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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 (BUR n. 129/2018)
Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 (BUR n. 129/2018) [sommario] [RTF]
ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI
OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE IN
MATERIA DI ENERGIA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 DI
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE IN MATERIA
DI APPALTI, E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, n. 26
(LEGGE REGIONALE EUROPEA 2018).
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell’articolo 8 della
legge regionale 25
novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione
del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e
delle politiche dell’Unione europea”, con la presente legge
detta:
a) disposizioni in materia di energia di recepimento della direttiva
2010/31/UE come attuata dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle
procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 3 agosto 2013, n. 90;
b) disposizioni in materia di appalti pubblici di recepimento delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti,
attuate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”;
c) disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi
dell’Unione europea e di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 .
TITOLO II - Disposizioni in
materia di energia e modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei
principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica
e di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:
a) promuovere l’efficienza energetica negli usi finali;
b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel
rispetto delle caratteristiche del territorio;
c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli
impianti termici;
d) promuovere l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti
finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del
settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso
razionale dell’energia e la riduzione degli impatti;
e) definire le modalità secondo le quali i distributori di
combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il
31 marzo di ogni anno, i dati relativi all’ubicazione ed alla
titolarità degli impianti riforniti nell’anno solare
precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per
le utenze asservite;
f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione
energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;
g) definire le modalità per l’effettuazione dei controlli
della qualità dell’attestazione della prestazione energetica
degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.
1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento
delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione
degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli
edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e
sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento,
ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).”.
TITOLO III - Disposizioni in
materia di lavori pubblici e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
Art. 3 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” in
attuazione dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e
di economicità nonché di semplificazione nell’utilizzo e
fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i
prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità
esclusivamente elettronica.
2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della
disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui
all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di
utilizzo delle risorse di cui all’articolo 113, comma 4, del
medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti
innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis.”.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” in
attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 , come introdotto dalla presente legge, è inserito il
seguente:
“2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare
atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo
regionale, in merito alla definizione delle modalità di
realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo
contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della
presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori
pubblici.”.
TITOLO IV - Disposizioni in
materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione
europea e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ,
dopo le parole: “e adottano” sono inserite le
seguenti: “, anche tramite la costituzione di nuclei regionali
di valutazione degli atti dell’Unione europea,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ,
le parole: “con riferimento ai progetti di atti normativi
dell’Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli
stessi” sono sostituite dalle seguenti: “ed una sua
più efficace partecipazione alla formazione e all’attuazione
del diritto dell’Unione europea”.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 7 - Comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal
comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per
posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche europee.
Art. 8 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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