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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 (BUR n. 53/2021) (Novellazione)
Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 (BUR n. 53/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI
ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI
DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTABILITÀ REGIONALE E SOCIETÀ REGIONALI
CAPO I - Disposizioni in materia di
ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
Art. 1 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Al comma 5 dell’ articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “giornalisti assunti a
contratto” sono sostituite dalle seguenti:
“giornalisti di ruolo o
assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto
delle Funzioni Locali”.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Il comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
le parole: “dell’organico
previsto, arrotondato all’unità,” sono sostituite
dalle seguenti: “della dotazione di
personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità
alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2,
arrotondato all’unità superiore,”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
è inserito il seguente:
omissis ( 3)
4. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 14 , dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Se l’articolazione
organizzativa prevede delle differenti fasce retributive
nell’ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e
corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal
Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio
legislatura.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
dopo le parole: “può essere
risolto in qualsiasi momento” sono inserite le seguenti:
“senza obbligo di preavviso al venir
meno del rapporto fiduciario”.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 8 - Norma di
coordinamento: modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e
abrogazione dell’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di affari istituzionali
Art. 9 - Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
“Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza
regionale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 ,
dopo le parole: “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e vantaggi economici comunque denominati,” le
parole: “di competenza
regionale” sono sostituite dalle seguenti: “erogati con fondi di competenza
esclusivamente regionale”.
Art. 10 - Disposizioni per
assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale
dei diritti della persona.
1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della
persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 2 dell’ articolo 3 della
legge regionale 24
dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della
persona”, previa accettazione dell’incarico e prestazione del
giuramento.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37
è abrogato.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali
a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile”.
1. Alla fine del comma 1 bis dell’ articolo 16 della
legge regionale 28
dicembre 2012, n. 48 , come introdotto dal comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 ,
sono aggiunte le parole: “La
costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è
disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che
conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua
assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di contabilità regionale
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di società regionali
Art. 13 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 16 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5
(BUR n. 53/2021) (Novellazione)
-
LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E
DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED
ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, AFFARI
ISTITUZIONALI, CONTABILITÀ REGIONALE E SOCIETÀ REGIONALI
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale
-
-
Art. 1 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
-
Art. 2 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
-
Art. 3 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
-
Art. 4 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
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Art. 5 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
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Art. 6 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
-
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
-
Art. 8 - Norma di
coordinamento: modifica all’articolo 31 della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale
per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e
abrogazione dell’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”.
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di affari istituzionali
-
-
CAPO III - Disposizioni in
materia di contabilità regionale
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CAPO IV - Disposizioni in materia
di società regionali
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CAPO V - Disposizioni finali
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