Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (BUR n. 45/2018)
Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (BUR n. 45/2018) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI CONCERNENTI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO DI COMPETENZA
REGIONALE
Art. 1 - Criterio generale per
la concessione di provvidenze regionali.
1. Costituiscono criterio generale per la
concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,
erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale, (
1) il non aver riportato una o più
condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena
pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a
pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione
o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione
condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del
sostegno pubblico ricevuto.
3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al
comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive
modificazioni.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle prestazioni
che afferiscono ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e
sociali che vanno garantiti in condizioni di uguaglianza su tutto il
territorio nazionale, ivi compresi gli interventi destinati
all’attivazione e al sostegno di percorsi di reinserimento sociale
e lavorativo di ex detenuti.
Art. 3 - Disposizioni
attuative.
1. La Giunta regionale predispone i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, mediante pubblicazione nel proprio sito web e
comunicazione della pubblicazione a qualunque soggetto terzo, pubblico o
privato, che conceda sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere
su risorse derivanti dal bilancio regionale.
2. Nella predisposizione dei moduli di cui al comma 1, la Giunta
regionale inserisce anche:
a) la dichiarazione da parte degli enti forniti di personalità
giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica richiedenti, di non essere stati condannati
alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000,
n. 300”;
b) la dichiarazione da parte dei richiedenti di non essere soggetti
destinatari di misure di prevenzione personale applicate dalla
autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.
Art. 4 - Disposizioni
transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui
hanno avuto inizio.
Art. 5 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 9
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 che ha sostituito le parole “di
competenza regionale” con le parole “erogati con fondi di
competenza esclusivamente regionale”.
SOMMARIO