Legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 (BUR n. 11/2018) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
(
1) La Corte costituzionale con
sentenza n. 41/2019 ha dichiarato la legittimità costituzionale
della
legge
regionale 26 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche della
legge regionale 28 dicembre
2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile””
relativamente all’articolo 2, comma 1 nella parte in cui modifica
l’articolo 16 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ,
aggiungendovi il comma 1 bis, atteso che prevedere l’obbligo della
Regione di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali,
relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, contenenti
imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del
codice penale non incide sulla disciplina dell’ordinamento penale e
delle relative norme processuali, (art. 117, comma secondo, lettera l)
Cost.), atteso che la giurisprudenza ritiene che gli enti territoriali
siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale e
ciò costituisce legittima espressione del loro potere di indirizzo
politico – amministrativo, quando il reato abbia leso un loro
specifico interesse, come nel caso di reati di stampo mafioso. La legge
era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con
ricorso n. 30/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2018).