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Contenuti:
Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 32 (BUR n. 101/2018) (Novellazione)
Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 32 (BUR n. 101/2018) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2006, n. 23
“NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE”
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 3 - Inserimento
dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 4 - Inserimento
dell’articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è aggiunto il seguente:
omissis ( 6)
2. Dopo il comma 4 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è aggiunto il seguente:
omissis ( 7)
3. Il comma 5 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
4. Dopo il comma 5 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è aggiunto il seguente:
omissis ( 9)
5. Al comma 6 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 10)
6. Al comma 6 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
omissis ( 11)
7. Al comma 6 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
omissis ( 12)
8. Alla fine del comma 7 dell’ articolo 6 della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “La
cooperativa sociale cancellata dall’Albo non può richiederne
l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla
cancellazione.”.
9. Alla fine del comma 8 dell’ articolo 6 della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole:
“Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi
economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle
condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo e tale
condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge,
la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle
somme percepite.”.
10. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 è aggiunto il seguente:
omissis ( 13)
11. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere
della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’ articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
sentita la competente commissione consiliare, definisce, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità,
termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla
cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle
verifiche a campione di cui all’ articolo 6, comma 8
bis, della legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 . La commissione consiliare si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta
regionale può prescindere dal parere.
12. Le disposizioni recate dai commi 3 bis, 4 bis, 6, lettere c), c bis)
e f bis), dell’ articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
trovano applicazione per i procedimenti avviati successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è aggiunto il seguente:
omissis ( 14)
2. Dopo il comma 1 bis dell’ articolo 12 della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 15)
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua i criteri
e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1
ter dell’ articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, previo parere della Commissione regionale della cooperazione
sociale di cui all’ articolo 21, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta
regionale può prescindere dal parere. Fino all’adozione da
parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al presente comma
ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa vigente
all’entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell’ articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è così modificato:
a) alla lettera f) sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
“e l’applicazione della vigente contrattazione collettiva
sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale nella categoria”;
b) alla lettera h) sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
“e la pianificazione di percorsi formativi”;
c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
omissis ( 16)
5. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’ articolo 12 della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 è aggiunta la seguente:
omissis ( 17)
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
"Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 13 - Invarianza della
spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo il comma
2 dell’art. 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 2) Testo riportato al comma 2
dell’art. 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 3) Testo riportato dopo
l’art. 4 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 4) Testo riportato dopo
l’art. 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
2 dell’art. 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 6) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 7) Testo riportato dopo il comma
4 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 8) Testo riportato al comma 5
dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 9) Testo riportato dopo il comma
5 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 10) Testo riportato alla
lettera c) del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 11) Testo riportato dopo la
lettera c) del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 12) Testo riportato dopo la
lettera f) del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 13) Testo riportato dopo il
comma 8 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 14) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 15) Testo riportato dopo il
comma 1 bis dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 16) Testo riportato dopo la
lettera i) del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 .
( 17) Testo riportato dopo la
lettera f) del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 .
( 18) Testo riportato
all’art. 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 19) Testo riportato al comma
2 dell’art. 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
( 20) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 21) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 22) Testo riportato dopo
l’art. 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
SOMMARIO
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Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 32
(BUR n. 101/2018) (Novellazione)
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MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 3
NOVEMBRE 2006, n. 23 “NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE”
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-
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
-
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 3 - Inserimento
dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 4 - Inserimento
dell’articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 5 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 6 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 7 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 9 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
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Art. 10 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
-
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n.
23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
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Art. 13 - Invarianza della
spesa.
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Art. 14 - Entrata in vigore.
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