Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
TITOLO I - Principi generali
CAPO I - Finalità della
programmazione
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto
regionale ed in particolare dall’
articolo 5, assume la
programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli
Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria
azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 2 - Soggetti della
programmazione.
1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione.
2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al
processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per
la individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di
intervento nel rispetto delle reciproche competenze.
Art. 3 - Applicazione del
principio di sussidiarietà.
1. La responsabilità dell'attuazione è attribuita,
conformemente all’articolo 118 della Costituzione ed in
applicazione del principio di sussidiarietà, all'autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessi del
cittadino, nel rispetto dei principi di adeguatezza e congruità.
2. La Regione, nell’esercizio dell’attività di
attuazione della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli
altri soggetti pubblici e dei privati ,sia in forma singola che associata
e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.
Art. 4 - Partecipazione al
processo di programmazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto
della presente legge, il principio della concertazione con gli enti
locali e con le parti economiche e sociali, anche attraverso lo strumento
della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la
programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo
economico e sociale in ambiti territoriali locali. (
1)
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al
comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione alle fasi
del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti. (
2)
Art. 5 - Tempo nella
programmazione.
1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi
prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La
determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento,
costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della
efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.
Art. 6 - Ciclo della
programmazione.
1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e
obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale;
prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con
la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla
società, sull'economia, sul territorio.
2. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano
informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della
programmazione e per l'impostazione delle successive fasi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del
ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e
manuali tecnico-operativi.
CAPO II - Strumenti e
modalità della programmazione
Art. 7 - Atti e strumenti
della programmazione. (3)
1. Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di
carattere politico, si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e relativa nota di
aggiornamento;
d) il disegno di legge di stabilità regionale;
e) il disegno di legge di bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio;
g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
l) il Piano della performance.
2. Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale
attraverso lo strumento della programmazione decentrata.
SEZIONE I - Programma regionale di
sviluppo
Art. 8 - Struttura del
Programma regionale di sviluppo (PRS).(4)
1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e
prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli
andamenti strategici della società e dell'economia.
2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della
Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro
di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità
regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel
rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni
per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività
legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per
l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli
amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore.
Art. 9 - Contenuti del
PRS.
1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione,
tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili,
indica:
a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in
relazione alle finalità che la società regionale deve
perseguire per il suo sviluppo;
b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo
periodo dell'attività della Regione;
c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il
conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il
coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della
società e dell'economia;
d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.
Art. 10 - Approvazione del
PRS.
1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta
una proposta di PRS.
2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione
con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta
regionale determina le modalità della partecipazione dei vari
soggetti all’attività di concertazione e ne regola le forme di
svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui
alla
legge
regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni
amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli
enti locali” e successive modificazioni, partecipa
all’attività di concertazione.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione,
espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio
regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel
quadro economico-sociale e politico, può procedere con un
aggiornamento del precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva.
4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva
nei successivi tre mesi.
Art. 11 - Aggiornamento del
PRS.
1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad
una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e
procedure dell’articolo 10.
Art. 12 - Risorse e
modalità del PRS.
1. Sono risorse e modalità del PRS:
a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti
statali e comunitari, i beni patrimoniali;
b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema
istituzionale e degli altri soggetti della società regionale;
c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
SEZIONE II - Piani di settore
Art. 13 - Piani di
settore.
1. Nei settori di attività regionale
che presentano particolari complessità o che richiedono un
articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti
specifici Piani di settore.
2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il
raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti
amministrativi e normativi.
3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti
mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e
l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di
soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di
compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
4. (
5)
5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.
6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità
per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche
finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla
restante pianificazione di settore.
Art. 14 - Approvazione dei
Piani di settore.
1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto
dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale
con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche
disposizioni procedurali previste dalle leggi vigenti.
SEZIONE III – Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) (6)
Art. 15 - Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR). (7)
1. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di
indirizzo dell’attività di governo della Regione riferito al
triennio successivo a quello dell’approvazione, con aggiornamento
annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del
bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi
collegate.
Art. 16 - Contenuti del
DEFR. (8)
1. Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all’allegato n.
4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modificazioni, descrive gli scenari economico finanziari internazionali,
nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della
manovra di bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario
regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli
obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli
strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
2. Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed
alle società partecipate e controllate.
Art. 17 - Approvazione del
DEFR. (9)
1. La Giunta regionale predispone il DEFR, tenuto conto
dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al
Consiglio regionale per l’approvazione.
SEZIONE IV –
Programmazione decentrata (10)
Art. 18 - Piano di
attuazione e spesa (PAS).
Art. 19 - Durata e contenuti
del PAS.
Art. 20 – Formulazione
e gestione del PAS.
Art. 21 – Approvazione
del PAS.
Art. 22 – Attuazione
del PAS.
Art. 23 - Raccordo con la
programmazione comunitaria.
Art. 24 - Raccordo con la
programmazione nazionale.
Art. 25 - Programmazione
decentrata. (18)
1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese
Programmatiche d’Area (IPA) che rappresentano gli ambiti
territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione
regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso
il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione
comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle
aree interessate.
2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo
II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo
d’intesa che:
a) definisce l’ambito territoriale di riferimento;
b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che
l’IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento
Programmatico d’Area, quale espressione della programmazione
complessiva;
c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell’ambito
dell’IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed
economico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità
di funzionamento.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento
delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato
sulla base dei seguenti criteri:
a) contiguità territoriale;
b) omogeneità economico-sociale;
c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi
riferiti ad una determinata area geografica;
d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito
Territoriale Sociale (ATS). (
19)
4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati
dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede
alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il
riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca
all’accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti
richiesti l’IPA decade dal riconoscimento. (
20)
4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di
finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute. (
21)
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione
delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra
soggetti diversi per l’attuazione delle politiche e degli strumenti
di programmazione.
6. omissis (
22)
TITOLO II – Procedure di
valutazione
CAPO I – Monitoraggio e
valutazione (23)
Art. 26 –
Accompagnamento.
Art. 27 –
Monitoraggio. (25)
1. Il monitoraggio è l'attività di rilevazione continua
dell'evolversi del DEFR (
26)
sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla
valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono
stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di
monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le
conseguenti valutazioni sulla programmazione.
Art. 28 –
Valutazione.
1. L'azione regionale è oggetto di
una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a
determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad
analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.
2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli
effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio
del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle
piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale.
3. La Giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le
quali il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31,
l’attività di valutazione, i cui risultati sono
successivamente trasmessi al Consiglio regionale, tramite
l’Osservatorio di cui all’
articolo 59 della
legge regionale di contabilità, per le conseguenti valutazioni e
l’adozione delle eventuali azioni correttive.
Art. 29 – Valutazione
in itinere.
1. L'efficacia degli interventi
strutturali della programmazione è oggetto di una valutazione in
itinere attraverso l'esame dei primi risultati degli interventi, la loro
pertinenza ed il grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 30 – Valutazione
ex-post.
1. La valutazione ex-post mira, (
27) a rendere conto dell'impiego
delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a
consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di
programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso
registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e
sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
Art. 31 - Nucleo di
valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione istituito ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico,
finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi
di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.
2. omissis (
28)
TITOLO II BIS - Attività
negoziata (29)
CAPO I - Procedure di
attività negoziata
Art. 31 bis - Disposizioni
in materia di attività negoziata.
1. Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la
realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale
che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di
soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la Giunta
regionale, valutato il rilevante interesse regionale dell’opera o
dell’intervento, qualora ne ravvisi l’opportunità in
relazione alle esigenze del procedimento ed alla comune linea
d’azione da perseguire, può promuovere la costituzione di
tavoli tecnici, anche tematici, allo scopo di acquisire una posizione
comune definita mediante gli appositi strumenti concertativi, di
semplificazione o di programmazione negoziata previsti dalla normativa
vigente.
2. I tavoli tecnici di cui al comma 1 sono coordinati dalla struttura
regionale in materia di enti locali che ne assicura la funzionalità
organizzativa svolgendo il ruolo di segreteria tecnica e sono attivati
dalle strutture competenti in relazione all’opera o intervento da
realizzare al fine di definire l’attività propositiva e
concertativa secondo modalità organizzative fissate con il
provvedimento di costituzione del tavolo.
3. Ai fini della valutazione del rilevante interesse regionale, la Giunta
regionale può avvalersi del Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all’articolo 31
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”.
4. La Giunta regionale prende atto degli esiti derivanti dai tavoli
tecnici di cui al comma 1 e assume le iniziative necessarie al fine di
conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo.
TITOLO III – Accordi di
programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e
finali
Capo I – Accordi di
programma
Art. 32 - Accordi di
programma. (30)
1. Fermo restando quanto previsto dalla
legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 ,
per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono
per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e
di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di
soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può
promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza
fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati,
autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai
contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto
le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza
e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa
agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 33 – Adeguamento
della legislazione vigente.
1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e
procedimenti di programmazione ai principi di cui alla presente legge.
Art. 34 –
Abrogazioni.
Art. 35 - Norme transitorie
e finali.
1. Ai procedimenti amministrativi in
corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è
adottato un nuovo PRS.
3. Nelle more dell'approvazione del PRS la Giunta regionale è
autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui
agli
articoli 17 e
21.
4. Il PAS è successivamente adeguato alle disposizioni del PRS
approvato dal Consiglio regionale.
5. In sede di redazione del primo PAS la Giunta regionale definisce quali
siano le Azioni di cui all’
articolo 18 comma 3, che costituiscono l’intervento
strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da
aggiornare eventualmente con i successivi PAS.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
2) Comma così modificato da
comma 2 art. 1
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha sostituito le parole “in relazione ai compiti e alle fasi da
svolgere” con le parole “in relazione alle fasi del processo
di programmazione e ai compiti ad esse inerenti”.
(
3) Articolo sostituito da comma
1 art. 2
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
4) L'articolo 4 della
legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede
che la Giunta regionale adotti e il Consiglio regionale approvi con
deliberazione amministrativa il Piano regionale del settore agricolo
(PSAGR) entro 180 giorni dall'approvazione del piano regionale di
sviluppo.
(
5) Comma abrogato da comma 1
art. 3
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
6) Rubrica sostituita da lett.
a) comma 1 art. 11
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
7) Articolo sostituito da comma
1 art. 4
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
8) Articolo sostituito da comma
1 art. 5
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
9) Articolo così modificato
da comma 1 art. 6
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha sostituito la parola “DPEF” con la parola
“DEFR”:
(
10) Rubrica sostituita da
lett. b) comma 1 art. 11
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
11) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
12) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
13) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
14) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
15) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
16) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
17) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
18) Articolo sostituito da
comma 1 art. 22 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
Il comma 2 dell’art. 22 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2
dispone: “Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) già
costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
tenute ad adeguarsi ai criteri di cui all’articolo 25, comma 3,
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come sostituito dal comma 1,
entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con il provvedimento di
cui al medesimo articolo 25, comma 3.”
(
19) Comma sostituito da comma
1 art. 13 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
. Si evidenzia che il comma 5 art. 13 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
dispone: “5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 25 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 , come introdotta dal presente articolo, non si
applica alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la
personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del
libro I, del codice civile e della disciplina regionale di
attuazione.” e che inoltre il comma 6 art. 13 della
legge regionale 06 settembre
2023, n. 23 dispone: “6. Eventuali deroghe
all’appartenenza al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS) sono
valutate dalla Giunta regionale con riferimento alle Intese
Programmatiche d’Area (IPA) che dimostrino una pluriennale
attività a beneficio della realtà economica e sociale del
territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di altri
organismi associativi riconosciuti a livello regionale.”.
(
20) Comma sostituito da comma
2 art. 13 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
.
(
21) Comma aggiunto da comma 3
art. 13 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
22) Comma abrogato da comma 4
art. 13 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
23) Rubrica sostituita da
lett. a) comma 1 art. 11
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
L'articolo 6 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che il
monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della legge medesima sia
effettuato in conformità agli articoli da 27 a 30 della presente
legge e che le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione
siano trasmesse al Consiglio regionale e al Comitato di concertazione in
agricoltura di cui all'art. 3 della
legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
"Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
(
24) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
25) In ordine al controllo
strategico vedi anche quanto disposto dall’articolo 5 del
regolamento regionale 14
agosto 2020, n. 6 .
(
26) Comma così
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
27) Comma così
modificato da comma 1 art. 8
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha soppresso le parole “una volta concluso il PAS”.
(
28) Comma abrogato da comma 1
art. 9
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
29) Titolo inserito da comma
1 art. 4
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
30) L'art. 18 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha previsto la stipula di accordi ai sensi del presente
articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e
"Autostrada del mare".
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