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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 32 (BUR n. 101/2018) (Novellazione)

Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 32 (BUR n. 101/2018) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2006, n. 23 “NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE”


Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo le parole: “dei cittadini” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dell’inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente :
omissis (1)
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 individua, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di cui alla seconda parte del comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:
omissis (3)
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:
omissis (4)
2. In sede di prima applicazione la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 predispone, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di cui all’articolo 4 ter, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 . Decorso inutilmente tale termine provvede direttamente la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i seguenti:
omissis (5)
2. La Giunta regionale istituisce l’anagrafe di cui all’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 , entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (6)
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (7)
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:
omissis (8)
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (9)
5. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
omissis (10)
6. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
omissis (11)
7. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
omissis (12)
8. Alla fine del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “La cooperativa sociale cancellata dall’Albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.”.
9. Alla fine del comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.”.
10. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (13)
11. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 , sentita la competente commissione consiliare, definisce, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a campione di cui all’articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 . La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.
12. Le disposizioni recate dai commi 3 bis, 4 bis, 6, lettere c), c bis) e f bis), dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 trovano applicazione per i procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (14)
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
omissis (15)
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 , entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 , sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere. Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al presente comma ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa vigente all’entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così modificato:
a) alla lettera f) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e l’applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”;
b) alla lettera h) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e la pianificazione di percorsi formativi”;
c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
omissis (16)
5. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunta la seguente:
omissis (17)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. L’ articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:
omissis (18)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la parola: “corrispettivi” è sostituita dalla seguente: “subentro”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è soppresso.
Art. 10 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:
omissis (19)
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i seguenti:
omissis (20)
Art. 11 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (21)
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Dopo l’articolo 23, nel Capo settimo concernente “Disposizioni finali”, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:
omissis (22)
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua gli indicatori di cui al comma 3 dell'articolo 23 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con le modalità ivi previste.
Art. 13 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(2) Testo riportato al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(3) Testo riportato dopo l’art. 4 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(4) Testo riportato dopo l’art. 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(5) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(6) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(7) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(8) Testo riportato al comma 5 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(9) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(10) Testo riportato alla lettera c) del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(11) Testo riportato dopo la lettera c) del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(12) Testo riportato dopo la lettera f) del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(13) Testo riportato dopo il comma 8 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(14) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(15) Testo riportato dopo il comma 1 bis dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(16) Testo riportato dopo la lettera i) del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(17) Testo riportato dopo la lettera f) del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(18) Testo riportato all’art. 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(19) Testo riportato al comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
(20) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(21) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(22) Testo riportato dopo l’art. 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .


SOMMARIO

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