Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 (BUR n. 108/2018)
Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 (BUR n. 108/2018) [sommario] [RTF]
VENETO, TERRA DI PACE (1)
Art. 1 - Principi.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi della Costituzione
italiana e dello Statuto del Veneto, della Carta delle Nazioni Unite e
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ripudia
la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali,
opera per la giustizia sociale e la cooperazione tra i popoli, riconosce
e promuove la pace come un diritto fondamentale delle donne e degli
uomini.
Art. 2 - Conclusione delle
celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
1. La Regione del Veneto, ispirandosi ai principi di cui
all’articolo 1, comma 1, conclude le celebrazioni del Centenario
della Prima Guerra Mondiale con l’adozione di un provvedimento che
dichiari il Veneto terra di pace e delinei un percorso di dialogo
permanente per una duratura pace tra le genti, promuovendo a tal fine
progetti specifici con il coinvolgimento delle istituzioni e associazioni
del Veneto interessate.
2. La Giunta regionale delibera lo schema del provvedimento di cui al
comma 1.
3. La dichiarazione del “Veneto, terra di pace” e il relativo
provvedimento sono sottoposti alla firma delle Università del
Veneto, dell’Anci e dei Comuni capoluogo di provincia, delle
istituzioni e associazioni civili e religiose che desiderano aderire. La
dichiarazione di cui al presente comma viene inviata agli Stati che hanno
combattuto nella Prima Guerra Mondiale.
Art. 3 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(
1) Vedi anche art. 27
legge regionale 14 dicembre
2018, n. 43 con il quale la Giunta regionale è stata autorizzata
a concedere contributi ad enti locali, istituzioni ed associazioni civili
e religiose per sostenere lla realizzazione di progetti.
SOMMARIO