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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017)

Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017) [sommario] [RTF]

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI COMUNI ONORARI DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Art. 2 - Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la Giunta regionale, il “Registro dei comuni onorari del Veneto”.
2. Nel Registro sono iscritti i Comuni d’Italia e di altri paesi del mondo, in cui sono presenti comunità di veneti e ricorrono tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla storia del Veneto e che intrattengono rapporti con comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre parti d’Italia e di altri paesi del mondo, in conformità alla disciplina di cui all’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce ulteriori modalità e requisiti per l’iscrizione nel Registro.
3. I Comuni iscritti nel Registro collaborano nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative regionali come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme in favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e partecipano alla formazione del Piano triennale e al programma annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Premio annuale per comuni onorari del Veneto.
1. È istituito il premio per il comune onorario veneto dell’anno di cui al comma 2 dell’articolo 2, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio.
2. Nell’individuazione dei partner partecipanti ai progetti comunitari in conformità alla relativa disciplina di settore, la Giunta regionale individua i criteri di priorità per i comuni di cui al comma 2 dell’articolo 2.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse afferenti il finanziamento della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 01 Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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