Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 (BUR n. 128/2017) (Bilancio)
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 (BUR n. 128/2017) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità
regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle
disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione,
allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2018-2020 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi
della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto
legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo
118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
“Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Il comma 3 dell’
articolo 7 della
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
è sostituito dal seguente:
omissis (
2)
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per
l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 3, della
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 ,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, compresa la
determinazione delle garanzie da prestare.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
Art. 4 - Inserimento
dell’articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 100 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
omissis (
3)
2. Le entrate derivanti dall’applicazione dal presente articolo,
quantificate in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020,
sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”,
Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni” del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge i comuni esercitano le funzioni conferite
dall’
articolo 100 bis della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
come introdotto dalla presente legge.
2. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni
già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono conclusi dalla Regione.
3. Al fine di garantire l’omogeneità della gestione, la Giunta
regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta indirizzi e direttive per l’esercizio delle funzioni
conferite.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO