Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 (BUR n. 127/2017)
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 (BUR n. 127/2017) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE
ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in
particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di
commercio internazionale, incrementare l’esplorazione di nuovi
mercati e nuove opportunità commerciali all’estero, sostiene
la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione
dell’export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed
associate, aventi sede operativa in Veneto.
Art. 2 - Attività.
1. Le attività volte a realizzare le finalità di cui
all’articolo 1 sono:
a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti
economico-produttivi;
b) diffusione dell’informazione con particolare riferimento a
quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in
Italia, nell’Unione europea e nei Paesi terzi;
c) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di
sportelli telematici, banche dati, repertori
sull’internazionalizzazione dell’economia e delle imprese;
d) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la
presenza e competitività sui mercati internazionali;
e) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e
specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività
internazionale dell’impresa;
f) promozione di servizi specialistici ed innovativi di marketing
territoriale ed internazionale rivolti in particolare
all’attrazione di investimenti esteri in Veneto;
g) collaborazione con gli uffici dell’Unione europea e con le
strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;
h) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni
fieristiche all’estero o analoghe iniziative idonee a promuovere
gli scambi, assicurando unitarietà dell’immagine territoriale
ed istituzionale;
i) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese,
anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;
l) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati
nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza
agli operatori esteri nel Veneto;
m) attività di supporto all’Unione regionale delle camere di
commercio e alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti
con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi
nazionali operanti nei rapporti con l’estero.
Art. 3 - Programmi
annuali.
1. Al fine di dare attuazione alle attività di cui
all’articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre, i programmi e
le direttive per l’elaborazione dei programmi esecutivi. La
programmazione degli interventi è attuata dalla Giunta regionale,
anche sentite le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, in conformità alla
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
2. I programmi esecutivi di cui al comma 1 sono attuati dalla Giunta
regionale direttamente oppure mediante:
a) accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche
delegando alle stesse l’attuazione di singoli interventi di
promozione sulla base di specifiche convenzioni;
b) accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto
pubblico;
c) proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai
programmi da attuare.
3. La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al
comma 2, assegna ai soggetti attuatori specifici finanziamenti, in
relazione al settore o ai settori di intervento interessati.
4. Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e
artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
dotazione è aumentata riducendo contestualmente quelle della
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”,
Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei
consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” afferenti alla
legge regionale 24
dicembre 2004, n. 33 , del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 5 - Abrogazioni.
Art. 6 - Norma
transitoria.
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica la previgente disciplina.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO