regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di
organizzazione.
Art. 24 - Posizioni
dirigenziali individuali.
1. Per lo svolgimento di attività a
contenuto specialistico, l’Ufficio di presidenza può
costituire posizioni dirigenziali individuali nell’ambito dei
servizi consiliari e della Segreteria generale.
2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite
dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto
dall’articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.
Art. 25 - Unità
operative.
1. Le unità operative sono strutture
organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni
tecnico-amministrative.
2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza
istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:
a) unità operative organiche;
b) unità operative semplici.
3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su
proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale,
con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative
organiche;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della
Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative
semplici.
4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono
nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario
generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il
personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore
alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete
l’attuazione di programmi, la cura di attività e
l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di
organizzazione.
6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere
attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione
organizzativa.
7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere
attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 26 - Unità di
staff.
1. Le unità di staff sono posizioni
individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio,
ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate
competenze professionali.
2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza
dell’attività specialistica o intersettoriale svolta, in:
a) unità di staff di alta specializzazione;
b) unità di staff di supporto.
3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su
proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale,
con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta
specializzazione;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della
Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.
4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi
interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff
direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato
nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di
amministrazione e organizzazione.
5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere
attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione
organizzativa.
6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola
qualifica di posizione organizzativa.
Art. 27 - Attività di
informazione e comunicazione.
1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la
trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di
informazione e di comunicazione volte a conseguire:
a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie
digitali e i mezzi informatici e telematici;
b) l’informazione ai mezzi di comunicazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi
adottati dal Consiglio regionale;
b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti
dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
c) promuovere l’immagine del Consiglio regionale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita
struttura, istituita nell’ambito della Segreteria generale, che
assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell’articolo
9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”.
4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti
professionisti e pubblicisti iscritti all’ordine dei giornalisti ed
assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento
definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla
apposita dotazione organica definita dall’Ufficio di presidenza,
garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.
5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale
delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le
attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.
6. L’incarico di responsabile della struttura è conferito
dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la
durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei
mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto
dall’esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni
apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e
complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.
L’incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle
posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3
dell’articolo 30.
7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al
Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto
disposto con specifico atto di organizzazione dall’Ufficio di
presidenza.
8. In prima applicazione della presente legge, l’Ufficio stampa
istituito ai sensi dell’
articolo 8 comma 9 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”
costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di
lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la
disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 28 - Osservatori.
1. Sono istituiti i seguenti Osservatori
permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:
a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;
b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti
elettorali.
2. L’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è
strumento per l’attività di controllo del Consiglio, con
particolare riferimento alle funzioni di cui all’articolo 23, comma
2 e all’articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.
3. L’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i
comportamenti elettorali assicura in particolare:
a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella
Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e
l’implementazione delle banche dati statistico-elettorali del
Consiglio;
b) l’analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e
degli enti locali.
4. L’Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il
monitoraggio e l’analisi delle dinamiche e degli orientamenti
sociali e culturali attivi nella società veneta.
5. Le modalità di funzionamento delle attività degli
osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno
di amministrazione ed organizzazione.
6. L’Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali
a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse
consiliare.
7. L’istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non
può comportare l’attivazione di nuove strutture
amministrative; spetta all’Ufficio di presidenza individuare le
strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività
di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate,
in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni
coinvolte.
8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli
osservatori di cui ai commi 1 e 6 l’Ufficio di presidenza può
stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di
ricerca pubblici e privati.
CAPO II - Principi per la
gestione delle risorse umane
Art. 29 - Accesso al ruolo
unico del personale. (8)
1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene
mediante concorso pubblico.
2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle
risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il
Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta
regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in
corso di validità.
Art. 30 - Dirigenti del
Consiglio regionale.
1. La dirigenza del Consiglio regionale
è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che
già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in
possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la
acquisiscono.
2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato
dall’Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia e comunque non può superare complessivamente le venti
unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale
del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del
Consiglio regionale.
Art. 31 - Dirigenti con
contratto a tempo determinato.
1. Al fine di sopperire a specifiche
esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di
posti non superiore all’otto per cento della dotazione organica
della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi
previsti dagli
articoli
18,
23 e
24 possono essere attribuiti
dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo
determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e
comunque di durata non superiore a sessanta giorni
dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il
quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nel ruolo del Consiglio, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. L’incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti
provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo
indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in
aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto
dall’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
Art. 32 - Affidamento e
durata degli incarichi dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle
lettere da a) a c) del comma 2 dell’
articolo 15 sono affidati tenendo conto:
a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze,
anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il
principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio
regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e
delle professionalità specialistiche necessarie per
l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2
dell’articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della
legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni
dall’insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale
l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso
inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.
Art. 33 - Graduazione delle
posizioni dirigenziali.
1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista
dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, le
posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei
seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a
disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari,
interni ed esterni, dell’attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con
provvedimento dell’Ufficio di presidenza, su proposta del
Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano
messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro
complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione
delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
Art. 34 - Trattamento
economico dei dirigenti.
1. La retribuzione dei dirigenti del
Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi
per l’area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e
delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli
dirigenziali di cui all’
articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla
graduazione delle posizioni di cui all’articolo 33. Al dirigente
capo servizio cui è conferito l’incarico di vicesegretario
è corrisposta una somma determinata dall’Ufficio di presidenza
fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il
trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2
riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la
eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita
alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema
di valutazione di cui all’articolo 36.
Art. 35 - Sostituzione dei
dirigenti.
1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio,
complessivamente non superiori a trenta giorni nell’arco
dell’anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso,
individua il dirigente che lo sostituisce.
2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa
vigente e con l’esclusione dei periodi di congedo di maternità
o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, la
titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro
dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica
e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione
dell’aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo
incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto
delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative.
Art. 36 - Valutazione del
personale.
1. Il sistema di misurazione e
valutazione della qualità della prestazione lavorativa del
personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale
del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla
base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento
interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di
organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla
normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata
avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in
conformità alla normativa statale in materia.
3. L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con
la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione
del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire
un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del
Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni
all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di
pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare
riferimento al settore pubblico.
Art. 37 - Disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del
Consiglio regionale.
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di
datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce
l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti
all’adempimento degli obblighi di cui all’ articolo 18 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad
eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e
funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto
dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo
conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di
ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del
Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile
(RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del
2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione
della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con
apposita intesa stipulata ai sensi dell’
articolo 56, comma 15.
Art. 38 - Disciplina della
fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell’uso di
autoveicoli e natanti.
1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di
decoro nello svolgimento delle attività funzionali
all’esercizio delle attività istituzionali del Consiglio
regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività
svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:
a) addetto ai servizi di aula;
b) addetto alla stamperia;
c) autista;
d) centralinista;
e) motoscafista;
f) operaio;
g) usciere.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le
determinazioni conseguenti.
3. L’uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del
Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di
amministrazione e organizzazione.
CAPO III - Relazioni sindacali e
rapporto di lavoro
Art. 39 - Relazioni
sindacali.
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono
esercitate dall’Ufficio di presidenza, mediante il confronto
preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per
l’armonizzazione delle politiche del personale, con particolare
riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli
indirizzi dell’Ufficio di presidenza e compone la delegazione
trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente
in materia individuato dall’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente
dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni,
le proprie rappresentanze sindacali.
Art. 40 - Rapporti di
lavoro.
1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti
nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e
dei contratti collettivi.
Art. 41 - Mobilità,
comandi e distacchi del personale.
1. La mobilità dei dipendenti a
tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il
Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale
criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle
rispettive strutture operative e dell’utilizzazione ottimale delle
risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra
l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il
Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla
disciplina statale e regionale in materia.
Art. 42 - Attività
extraimpiego del personale.
1. Si applicano ai dipendenti del
Consiglio regionale le disposizioni di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, nonché dell’articolo 2105 del Codice civile.
2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 53 comma 2 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario
generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro e l’inesistenza di ragioni di
incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse
del buon andamento dell’amministrazione del Consiglio regionale.
3. I criteri oggettivi di cui all’articolo 53, comma 5 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall’Ufficio di
presidenza.
TITOLO VI - Unità di
supporto degli organi e dei gruppi consiliari
CAPO I - Gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale
Art. 43 - Gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale.
1. Il Presidente del Consiglio regionale
si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del
Consiglio regionale.
2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato
un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita
dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di
cui all’allegato B.
3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le
funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce
a quest’ultimo e assicura lo svolgimento delle attività
connesse con l’esercizio delle relative funzioni.
5. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente
del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza
professionale individuate tra il personale tratto dall’organico
dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è
prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, e termina
con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito
l’incarico. (
9)
6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti
economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio
regionale.
7. Nell’ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
può essere individuata la posizione di vicario del Capo di
Gabinetto.
CAPO II - Segreterie degli
organi consiliari (10)
Art. 44 - Segreterie dei
componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. I vicepresidenti e i consiglieri
segretari dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si
avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività
istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti
dell’Ufficio di presidenza.
2. Alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa
dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza,
nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 45 - Segreteria del
portavoce dell’opposizione.
1. Qualora i gruppi consiliari di
minoranza si avvalgano della possibilità prevista
dall’articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare
un portavoce dell’opposizione, è istituita la segreteria del
portavoce dell’opposizione, quale unità di supporto per
l’esercizio delle relative funzioni istituzionali.
2. All’unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un
responsabile ed una dotazione di personale definita dall’Ufficio di
presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato
B.
Art. 46 - Segreterie dei
presidenti delle commissioni consiliari.
1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali
unità di supporto della propria attività istituzionale, di
strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni
consiliari.
2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è
assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di
presidenza su proposta del presidente della commissione consiliare,
scelta dall’organico della amministrazione regionale o dagli enti
da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della
legislazione vigente di categoria non superiore alla categoria D.
3. L’incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque
termina in ogni caso con la cessazione dell’incarico del presidente
della commissione che ne ha proposto la assunzione.
CAPO III - Segreterie dei gruppi
consiliari
Art. 47 - Segreterie dei
gruppi consiliari. (11) (12) (13)
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio
delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42
dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative
denominate segreterie.
2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle
segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non
può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il
controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali,
in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del
collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita
dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti
criteri:
a) una parte assegnata con le seguenti modalità:
1. ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del
trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui
è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;
2. ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento
del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53,
cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria
C1;
3. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento
economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 a cui è
sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri
componenti il gruppo esclusi i primi tre. (
14)
4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è
rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei
gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede
a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della
composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli
stessi. (
15)
5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi
consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla
legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del
personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui
ai commi 2 e 3. (
16)
6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale
spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista
dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui ai commi 2 e 3. (
17)
7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura
regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di
proclamazione degli eletti.
CAPO IV - Rapporti di lavoro
nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
Art. 48 - Dotazione di
personale delle unità di supporto degli organi.
1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie
dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce
dell’opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e
di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente
prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale
in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di
numero.
2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della
nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del
Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell’Ufficio
di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell’Ufficio
di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata
in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto
del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti
dell’Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce
dell’opposizione, è determinata obbligatoriamente
dall’Ufficio di presidenza all’inizio di ogni legislatura
regionale nei limiti della tabella 1 dell’allegato B.
Art. 49 - Dotazione di
personale delle unità di supporto dei gruppi.
1. Alle segreterie dei gruppi consiliari
è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della
dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6
dell’articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3
dell’articolo 47; è fatta salva la possibilità di
ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo
restando il limite di numero.
Art. 50 - Rapporto di lavoro
del personale delle unità di supporto degli organi.
1. Le segreterie dei componenti
dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione
si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente
del Consiglio regionale, di personale, tratti dall’organico
dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è
prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.
2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le segreterie dei componenti dell’Ufficio di
presidenza e la segreteria del portavoce dell’opposizione,
unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a
quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la
segreteria del portavoce dell’opposizione, fermi restando i vincoli
di legge e quanto previsto all’
articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite
massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità
superiore, dell’organico previsto, anche di personale assunto con
contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore
privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali
adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento
interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di
Gabinetto, dal componente dell’Ufficio di presidenza interessato e
dal portavoce dell’opposizione all’Ufficio di presidenza e da
questo nominato.
3. L’incarico di responsabile delle segreterie dei componenti
dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione
di cui al comma 1 è conferito con contratto di diritto privato; ove
conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti
regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, determina il loro
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il
dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica
in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo
determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente
maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di
previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio
regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del
personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato,
viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del
contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal
Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto
individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può
essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la
cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell’Ufficio di
presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto
l’assunzione.
5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio
di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti
regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, i relativi
incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del
personale proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino
all’assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti
dell’Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di
trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio
regionale e dell’Ufficio di presidenza.
6. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al
presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del
proponente, l’assenso dell’interessato.
7. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di
supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa
vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche
modalità di registrazione delle presenze, come definite dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 51 - Rapporto di lavoro
del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.
(18) (19)
(20)
1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3
dell’
articolo 47 e
i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di
un responsabile e di personale tratti dall’organico
dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è
prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero di
personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti
provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati
requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come
specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione,
proposto dal presidente del gruppo consiliare all’Ufficio di
presidenza e da questo nominato. (
21)
2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3
dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi
consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al
comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale
a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di
competenza nel 2012. Fatto salvo il limite di spesa per il personale a
tempo determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa
per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è
adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi
al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 per i
responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo
determinato. (
22)
3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al
comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi
consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri
l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato
corrispondente rispettivamente all’80 e al 90 per cento del
trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai
gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento
economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi
la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e (
23) importi determinati in ragione della
consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il
Presidente della Giunta regionale e i primi tre consiglieri (
24) . (
25)
4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti
organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo
consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del
Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla
individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.
5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi
consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove
conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti
regionali di cui all’
articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il
dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica
in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo
determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente
maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di
previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio
regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con
contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma,
anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale,
sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio
regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il
rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi
momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, (
26) termina, in ogni caso, con la cessazione del
gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.
7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto
all’articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di
lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare,
instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e
in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare
rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il
finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e
sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non
spese. (
27)
7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a
salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla
segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle
eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la
quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non
sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell’articolo
52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente
della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall’Ufficio
di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato
dall’Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze
della spesa ripartita ai sensi dell’articolo 51, comma 3. (
28)
7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale
assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere
antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per
effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, determini
il superamento del limite di cui all’articolo 47, comma 2,
l’Ufficio di presidenza, in relazione all’entità
dell’eccedenza, provvede all’individuazione delle unità
di personale da assegnare al nuovo gruppo nell’ambito di quelle in
servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari. (
29)
7 quater. Nel caso si determini un’eccedenza del limite di cui
all’articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto
dall’articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale
sono autorizzate dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter. (
30)
8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione
del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della
segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma
8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente
dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno
successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. (
31)
8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle
segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse
spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la
legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente
alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del
responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli
regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto.
(
32)
8 ter. Fermi restando i limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2
dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, nonché i
vincoli di legge, il gruppo consiliare può rimettere nella
disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento dei
propri rapporti di lavoro di cui al presente articolo, la quota
necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi
dell’articolo 52 e non spese. (
33)
8 quater. Il costo del personale assegnato alle segreterie dei gruppi
consiliari per il periodo di assenza per congedo di maternità e
congedo di paternità come definiti dalla lettera a) e dalla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” non è
conteggiato nei limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2
dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, fermi
restando i limiti di spesa in materia di personale stabiliti dalla legge.
(
34)
9. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al
presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del
proponente, l’assenso dell’interessato.
10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle
dipendenze del presidente del gruppo consiliare.
11. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di
supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa
vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche
modalità di registrazione delle presenze, come definite dal
regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
12. Il Consiglio regionale garantisce l’aggiornamento e la
formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli
organi consiliari.
Art. 52 - Norme particolari
sul personale dei gruppi consiliari.
1. Il Presidente del gruppo può
attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali
coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal
titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” rimanendo
esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la
instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
determinato.
2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma
1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza
fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3
dell’
articolo 47 ed
il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a
personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista
dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile
del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla
categoria prevista.
3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti
esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e,
nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell’obbligazione
lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce
le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi
del comma 2.
Art. 53 - Trattamento
economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi
consiliari. (35)
1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri
segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’
articolo 44 è attribuito per
la durata dell’incarico il trattamento economico pari al
trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione
organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei
vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di
presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata
dell’incarico il trattamento economico pari alla media dei
trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del
Consiglio regionale.
2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione
di cui all’
articolo
45, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento
economico previsto per la fascia più alta di posizione
organizzativa.
3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di
categoria D, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento
economico previsto per la fascia più alta di posizione
organizzativa.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata
dell’incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei
trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del
Consiglio regionale. Al responsabile del gruppo consiliare con incarico
formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due
gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in
intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui
all’
articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può
essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, il
trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6
dell’articolo 43. (
36)
4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre
consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata
dell’incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto
al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53
dell’importo sufficiente a finanziare il costo delle altre
unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del
gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4
dell’allegato B con corrispondente riduzione dell’orario di
lavoro. (
37)
4 ter. Per i gruppi consiliari composti da 4 e da 5 consiglieri il
trattamento economico di cui al comma 4 dell’articolo 53 del
responsabile del gruppo consiliare individuato fra personale proveniente
da ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello
Statuto, può essere ridefinito, su richiesta del Presidente del
gruppo e con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro, nella
sola misura necessaria, e comunque non inferiore all’80 per cento,
a consentire il pieno utilizzo della quota di risorse di spesa di
personale assegnata per il personale a tempo determinato e ferma restando
la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B.
(
38)
5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino
a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale
di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata
dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia
più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici
consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile
vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto
alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di
responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con
contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo
dell’incarico.
6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del
Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti
dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione e
su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto
mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad
esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento
integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile
nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e
determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza,
tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio
fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale
del Consiglio regionale del Veneto.
7. All’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale
previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal
primo periodo del comma 10 ter dell’
articolo 8 della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della regione”.
Art. 54 - Poteri
disciplinari.
1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto
di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative
e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto
applicabili.
2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1
sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei
responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi
consiliari.
3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle
unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal
Segretario generale.
TITOLO VII - Disposizioni di
coordinamento, transitorie e finali
Art. 55 - Primo esercizio
finanziario.
1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della
presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi
dell’
articolo 7, in
sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al
medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione o
acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire
l’autonomia consiliare.
Art. 56 - Prima attuazione
dell’assetto organizzativo.
1. Il personale regionale e i dirigenti a
tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle
strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura
dell’Ufficio del difensore civico e la struttura del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei
gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale
precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto
in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico
del personale del Consiglio regionale.
2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della
dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia
istituiti presso il Consiglio regionale, è definita
dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di
cui all’allegato C.
3. I servizi consiliari di cui all’
articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta
del Segretario generale dall’Ufficio di presidenza entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge e comunque entro
il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di
direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di
vigilanza di cui alla
legge regionale 5 agosto 2010, n. 21
“Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di
vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e la struttura
competente in materia di valutazione e controllo strategico della
formazione professionale di cui alla
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”, sono ridefinite in conformità alla disciplina delle
strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della
presente legge.
5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati
dall’Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo
alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione
regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino
alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque
per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.
6. Nelle more dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo del
Consiglio regionale di cui alla presente legge, l’incarico di
Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge è
prorogato fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma
3.
7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli
articoli 23 e
24, sono individuati e
costituiti, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale per le
strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio
interessato, dall’Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni
successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali
individuali di cui al comma 7 sono nominati dall’Ufficio di
presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei
servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità
complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici
e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.
9. Le unità operative e di staff di cui agli
articoli 25 e
26 sono individuate e costituite
entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione
organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e
costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.
11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla
assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.
12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative
della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative
del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle
leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e in quanto conformi allo Statuto.
13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al
rinnovo della contrattazione medesima.
14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del
Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono
esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto
già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
15. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con
uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le
modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente
legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle
funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In
particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il
Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la
Giunta regionale, dell’ufficiale rogante come individuato dalla
Giunta regionale.
16. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma
15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti
strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le
relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina
normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio
regionale.
Art. 57 - Misure per la
riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell’esercizio delle proprie
attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale,
ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ”Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire,
nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per
il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non
dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai
sensi dell’articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1
nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o
finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando
anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11
dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con
modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
Art. 58 - Norme di prima
applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi
consiliari.
1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni
consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività
istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare
nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura
regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata,
continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista
dall’
articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale
unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza
del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare
nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura
regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate
continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista
dall’articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale,
già istituita, ai sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 , è mantenuta in essere e continua ad operare
nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura
regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica
come prevista dall’articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza,
già istituite, ai sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 , sono mantenute in essere e continuano ad operare
nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura
regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate
continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista
dall’articolo 8 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
successive modificazioni.
5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture
amministrative del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di
presidenza ai sensi dell’articolo 56, comma 3 e comma 7, e con
decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:
a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle
unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il
trattamento economico di livello dirigenziale del personale non
responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito
dall’
articolo 53
della presente legge;
b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto
degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui
all’articolo 53 della presente legge.
6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e
dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di
effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.
Art. 59 - Fondi e limiti per
spese di personale.
1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale
del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo
autonomo le risorse destinate al proprio personale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite
massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla
tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in
relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo
ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente
articolo.
4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della
costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento
economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio
regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni
contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per
il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da
prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa
per il personale del Consiglio regionale;
b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale
del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della
Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi
destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio
regionale per l’anno successivo e i seguenti;
c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio
regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta
regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce
il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di
risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.
5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale
del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e
dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio
di presidenza, annualmente, procede:
a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei
dipendenti dai contratti o dalle leggi;
b) alla quantificazione delle medesime;
c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di
parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere
b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.
6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di
autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura
regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i
fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui
alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente
l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in
servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali
risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del
presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.
7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento
economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di
presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti,
che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del
bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.
8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie
destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni
organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il
Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio
bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla
Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di
bilancio.
9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale,
collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del
trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che
presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di
diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta
servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi
del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo
proporzionale per la determinazione dei fondi.
10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della
regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al
comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume
quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza
nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.
(
39)
Art. 60 - Rinvii.
1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente
all’ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio
regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa
regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi sostituiti alla
Giunta regionale e le sue strutture l’Ufficio di presidenza e le
strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente
legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed
organizzazione.
Art. 62 - Norma di
abrogazione.
1. Sono o restano abrogati:
a) con riferimento alla
legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
regione”:
- 1) l’articolo 52;
- 2) l’articolo 178 ad esclusione della tabella B;
- 3) gli articoli 179, 180;
b) con riferimento alla
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”:
- 1) i commi da 1 a 10 bis e l’ultimo periodo del comma 10 ter
dell’articolo 8;
c) con riferimento alla
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
“Istituzione del Difensore civico”:
- 1) il comma 2 bis dell’articolo 14;
d) con riferimento alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”:
- 1) l’ articolo 59.
2. Nelle more della attivazione dell’Osservatorio della spesa e
delle politiche pubbliche di cui all’
articolo 28 della presente legge, l’Osservatorio
della spesa già istituito, ai sensi dell’articolo 59 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , presso la commissione consiliare competente in
materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti
diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere,
secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall’Ufficio di
presidenza.
Art. 63 - Entrata in
vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE
ALLEGATO A (ARTICOLO 9)
PATRIMONIO DELLA REGIONE DEL VENETO IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE
Palazzo Ferro Fini, San Marco 2321, Venezia
Palazzo Torres Rossini, Via XXII marzo, San Marco 2233, Venezia
Sede di Bacino Orseolo, Campo San Gallo, San Marco 1122, Venezia
ALLEGATO B
TABELLA 1 (ARTICOLI 43, 44, E 45)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITA’ DI SUPPORTO DEL GABINETTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE SEGRETERIE DEI COMPONENTI
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL PORTAVOCE DELL’OPPOSIZIONE
Unità di supporto
|
Capo gabinetto
|
Responsabile Segreterie componenti UP
e responsabile Portavoce opposizione
(inq. economico cat. D3 p.o. fascia più alta)
|
Vicario Capo Gabinetto,
(inq. economico cat. D1 p.o. fascia più alta)
|
C1
|
B3
|
Totali
|
Gabinetto del Presidente
|
1
|
|
1
|
2
|
1
|
5
|
Vicepresidente vicario
|
-
|
1
|
|
1
|
1
|
3
|
Vicepresidente
|
-
|
1
|
|
1
|
1
|
3
|
Consigliere Segretario 1
|
-
|
1
|
|
-
|
1
|
2
|
Consigliere Segretario 2
|
-
|
1
|
|
-
|
1
|
2
|
Portavoce dell’opposizione
|
-
|
1
|
|
-
|
1
|
2
|
Totali
|
1
|
5
|
1
|
4
|
6
|
17
|
Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1
dell’Allegato B possono essere sostituite con unità di
personale di categoria non superiore a D3 (
41)
ALLEGATO B
TABELLA 2
omissis (
42)
ALLEGATO B
TABELLA 3
omissis (
43)
ALLEGATO B
TABELLA 4 (ARTICOLO 47) (
44)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITA’ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI
A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA
numero consiglieri componenti il gruppo
|
dirigente
|
D3
|
D1
|
C1
|
B3
|
totali
|
da 1 a 2
|
1
|
|
|
1
|
1
|
3
|
da 3
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
4
|
da 4 a 5
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
6
|
da 6 a 7
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1
|
9
|
da 8 a 10
|
1
|
2
|
2
|
4
|
1
|
10
|
da 11 a 14
|
2
|
3
|
3
|
4
|
1
|
13
|
da 15 a 20
|
2
|
3
|
3
|
6
|
3
|
17
|
oltre 20
|
2
|
4
|
3
|
7
|
3
|
19
|
ALLEGATO C
TABELLA 1 (ARTICOLI 10 E 56)
DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE
|
Consiglio
|
Organismi di garanzia
|
Totale
|
|
18
|
2
|
20
|
D3
|
13
|
3
|
16
|
D1
|
41
|
5
|
46
|
C
|
73
|
5
|
78
|
B3
|
41
|
3
|
44
|
B1
|
17
|
1
|
18
|
Totale
|
203
|
19
|
222
|
TABELLA 2 (ARTICOLO 59)
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
Fondo per il personale non dirigenziale
|
€ 2.745.000,00
duemilionisettecentoquarantacinquemila/00
|
Fondo per il personale dirigenziale
|
€ 1.185.000,00
unmilionecentottantacinquemila/00
|
Note
(
1) Vedi le modifiche apportate
agli artt. 47, 51 e 53 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con
decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
(
2) Vedi per tutti i riferimenti
al regolamento interno di amministrazione e organizzazione il
regolamento regionale 18
febbraio 2022, n. 1 .
(
3) Il regolamento interno di
amministrazione e organizzazione è stato approvato dal Consiglio
regionale, emanato dal Presidente della Regione e pubblicato nel BUR n.
25 del 22 febbraio 2022, come
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n.
1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai
sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
"Autonomia del Consiglio regionale"; entra in vigore a decorrere dal 9
marzo 2022.
(
4) Vedi anche quanto previsto
dall’art. 13 della
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ,
che dispone come per i procedimenti disciplinari riguardanti il personale
dirigenziale e non dirigenziale “gli adempimenti incidenti sul
trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della
struttura regionale competente in materia di personale.” e che
“Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai
contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento
è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.”
(
5) In materia di procedimenti
disciplinari vedi quanto disposto dall’articolo 13 della
legge regionale 20 aprile
2018, n. 15 ai sensi del quale “Art. 13 - Procedimenti
disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e
non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli
adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del
direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai
contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento
è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
(
6) Comma modificato da comma 1
art. 3 della
legge
regionale 30 luglio 2024, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole
“alla fine della legislatura” le seguenti “o alla data
prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia per l’incaricato, qualora ricada nel secondo semestre
successivo alla fine della legislatura.”
(
7) Comma modificato da comma 2
art. 3 della
legge
regionale 30 luglio 2024, n. 18 che ha aggiunto alla fine il seguente
periodo “Per effetto di quanto previsto dall’articolo 5,
comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l’incarico
di Segretario generale prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso
delle spese rendicontate nel limite stabilito dall’Ufficio di
presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore ad
un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare, fatta
salva la sua facoltà di risolvere il contratto.”.
(
8) Vedi anche quanto disposto
dalla
legge
regionale 24 luglio 2020, n. 29 recante: “Misure attuative per
la definizione della capacità assunzionale della Regione del
Veneto”.
(
9) Comma modificato da comma 1
art. 99 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole:
“in possesso della qualifica dirigenziale”.”
(
10) Ai sensi dell’art.
35 della
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 (comma 1) la Regione del Veneto attua
quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di continuità economica” convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai
rapporti di lavoro instaurati presso le unità organizzative e di
supporto di diretta collaborazione rispettivamente della Giunta regionale
e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle
commissioni consiliari e del Portavoce dell’opposizione e (comma 2)
dispone che sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati alla data dell’entrata in vigore della legge (3 aprile
2014).
(
11) Il comma 1
dell’articolo 1 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 per
effetto del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale,
dispone che a decorrere dalla XII legislatura regionale il comma 3
dell’articolo 47 è così sostituito:
“3. La spesa complessiva di cui al
comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi
consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte assegnata con le seguenti modalità:
1) ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 100
per cento del trattamento economico previsto dal comma 4
dell’articolo 53;
2) ai gruppi composti da almeno tre consiglieri la spesa pari al
trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui
è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri
componenti il gruppo esclusi i primi tre.”.
(
12) Vedi con riferimento ai
commi 3, 5 e 6 le rispettive modifiche apportate dalla
legge regionale 8 agosto
2017, n. 26 e con decorrenza di effetti dalla XI legislatura. Nelle
note è riportato il testo vigente fino alla XI legislatura.
(
13) Il comma 2
dell’articolo 7 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1
dispone: “2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel
caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano
variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo
ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3
dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati
e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo
dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della
spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si
provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della
composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli
stessi.”.
(
14)
Comma così sostituito dal comma 1
dell’articolo 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con
decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente
così disponeva:
“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita
dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti
criteri:
a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla
dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato
B;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri
componenti il gruppo, escluso il primo.
(
15) A valere per la XI^
legislatura il comma 2 dell’articolo 7 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n.
1 dispone: “2. In via transitoria per la corrente legislatura,
nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano
variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo
ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3
dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati
e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo
dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della
spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si
provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della
composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli
stessi.”.
(
16) Testo così
modificato dal comma 3 dell’articolo 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26
che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale
la soppressione delle parole “e della tabella 2 dell’allegato
B”.
(
17) Testo così
modificato dal comma 4 dell’articolo 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26
che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI Legislatura regionale
la soppressione delle parole “e della tabella 3 dell’allegato
B”.
(
18) Il comma 1
dell’articolo 2 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 per
effetto del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale,
dispone che a decorrere dalla XII legislatura regionale il comma 3
dell’articolo 51 è così sostituito:
“3. La spesa complessiva per il
personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita
dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai
gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per
assunzioni a tempo determinato corrispondente al 60 per cento del
trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, ai
gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento
economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi
la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati
in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza
computare il Presidente della Giunta regionale ed i primi tre
consiglieri.”.
(
19) Il comma 2
dell’articolo 7 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1
dispone: “2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel
caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano
variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo
ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3
dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati
e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo
dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della
spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si
provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della
composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli
stessi.”.
(
20) Vedi con riferimento ai
commi 1, 3, 7 e 7 bis, le rispettive modifiche apportate dalla
legge regionale 8 agosto
2017, n. 26 e con decorrenza di effetti dalla XI legislatura. Nelle
note è riportato il testo vigente fino alla XI legislatura.
(
21) Testo così
modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26
che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI legislatura la
soppressione delle parole “nel limite massimo del 50 per cento,
arrotondato alla unità superiore dell’organico
previsto,”.
(
22) Comma modificato da comma
1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 che
ha aggiunto in fine il seguente periodo: “Fatto salvo il limite di
spesa per il personale a tempo determinato vigente per il Consiglio
regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui
al presente comma è adeguato in misura corrispondente agli
incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto
dall’articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari
assunti con contratto a tempo determinato.”. Il comma 2
dell’articolo 4 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1
dispone che: “2. La previsione di cui all’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
come inserito dal comma 1 del presente articolo, opera per la sola
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.” (ovvero solo per la XI^ legislatura regionale).
(
23) Comma modificato da comma
1 dell’articolo 3 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 che
dopo le parole: “ai restanti gruppi” ha aggiunto le seguenti:
“la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e”.
(
24) Comma modificato da comma
1 dell’articolo 3 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 che
ha sostituito le parole: “consiglieri componenti la Giunta”
con le parole: “primi tre consiglieri”.
(
25) Comma era stato
sostituito dal comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26
con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo
precedente così disponeva:
“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di
cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i
gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due
consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato
corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di
categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da
tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo
determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi
importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi,
calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il
Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta
regionale”.
(
26) Comma così
modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto le parole “, fatto salvo quanto previsto al comma
8,”.
(
27) Comma così
sostituito dal comma 3 dell’articolo 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26
con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo
precedente così disponeva:
“7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui
all’articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione
dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il
personale di cui all’articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle
risorse afferisce nell’ordine:
a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di
lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;
b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1
dell’articolo 52.”.
(
28) Comma così
sostituito dal comma 4 dell’articolo 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26
con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo
precedente così disponeva:
“7 bis. Nel caso di eccedenze di cui al comma 7, al fine di
salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alle
segreterie dei gruppi consiliari instaurati con il Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle
eccedenze, i gruppi consiliari possono restituire al Consiglio regionale,
per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, le somme ricevute negli
anni precedenti ai sensi dell’articolo 52.”.
(
29) Comma aggiunto dal comma
5 dell’articolo 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con
decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
(
30) Comma aggiunto dal comma
5 dell’articolo 2 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con
decorrenza di effetti della XI legislatura regionale.
(
31) Comma così
sostituito dal comma 2 art. 5
legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 .
(
32) Comma aggiunto dal comma
3 art. 5
legge
regionale 8 agosto 2014, n. 22 .
(
33) Comma inserito da comma 2
dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2021.
(
34) Comma inserito da comma 3
dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2021.
(
35) Vedi con riferimento al
comma 4 nella rispettiva nota, la modifica apportata al presente articolo
dalla
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 26 , con decorrenza di effetti dalla XI
legislatura.
(
36) Comma modificato da comma
1 art. 5
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 che alla fine aggiunge la seguente
frase: “Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale
di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a
cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai
sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all’articolo 23 del
regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su
richiesta del Presidente dell’intergruppo, il trattamento economico
pari a quello previsto dal comma 6 dell’articolo 43.”.
(
37) Comma aggiunto dal comma
1 dell’articolo 3 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con
decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
(
38) Comma aggiunto da comma 1
dell’articolo 5 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 .
Il comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1
dispone che: “2. Le disposizioni di cui al comma 4 ter
dell’articolo 53 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano per la sola
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e comunque non si applicano ai rapporti di lavoro del responsabile di
gruppo consiliare il cui contratto risulta già sottoscritto alla
data di entrata in vigore della presente legge.”.
(
39) Vedi ora, a modifica,
quanto disposto dall’articolo 8 comma 4 bis della
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 come introdotto dall’articolo 5 della
legge regionale 20 aprile
2021, n. 5 ai sensi del quale deve intendersi, con riferimento al
computo del tetto di spesa in capo al Consiglio regionale per personale a
tempo determinato, “fatto salvo il limite della spesa del Consiglio
regionale in attuazione del comma 28 dell’articolo 9 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e i competitività economica”
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di
competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio
regionale.”.
(
40) Articolo abrogato da
lett. l) comma 1 art. 17
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 ,
con decorrenza di effetti dalla X legislatura regionale.
L’articolo abrogato è il seguente: “Art. 61 - Modifiche
della
legge
regionale 6 giugno 1988, n. 28 , “Istituzione del Difensore
civico”.
1. All’
articolo 14 della
legge regionale 6
giugno 1988, n. 28 , in fine al comma 2 è aggiunto il seguente
periodo: “L’Ufficio di presidenza determina la organizzazione
della struttura dell’Ufficio del Difensore civico”.
2. La struttura della segreteria dell’Ufficio del Difensore civico
quale unità di supporto dell’attività istituzionale, come
prevista dal comma 2 bis dell’articolo 14 della
legge regionale 6 giugno
1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della
unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la
disciplina giuridica ed economica, come prevista dall’articolo 8
della
legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.”.
(
41) Tabella modificata da
comma 1 art. 102 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che alla fine ha aggiunto la seguente frase: “Le unità di
supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1
dell’Allegato B possono essere sostituite con unità di
personale di categoria non superiore a D3”.
(
42) Il comma 2
dell’articolo 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 ha
disposto la abrogazione delle tabelle 2 e 3 dell’allegato B con
decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. La tabella 2
dell’allegato B così disponeva:
“TABELLA 2 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITA’ DI SUPPORTO DEI
GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA NONA LEGISLATURA REGIONALE
1 dirigente
1 unità di personale categoria C1
1 unità di personale categoria B3”
(
43) Il comma 2
dell’articolo 1 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 ha
disposto la abrogazione delle tabelle 2 e 3 dell’allegato B con
decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. La tabella 3
dell’allegato B così disponeva:
“TABELLA 3 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITA’ DI SUPPORTO DEI
GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE
1 dirigente
1 unità di personale categoria C1
1 unità di personale categoria B3”
(
44) Il comma 2
dell’articolo 1 della
legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 per
effetto del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale,
dispone che a decorrere dalla XII legislatura regionale la tabella 4 di
cui all’allegato B è così sostituita:
“Tabella 4 (articolo 47)
Dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi
consiliari
SOMMARIO
numero consiglieri componenti il
gruppo
|
Responsabile (art. 51, comma 1)
|
D1
|
C1
|
B1
|
totali
|
da 1 a 2
|
1
|
|
1
|
|
2
|
da 3
|
1
|
|
1
|
1
|
3
|
da 4 a 5
|
1
|
2
|
2
|
1
|
6
|
da 6 a 7
|
1
|
3
|
4
|
1
|
9
|
da 8 a 10
|
1
|
4
|
4
|
1
|
10
|
da 11 a 14
|
2
|
6
|
4
|
1
|
13
|
da 15 a 20
|
2
|
6
|
6
|
3
|
17
|
oltre 20
|
2
|
7
|
7
|
3
|
19
|