Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003)
Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO
RIENTRO (1)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e
destinatari.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito
delle finalità fissate in particolare dall’articolo 1, comma
5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
economico e sociale: (
2)
a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale:
1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre
anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del
Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per
almeno cinque anni consecutivi;
2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione
dei soggetti di cui al punto 1);
b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per
garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la
conoscenza della cultura di origine.
1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate
direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni
pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella
concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di
lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione
e tutela della cultura veneta all’estero quale finalità
statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio. (
3)
2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla
presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di
imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri
o fabbriche all'estero.
3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".
Art. 2 - Iniziative e
interventi.
1. Le iniziative e gli interventi regionali (
4) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:
a) ad agevolare e favorire il rientro e l'inserimento nel territorio
regionale;
b) omissis (
5)
c) a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell'assistenza,
qualora i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
(
6) stabiliscano la loro
residenza nel Veneto.
2. Le iniziative regionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), sono volte a:
a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all’estero
la cultura e l’identità veneta, avendo particolare riguardo
allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la
Regione del Veneto e le realtà venete all’estero, nonché
allo sviluppo delle professionalità dei giovani all’estero;
b) promuovere l’organizzazione di soggiorni culturali e di
iniziative di turismo sociale nel Veneto;
c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra
università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una
maggiore sensibilizzazione ai problemi dell’emigrazione e per
agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio
interculturali;
d) fornire assistenza nei casi in cui si verifichino all’estero
particolari eventi socio-politici;
e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti
all’estero, delle relative pubblicazioni e del materiale
audiovisivo e/o radiofonico;
f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.
(
7)
3. La Regione effettua e sostiene, altresì, studi, indagini e
ricerche relativi al fenomeno migratorio.
CAPO II - Interventi finalizzati
al rientro e all'inserimento nel territorio regionale
Art. 3 - Sportelli
informativi.
1. La Regione può promuovere (
8) l'istituzione di sportelli informativi a favore dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), volti a:
a) omissis (
9)
b) garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro e
all'inserimento degli stessi nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire gli sportelli
informativi di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle
amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui all'
articolo 18, comma 2, lettera a),
alle associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e
associazioni.
Art. 4 - Alloggio.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto
da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione
intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche
previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare
interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà
o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione
può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta
regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i
criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l’accesso
alle fasce più deboli. (
10)
2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti
del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di
proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio
nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con
il contributo di enti pubblici. (
11)
3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di
proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o
l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto,
di uso e di abitazione.
4. L’alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di
assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso
da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la
revoca dello stesso. (
12)
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche
nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la
realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea
documentazione. (
13)
6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa
agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza
dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione del
contributo medesimo. (
14)
7. omissis (
15)
8. omissis (
16)
Art. 5 - Incentivazione di
attività produttive.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli
enti locali, contributi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non
più di due anni, che intendano avviare nel territorio regionale
attività produttive in forma singola o cooperativistica.
2. Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti
finalizzati all'avvio dell'attività produttiva nella misura massima
del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i
limiti massimi fissati nel programma annuale di cui all'
articolo 14, comma 2. Tale
contributo non può essere cumulato con quelli previsti da altre
norme regionali, nazionali e comunitarie.
3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere in
possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento
dell'attività di impresa.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogabili nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, (
17) relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore (de minimis).
Art. 6 - Inserimento
scolastico.
Art. 7 - Formazione e
riqualificazione professionale.
Art. 8 - Interventi
socio-assistenziali. (20)
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e
da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate
situazioni di particolare bisogno, può disporre il rimborso, anche
parziale, delle seguenti tipologie di spese:
a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme
agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo
massimo di sei mesi;
b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario,
dell’arredo, del mobilio e di attrezzature varie;
c) di prima sistemazione;
d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), dall’estero nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le
situazioni di particolare bisogno e le modalità del rimborso delle
spese di cui al comma 1.
CAPO III - Interventi a favore dei
veneti nel mondo
Art. 9 - Iniziative e
attività culturali.
1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a
conservare e a tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore
della identità veneta e della patria di origine e a rinsaldare i
rapporti culturali con il Veneto con particolare riguardo a quelle intese
al mantanimento del patrimonio linguistico. (
21)
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in
concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e
associazioni per l’emigrazione di cui all’
articolo 18.
Art. 9 bis - Iniziative e
relazioni economico-sociali. (22)
1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni
economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete
all’estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati
e le federazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettere a) e c).
2. La Regione favorisce altresì rapporti di gemellaggio tra comuni
ed accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni,
al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed
economiche.
Art. 10 - Informazione.
1. La Regione provvede:
a) all'informazione sulle proprie attività legislative e
amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del
Veneto e su quanto sia di interesse per i veneti nel mondo, compreso
l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
b) alla diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di
quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e
di quanto risulti utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti
culturali ed economici con la terra di origine;
c) a promuovere l'informazione di ritorno da parte delle comunità
venete all'estero;
c bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di
informazione. (
23)
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può
sostenere iniziative promosse da enti e associazioni.
Art. 11 - Formazione e
aggiornamento culturale. (24)
1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione
professionale e l’aggiornamento culturale a favore dei seguenti
soggetti che intendano mantenere la propria residenza all’estero:
a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre
anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni
del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza
all’estero per almeno cinque anni consecutivi;
b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei
soggetti di cui alla lettera a).
Art. 12 - Soggiorni, scambi
e turismo sociale.
1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all’articolo
11:
a) l’organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di
turismo sociale nella Regione;
b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi
dove operano le collettività venete. (
25)
2. omissis (
26)
Art. 13 - Interventi in caso
di situazioni particolari.
1. La Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità
naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può
stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di
tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'articolo 11
(
27) ivi residenti, sentita
la competente commissione consiliare.
CAPO IV - Disposizioni comuni
Art. 14 - Piano triennale e
programma annuale degli interventi. (28)
1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone
all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli
interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli
indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente,
la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. Nelle
more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è
autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli
indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.
2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo e comunque ad intervenuta
approvazione del bilancio finanziario gestionale (
29), approva il programma annuale degli interventi
stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole
iniziative.
Art. 15 - Conferenza
d'area.
1. Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i veneti delle
diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa
partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d'area
all'estero, alle quali partecipano il Presidente della commissione
consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti dei
soggetti di cui all'articolo 11 (
30) residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di
enti, istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti in
Italia e nell'area geografica prescelta.
2. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale,
individua l'area geografica, definisce le modalità di organizzazione
delle conferenze d'area, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per
l'ospitalità dei partecipanti.
Art. 16 - Consulta dei
veneti nel mondo.
1. È istituita la Consulta dei
veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta
regionale, o dall'Assessore delegato.
3. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o
suo delegato;
b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;
(
31)
d) da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale
comuni d’Italia (ANCI) del Veneto; (
32)
e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del Veneto;
f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;
g) omissis (
33)
g bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la
quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove
anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all’articolo 16
bis. (
34)
4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno preferibilmente
in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta,
nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 14
(
35) e ha il compito di
formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del
programma annuale di cui all'articolo 14. (
36)
5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e
restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta
regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro
trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.
6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un
Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma
3. (
37)
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario
della struttura amministrativa regionale competente nella materia,
nominato dal Presidente della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per
l'attività della Consulta, nonché al rimborso totale o parziale
delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al
comma 3, (
38) qualora non sia
già previsto il rimborso da parte dell'ente di appartenenza.
Art. 16 bis - Meeting
annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti
residenti all’estero. (39)
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza
assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a
garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta
all’estero, promuove la componente giovanile
dell’associazionismo di settore operante in Veneto e
all’estero, attraverso l’organizzazione del “Meeting
del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti
residenti all’estero”, di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata
dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui
all’articolo 16.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro
la quinta generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove
anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione
iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e
ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della
partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei
predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per
l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai
partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e
secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
Art. 17 - Riconoscimento a
cittadini di origine veneta. (40)
1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da
definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti
che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo.
Art. 18 -
Associazionismo.
1. La Regione riconosce il ruolo
fondamentale dell’associazionismo operante nel Veneto e
all’estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene
l’attività (
41) al
fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il
valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti
con la comunità veneta.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con
carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel
mondo; (
42)
b) dei circoli aventi sedi all’estero, che abbiano almeno cinquanta
iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre
anni, a favore dei veneti nel mondo; (
43)
c) dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano
attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui
aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello
Stato. (
44)
2 bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco
delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con
carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano
un numero di iscritti inferiore a cinquanta. (
45)
2 ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le
modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione
delle aggregazioni nell’elenco di cui al comma 2 bis. (
46)
3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero
già iscritti nei registri regionali ai sensi della
legge regionale 18 aprile
1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e
successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti
al comma 2.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle
associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri
regionali per le iniziative di cui alla presente legge.
4 bis. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai
comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2,
secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento,
contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute
in stretto collegamento all’attività associativa svolta e
debitamente documentate. (
47)
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 19- Abrogazioni e norme
transitorie.
1. Sono abrogate la
legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
"Interventi regionali per i veneti nel mondo" e le seguenti leggi e
disposizioni regionali di modificazione:
articolo 27, comma 2
della
legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ;
articolo 44 della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 ;
legge regionale 9 agosto 1999, n. 30 ;
articolo 19
della
legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ;
articolo 20 della
legge regionale 13
settembre 2001, n. 27 .
2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla
legge regionale 18
aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni.
3. Fino all’insediamento della Consulta di cui all’articolo
16, e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, il comitato permanente
per i veneti nel mondo di cui all’articolo 6 della
legge regionale 18 aprile
1995, n. 25 e successive modificazioni, rimane insediato e svolge le
funzioni attribuite dalla presente legge alla Consulta.
Art. 20 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente
legge si fa fronte come segue:
a) per euro 1.000.000,00 relativi alle iniziative di informazione,
istruzione e culturali, ai sensi degli articoli 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12
15, 16 e 17, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0170 "Iniziative per gli
emigrati veneti" iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004;
b) per euro 1.000.000,00 relativi agli interventi socio-assistenziali, ai
sensi dell'articolo 8, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0165 "Interventi
di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" iscritto nello stato
di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale
2002-2004.
2. Alle spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge
si fa fronte come segue:
a) per euro 2.500.000,00 relativi alle iniziative di edilizia
residenziale, ai sensi dell'articolo 4, con lo stanziamento dell'u.p.b.
U0081 "Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati"
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002
e pluriennale 2002-2004, incrementato mediante riduzione, di pari
importo, dei fondi previsti nell'u.p.b. U0080 "Interventi per programmi
di edilizia abitativa pubblica", iscritta nel medesimo stato di
previsione della spesa;
b) per l'incentivazione di attività produttive, ai sensi
dell'articolo 5, nell'ambito delle u.p.b. di competenza per i settori
interessati, di cui alle funzioni obiettivo F0006 "Agricoltura e sviluppo
rurale", F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI", F0010
"Commercio" e F0011 "Turismo", iscritte nello stato di previsione della
spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, mediante riserva
di quota parte dei fondi stanziati per le leggi regionali di settore.
3. Per gli esercizi successivi, alle spese di cui ai commi 1 e 2 si
provvede ai sensi dell'
articolo 2 della legge (
48) regionale 29 novembre 2001, n.39 "Ordinamento del
bilancio e della contabilità della regione".
Note
(
1) Con sentenza n. 387/2005
(G.U. 1ª serie speciale n. 42/2005) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 13 sollevata in riferimento all’art. 117 comma
secondo lettera a) e nono comma riconoscendo che le regioni, nelle
materie di propria competenza, possono stipulare oltre che intese con
enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con gli Stati, nei casi
e nelle forme determinate da leggi statali. La legge era stata impugnata
dal Governo con ricorso n. 27/2003 (G.U. 1ª serie speciale n.
18/2003).
(
2) Alinea così sostituito
da comma 1 art. 1
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
3) Comma inserito da comma 2
art. 1
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
4) Alinea modificato da comma 1
art. 2
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 , che ha soppresso le parole
“destinati ai soggetti”.
(
5) Lettera abrogata da comma 2
art. 2
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
6) Lettera così modificata
da comma 3 art. 2
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 ,
che ha sostituito le parole “gli stessi” con le parole
“i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a)”.
(
7) Comma così sostituito da
comma 4 art. 2
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
8) Alinea così modificato
da comma 1 art. 3
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 ,
che ha sostituito la parola “promuove” con le parole
“può promuovere”.
(
9) Lettera abrogata da comma 2
art. 3
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
10) Comma così
sostituito da comma 1 art. 4
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
11) Comma così
sostituito da comma 1 art. 5
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
12) Comma così
sostituito da comma 2 art. 4
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
13) Comma così
sostituito da comma 3 art. 4
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
14) Comma così
sostituito da comma 4 art. 4
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
15) Comma abrogato da comma 5
art. 4
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
16) Comma abrogato da comma 6
art. 4
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
17) Comma così
modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha sostituito le parole “n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10” con
le parole “n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006,”.
(
18) Articolo abrogato da
comma 1 art. 6
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
19) Articolo abrogato da
comma 1 art. 7
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
20) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 8
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
21) Comma così
modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha aggiunto alla fine le parole “con particolare riguardo a quelle
intese al mantenimento del patrimonio linguistico.”.
(
22) Articolo inserito da
comma 1 art. 10
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
23) Lettera aggiunta da comma
1 art. 11
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
24) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 12
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
25) Comma così
sostituito da comma 1 art. 13
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
26) Comma abrogato da comma 2
art. 13
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
27) Comma così
modificato da comma 1 art. 14
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha sostituito le parole “di cui all’articolo 1, comma
1” con le parole “di cui all’articolo 11”.
(
28) Ai sensi
dell’articolo 2, comma 3 della
legge regionale 12 settembre 2017, n. 30
, recante “Istituzione del Registro dei Comuni onorari del
Veneto” i comuni iscritti nel Registro collaborano nella
realizzazione degli obiettivi e delle iniziative regionali di cui alla
presente legge regionale ed in particolare partecipano alla formazione
del Piano triennale e al programma annuale degli interventi.
(
29) Comma modificato da comma
1 art. 63
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “entro il
mese di marzo” ha aggiunto le seguenti: “e comunque ad
intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale”
(
30) Comma così
modificato da comma 1 art. 15
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha sostituito le parole “di cui all’articolo 1, comma
1” con le parole “di cui all’articolo 11”.
(
31) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 16
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
32) Lettera così
sostituita da comma 2 art. 16
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
33) Lettera abrogata da comma
3 art. 16
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
34) Lettera aggiunta da comma
4 art. 16
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
35) Comma così
modificato da comma 5 art. 16
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha inserito dopo le parole “almeno una volta all’anno”
le parole “preferibilmente in una località del Veneto da
definirsi, di volta in volta, nell’ambito del programma annuale di
cui all’articolo 14”.
(
36) Comma così
sostituito da comma 1 art. 7
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
37) Comma così
modificato da comma 6 art. 16
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha sostituito le parole “comma 2” con le parole “comma
3”.
(
38) Comma così
modificato da comma 7 art. 16
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha sostituito le parole “alle spese di viaggio e ospitalità
per i partecipanti” con le parole “al rimborso totale o
parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di
cui al comma 3,”.
(
39) Articolo inserito da
comma 1 art. 17
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
Tale norma per l’anno 2013, va coordinata con quanto disposto
dall’art. 16 della
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” che
detta in materia analoghe disposizioni.
(
40) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 18
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
41) Comma così
modificato da comma 1 art. 19
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che
ha sostituito le parole “La Regione riconosce le attività
svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 residenti all’estero o nel
Veneto” con le parole “La Regione riconosce il ruolo
fondamentale dell’associazionismo operante nel Veneto e
all’estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene
l’attività”.
(
42) Lettera così
sostituita da comma 2 art. 19
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
43) Lettera così
sostituita da comma 3 art. 19
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 . Ai
sensi dell’art. 21 della
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10
“Modifica della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e successive modificazioni” la disposizione
contenuta in questa lettera si applica anche ai circoli già
iscritti, alla data del 26/06/2013, al registro regionale secondo le
previgenti disposizioni contenute nell’art. 18, comma 2, lett. b)
che stabiliva l’iscrizione al registro dei circoli dei soggetti di
cui all'articolo 1 aventi sedi all'estero che abbiano almeno cento
iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni. In precedenza
lettera modificata da comma 1 art. 8
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 e
prima ancora modificata da art. 18
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
(
44) Lettera così
sostituita da comma 4 art. 19
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 , in
precedenza modificata da comma 2 art. 8
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 ,
già modificata da art. 18
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
che ha abrogato l’espressione “che svolgano attività da
almeno tre anni”.
(
45) Comma inserito da comma 5
art. 19
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
46) Comma inserito da comma 5
art. 19
legge
regionale 7 giugno 2013, n. 10 .
(
47) Comma così
sostituito da comma 6 art. 19
legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 , in
precedenza aggiunto da comma 2 art. 8
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
48) Nel testo approvato dal
Consiglio regionale per mero errore materiale è stata omessa la
parola “legge”.
SOMMARIO