Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (BUR n. 111/2006)
Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (BUR n. 111/2006) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)
Art. 1 - Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l’anno 2007 sono
confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno
2006 dall'
articolo
1 della
legge
regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi
regionali".
2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla
struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è
rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova
applicazione l’aliquota base dello 0,9 per cento di cui
all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali". Pertanto, per l'anno 2007
all’
articolo
1 della
legge
regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'importo di euro:
“29.000,00” è
sostituito dal seguente:
“28.000,00”;
b) al comma 2, l'importo di euro:
“29.000,00” è
sostituito dal seguente:
“28.000,00”;
c) al comma 3, le parole:
“tra euro 29.001,00 e euro
29.147,00” sono sostituite dalle seguenti:
“tra
euro 28.001,00 e euro 28.142,00”, e l'importo di euro:
“28.739,00” è sostituito dal seguente:
“27.748,00”.
3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5
dell'
articolo
1 della
legge
regionale 26 novembre 2005, n. 19 .
Art. 2 - Disposizioni
sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale
regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta
sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 "Istituzione e disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni,
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le
utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione
della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire
un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione", sono determinate
nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli
restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente
imposta erariale.
Art. 4 - Agevolazioni IRAP per
le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di
nuove cooperative sociali.
1. A decorrere dall’anno 2007
l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si
costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui
all'
articolo 2
della
legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni,
e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si
costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui
all'
articolo 2
della
legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di
nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive
modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta
si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.
(
3)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove
cooperative sociali di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 3 novembre
2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio
regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge
regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo,
quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle
società.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime "de minimis" di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
Art. 5 - Agevolazioni IRAP per
le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale".
1. A decorrere dall’anno 2007 sono
esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui
all'
articolo
2, comma 1, lettera b), della
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
"Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che
risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative
sociali di cui all'
articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge
regionale. (
4)
2. A decorrere dall’anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le
cooperative sociali di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 3 novembre
2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale
delle cooperative sociali di cui all'
articolo 5, comma 2,
lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura
del 3,70 per cento. (
5)
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime "de minimis" di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000". (
6)
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1
possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di
cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” e
successive modificazioni.
Art. 6 - Agevolazioni IRAP per
le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB.
Art. 7 - Disposizioni di
semplificazione gestionale in materia tributaria.
1. Al comma 3 dell’
articolo 41 della
legge regionale 12
settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997" dopo la parola:
“importo” sono aggiunte le seguenti:
“pagato
indebitamente o”.
2. Dopo il comma 3 dell’
articolo 41 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
8)
3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia
tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, con o senza sanzione e
interessi, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento,
anche cumulativa di più posizioni debitorie relative al medesimo
tributo. Il pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi
moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 “Norme per la
disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte
indirette sugli affari”, è disposto qualora il contribuente,
per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non
abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a
ruolo. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di
otto rate trimestrali. (
9)
4. Dopo il comma 1 dell'
articolo 1 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 18
"Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali", è
inserito il seguente comma:
omissis (
10)
5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi
regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in
vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro
riscossione.
6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora
estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi
regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad
euro 16,53.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano
all’imposta regionale sulle attività produttive e alla
addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all’imposta regionale
sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del
demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio
della regione di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni
a statuto ordinario”.
Art. 8 - Ulteriori
disposizioni in materia di IRAP.
1. Qualora nel corso dell’anno 2007 il gettito dell’imposta
regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello
indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono
utilizzate, se l’amministrazione centrale non disponga
legislativamente in modo diverso, per compensare l’abbattimento di
mezzo punto percentuale dell’aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al
3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:
a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato
in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed
organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a
favore di università e laboratori di ricerca qualificati aventi la
sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione
Veneto;
b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) s’impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale
umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani
diplomati e laureati;
d) assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra
cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura
o razionalizzazione dell’azienda in cui lavoravano.
2. La Giunta regionale stabilirà, di concerto con le organizzazioni
datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in
innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.
Art. 9 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO
TABELLA A
(Articolo 2)
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA
SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE
TIPOLOGIA CONSUMI
|
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS
METANO
|
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE DI
CONSUMO SUL GAS METANO
|
Euro al metro cubo di gas metano erogato
|
Euro al metro cubo di gas metano erogato
|
Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)
|
0,005165
|
0,005165
|
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e
riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi
|
0,019884
|
0,019884
|
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e
riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi e altri usi
civili
|
0,025823
|
0,025823
|
Note
(
1) L’articolo 8 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 “Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto
di disposizioni nazionali ha rideterminato le aliquote
dell’articolo 4 comma 1 e dell’articolo 5 comma 2 della
presente legge.
(
2) Testo riportato al comma 3
dell’art. 16
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(
3) Rideterminata
l’aliquota IRAP nella misura pari al 2,90 per cento, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 da lett. b) comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n.
1 .
(
4) Esenzione confermata da
articolo 8 comma 3 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 che
ha dettato disposizioni di adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di
norme nazionali.
(
5) Rideterminata
l’aliquota IRAP nella misura pari al 3,35 per cento, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 da lett. c) comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n.
1 , ad eccezione delle cooperative sociali di cui all’articolo
2 comma 1 lett. a) della
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
con valore di produzione netta non superiore a 100.000,00 euro che
risultano iscritte nella sezione A dell’Albo regionale delle
cooperative sociali previsto dall’articolo 5 della medesima
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 per le quali l’aliquota è fissata
nella misura del 2,35 per cento.
(
6) Il presente comma è
stato modificato, da comma 1 art. 4
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 ,
che recita: “Il comma 3 dell’articolo 5 della
legge regionale 21 dicembre
2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi
regionali” non si applica, a decorrere dall’anno 2008, per i
soli soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima
legge regionale 21
dicembre 2006, n. 27 , previa verifica della compatibilità degli
interventi di cui al presente articolo con la normativa comunitaria in
materia di aiuti di stato, ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato
Ue.”.
(
7) Articolo abrogato da comma 4
art. 2
legge
regionale 17 dicembre 2007, n. 36 .
(
8) Testo riportato
all’art. 41
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
.
(
9) Comma sostituito da comma 1
articolo 2
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 46 . Il comma 2 dell’art. 2
della
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 46 dispone che “Entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale disciplina
le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste
dall’art. 7, comma 3, della
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 ,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, compresa la
determinazione delle garanzie da prestare.”.
(
10) Testo riportato
all’art. 1
legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 .
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