Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017)
Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI COMUNI ONORARI DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del
popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle
singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Art. 2 - Istituzione del
Registro dei Comuni onorari del Veneto.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1,
è istituito, presso la Giunta regionale, il “Registro dei
comuni onorari del Veneto”.
2. Nel Registro sono iscritti i Comuni d’Italia e di altri paesi
del mondo, in cui sono presenti comunità di veneti e ricorrono
tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla
storia del Veneto e che intrattengono rapporti con comuni del Veneto o
con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre parti
d’Italia e di altri paesi del mondo, in conformità alla
disciplina di cui all’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131
“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”. La Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce
ulteriori modalità e requisiti per l’iscrizione nel Registro.
3. I Comuni iscritti nel Registro collaborano nella realizzazione degli
obiettivi e delle iniziative regionali come individuate
dall’
articolo 1 della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme in favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e partecipano alla formazione del Piano triennale e
al programma annuale degli interventi di cui all’
articolo 14 della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 , secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
Art. 3 - Premio annuale per
comuni onorari del Veneto.
1. È istituito il premio per il comune onorario veneto
dell’anno di cui al comma 2 dell’articolo 2, che si è
contraddistinto per attività e iniziative di promozione della
cultura veneta. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per
l’assegnazione del premio.
2. Nell’individuazione dei partner partecipanti ai progetti
comunitari in conformità alla relativa disciplina di settore, la
Giunta regionale individua i criteri di priorità per i comuni di cui
al comma 2 dell’articolo 2.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte
con le risorse afferenti il finanziamento della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
, allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali” - Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 01
Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 5 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO