Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 (BUR n. 128/2017) (Bilancio)
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 (BUR n. 128/2017) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (1)
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di
competenza per euro 17.064.779.628,93 e di cassa per euro
21.098.738.199,95 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.064.779.628,93 e pagamenti per euro 21.098.738.199,95 in
conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di
competenza per euro 15.313.586.209,77 e autorizzati impegni di spesa per
euro 15.313.586.209,77 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di
competenza per euro 15.030.089.157,70 e autorizzati impegni di spesa per
euro 15.030.089.157,70 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al
bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1); (
2)
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7); (
3)
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
(
4)
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
(Allegato 9);
j) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato
11); (
5)
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o
ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2018 e
quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi
del comma 2 bis dell’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (Allegato 14);(
6)
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
(Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(Allegato 16).
Art. 3 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. In applicazione dell’articolo 40
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, è autorizzata nell’anno 2018 la contrazione di
mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto
dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché
all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di
cassa, per l’importo di euro 1.335.417.431,16 (Titolo 6 - Tipologia
300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla
base del risultato presunto di amministrazione 2017 determinato nello
stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di
previsione 2018-2020 sulla base delle risultanze definitive del
rendiconto 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5,5 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 71.984.885,28 e trova riscontro di
copertura per gli esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di
previsione 2018-2020 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per spese d’investimento
specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel
triennio 2018-2020 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo
complessivo di euro 75.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 nel 2018,
euro 20.000.000,00 nel 2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020 (Titolo 6 -
Tipologia 300) nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3,
commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto
previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5,5 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 2.156.176,30 per il 2019 e in euro
3.302.719,58 per il 2020, e trova riscontro di copertura per gli esercizi
2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020
(Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Attuazione del Titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2018, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 6 - Ulteriori
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
Art. 7 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato
in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2018 e in euro 1.000.000,00
per ciascun esercizio 2019 e 2020.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) Vedi modifiche introdotte
allo stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario
2018, nonché le modifiche agli allegati 7, 8 e 14, come introdotte
rispettivamente dall’articolo 1 e dall’articolo 3 della
legge regionale 25
maggio 2018, n. 20 (Testo da BUR in sezione “Leggi regionali a
testo storico”).
(
2) Gli elenchi di cui al punto
d) dell’Allegato 1 sono aggiornati dall’allegato 7 del comma
3 dell’art. 3
legge regionale 31 ottobre 2018, n. 37 ;
in precedenza aggiornati dall’allegato 13 del comma 1
dell’art. 7
legge regionale 7 agosto 2018, n. 28 .
(
3) Allegato 7 aggiornato
dall’allegato 5 del comma 2 dell’art. 3
legge regionale 31 ottobre 2018, n.
37 .
(
4) Allegato 8 aggiornato
dall’allegato 6 del comma 2 dell’art. 3
legge regionale 31 ottobre 2018, n.
37 .
(
5) Allegato 11 aggiornato
dall’allegato 14 del comma 2 dell’art. 7 della
legge regionale 7 agosto
2018, n. 28 .
(
6) Allegato 14 aggiornato
dall’allegato 4 del comma 1 dell’art. 3
legge regionale 31 ottobre 2018, n.
37 .
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