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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 (BUR n. 11/2018) (Novellazione)

Legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 (BUR n. 11/2018) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48 “MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 .


Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 41/2019 ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”” relativamente all’articolo 2, comma 1 nella parte in cui modifica l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , aggiungendovi il comma 1 bis, atteso che prevedere l’obbligo della Regione di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, contenenti imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale non incide sulla disciplina dell’ordinamento penale e delle relative norme processuali, (art. 117, comma secondo, lettera l) Cost.), atteso che la giurisprudenza ritiene che gli enti territoriali siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale e ciò costituisce legittima espressione del loro potere di indirizzo politico – amministrativo, quando il reato abbia leso un loro specifico interesse, come nel caso di reati di stampo mafioso. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 30/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2018).


SOMMARIO

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