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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 (BUR n. 53/2021) (Novellazione)

Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 (BUR n. 53/2021) (Novellazione) [sommario] [RTF]

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, CONTABILITÀ REGIONALE E SOCIETÀ REGIONALI

CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale

Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 , dopo le parole: “al Direttore della Presidenza” sono inserite le seguenti: “, all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e ai Direttori di Area”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è aggiunto il seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “giornalisti assunti a contratto” sono sostituite dalle seguenti: giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area” sono soppresse.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dell’organico previsto, arrotondato all’unità,” sono sostituite dalle seguenti: “della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all’unità superiore,”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è inserito il seguente:
omissis (3)
4. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: “può essere risolto in qualsiasi momento” sono inserite le seguenti: “senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (4)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. Il comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come modificato dal comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (5)
2. Il comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis (6)
Art. 8 - Norma di coordinamento: modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e abrogazione dell’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono abrogati.
2. L’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , è abrogato.

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 9 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 , dopo le parole: “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,” le parole: “di competenza regionale” sono sostituite dalle seguenti: “erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale”.
Art. 10 - Disposizioni per assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.
1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”, previa accettazione dell’incarico e prestazione del giuramento.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è abrogato.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , come introdotto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 , sono aggiunte le parole: La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.”.


CAPO III - Disposizioni in materia di contabilità regionale

Art. 12 - Inserimento dell’articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Dopo l’articolo 51 bis della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
omissis (7)

CAPO IV - Disposizioni in materia di società regionali

Art. 13 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis (8)
2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al triennio 2021-2023, sono trasmessi alla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis (9)

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 4 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(2) Testo riportato al comma 2 dell’art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
(3) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(4) Testo riportato al comma 4 dell’art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(5) Testo riportato al comma 6 dell’art. 24 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(6) Testo riportato al comma 7 dell’art. 24 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(7) Testo riportato dopo art. 51 bis legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
(8) Testo riportato all’art. 8 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 .
(9) Testo riportato all’art. 9 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 .


SOMMARIO

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