Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)
Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011) [sommario] [RTF]
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO
NORMATIVO E ALL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE
DELL’UNIONE EUROPEA
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione,
sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione
democratica promuove il rafforzamento dell’Unione europea e
favorisce il processo d’integrazione europea nel proprio
territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti
pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.
Art. 2 - Oggetto.
1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della
Regione alla formazione e all’attuazione del diritto e delle
politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale
delle competenze.
Art. 3 - Cooperazione
interistituzionale e obblighi di informazione.
1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti
con l’Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i
propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze e
prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione
interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano
reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e
adottano, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di
valutazione degli atti dell’Unione europea, (
1) ogni misura necessaria a favorire il massimo
raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire
l’espressione di una posizione unitaria della Regione ed una sua
più efficace partecipazione alla formazione e all’attuazione
del diritto dell’Unione europea. (
2)
TITOLO II - Partecipazione
regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea
Art. 4 - Partecipazione
mediante la formulazione di osservazioni al Governo.
1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale
collaborazione istituzionale volta all’affermazione unitaria degli
interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi
dell’Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel
rispetto della normativa statale vigente.
2. Fatti salvi i casi d’urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta
regionale definiscono d’intesa le osservazioni di cui al comma 1.
Qualora entro sette giorni non si raggiunga l’intesa, la Giunta
regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse,
dandone immediata comunicazione all’organo consiliare.
3. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea
riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il
Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio
regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai
fini del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali”.
4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere,
anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni
di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di
Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
Art. 5 - Verifica del rispetto
del principio di sussidiarietà.
1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di
coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del
principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi
dell’Unione europea secondo le modalità previste dal proprio
Regolamento e ne trasmette le risultanze alle Camere in tempo utile per
l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
Province autonome, nonché alla Giunta regionale. (
3)
TITOLO III - Partecipazione
regionale all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea
Art. 6 - Sessione europea del Consiglio regionale. (4)
1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è
convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di
esaminare:
a) il disegno di legge regionale europea, di cui all’
articolo 8;
b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
c) la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento
regionale a quello dell’Unione europea, trasmessa dalla Giunta
regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee (
5) entro il 15 gennaio di ogni anno;
d) il rapporto sugli affari europei, di cui all’
articolo 7.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti
locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle
parti sociali ed economiche, all’interno della sessione europea
sono (
6) attivate adeguate forme
di consultazione in relazione ad aspetti dell’attività europea
che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza, anche
attraverso, con riferimento agli enti locali, l’acquisizione del
parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla
legge regionale 25
settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle
autonomie locali”, secondo le modalità individuate dalla
medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività
partecipative si dà atto nell’ambito dei lavori relativi alla
sessione europea. (
7)
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando
apposito atto di indirizzo.
Art. 7 - Rapporto sugli affari
europei.
1. Entro il mese di aprile di ogni anno la
Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine
alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche
dell’Unione europea, che indica:
a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati
dall’Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per
l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità
riscontrate;
b) le iniziative che si intendono adottare nell’anno in corso con
riferimento alle politiche dell’Unione europea d’interesse
regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato
annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di
programmazione delle istituzioni europee;
c) le posizioni sostenute nell’ambito della Conferenza
Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche
dell’Unione europea di interesse regionale;
d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell’ambito
del Comitato interministeriale per gli affari (
8) europei;
e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l’Unione europea ed in
particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni
europee;
f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per
inadempienze imputabili alla Regione.
Art. 8 - La legge regionale europea. (9)
1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento
regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle
politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale
europea annuale, che:
a) recepisce e attua (
10) gli
atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di
competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo
quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti;
b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia
dell’Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che
comportano obbligo di adeguamento;
c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti
agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure
d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della
Regione;
d) individua gli atti dell’Unione europea alla cui attuazione ed
esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o
amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. La legge regionale europea reca l’indicazione dell’anno di
riferimento e stabilisce il termine per l’adozione di ogni
ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le
misure di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi
europei indicano nel titolo l’atto dell’Unione europea cui si
riferiscono.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il
disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che
riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea
dell’anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi,
ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via
legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non
necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente
preciso e incondizionato;
b) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive
stesse;
c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la
Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene
l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione
del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi
regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi
dell’Unione europea che comportino obblighi di adempimento e
scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge
regionale europea.
5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta
certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche europee. (
11)
5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi
altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale
europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.
(
12)
Art. 9 - Programmazione regionale sulle politiche europee.
(13)
1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi
dall’Unione europea nell’ambito delle materie di propria
competenza.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera
gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati
dall’Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli
stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le
modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità
strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale
sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la
Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli
atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.
Art. 10 - Informazione sulle
politiche europee.
1. La Regione fornisce supporto al
sistema della programmazione di cui all’
articolo 9, rendendo accessibile
ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all’adozione di
bandi per l’allocazione dei fondi europei.
Art. 11 - Impugnazione
di atti normativi europei.
1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell’Unione
europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il
Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo
l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di
Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può
altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, contro gli atti
dell’Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti
della Regione.
2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta
regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.
Art. 12 - Aiuti di Stato.
01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 107,108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato. (
14)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle
rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di
legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che
istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all’obbligo di
notifica o comunicazione in base alla normativa europea. (
15)
2. Le Strutture competenti per materia della Giunta regionale si
conformano alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e
nazionali relativamente al sistema di notificazione elettronica. La
Giunta regionale a tal fine, con proprio provvedimento, disciplina le
procedure afferenti gli aiuti di Stato dandone comunicazione alla
Commissione consiliare competente in materia europea. (
16)
2 bis. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia
definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte
del Consiglio regionale, previa acquisizione dell'autorizzazione
all'aiuto da parte della Commissione europea. (
17)
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere
approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell’Unione
europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di
sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione della
compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea.
(
18)
4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al
progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche,
introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si
applica quanto previsto dal comma 3.
5. omissis (
19)
6. Le strutture della Giunta regionale competenti per materia
garantiscono l’inserimento delle misure di aiuto di cui al comma 1
nel Registro nazionale aiuti (RNA) e l’adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa europea e nazionale. (
20)
Art. 12 bis - Procedure di
recupero. (21)
1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di
applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3
dell’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea”, ove necessario, disciplina con proprio provvedimento
l’individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione
dell’aiuto, l’accertamento degli importi dovuti e la
determinazione delle modalità e dei termini del pagamento. (
22)
Art. 12 ter - Disciplina del
potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa
europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di
infrazione. (23)
1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza
di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale
discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per
provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere
all'adozione di uno o più atti in materie di competenza regionale,
avuto riguardo alle funzioni amministrative conferite ad enti locali con
legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti
locali inadempienti, assegna ai medesimi termini specifici per l'adozione
di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso
inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale,
sentito l’ente interessato, nomina un commissario ad acta con
facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure,
ove necessario, provvede direttamente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di
competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso
procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.”.
TITOLO IV - Relazioni con
istituzioni e organismi europei
Art. 13 - Rappresentanti ed
esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee.
1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di
concertazione interistituzionale:
a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in
seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta
regionale e del Consiglio regionale;
b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un
proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che
partecipa alle attività del Consiglio dell’Unione europea;
c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o
dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico di
valutazione integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per
gli affari europei. (
24)
2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il
Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del
Comitato interministeriale per gli affari (
25) europei.
3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio
regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di
Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:
a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea e dei
comitati della Commissione europea nell’ambito delle delegazioni
italiane;
b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai gruppi di lavoro
istituiti nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si
avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei per la
definizione della posizione italiana; (
26)
c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.
4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale
un’informazione qualificata e tempestiva dell’attività
svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e
gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l’invio
dei relativi verbali di seduta.
Art. 14 - Strutture
regionali di coordinamento con le istituzioni europee.
1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e
operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte
delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:
a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le
iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse
regionale;
b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale,
ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli
organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell’Unione
europea;
c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della
Regione;
d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente
dell’Italia presso l’Unione europea;
e) informazione e consulenza all’attività di enti, imprese ed
organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte
dall’ordinamento dell’Unione europea;
f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse
regionale;
g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell’Unione
europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri
organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente
alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e
iniziative dell’Unione europea;
h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari
regionali;
i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea
d’interesse per il sistema veneto.
2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le
istituzioni e gli organismi dell’Unione europea, la Giunta
regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive
competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale
individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche
attribuzioni ed il trattamento del personale assegnato alla sede di
Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente. (
27)
4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari
internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche
professionalità in materia.
Art. 15 - Attività di
partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito
europeo.
1. Al fine di rafforzare la coesione e
l’integrazione europea la Regione promuove partenariati
istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e
strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri
Stati membri dell’Unione europea che possano incentivare interessi
comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e
ambientale.
2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le
opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità
nell’Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione
dell’area di libero scambio per diventare punto di snodo delle
attività commerciali e concorrere al rafforzamento della
stabilità nell’area adriatica e balcanica.
TITOLO V - Disposizioni
organizzative e finali
Art. 16 - Modifiche al
Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative.
1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni
contenute nella presente legge, definendo, in particolare:
a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della
documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla
fase ascendente;
b) le modalità della verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
c) le procedure per la verifica della conformità
dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e la
trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei
ministri;
d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge
regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente
legge;
e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in
materie europee;
f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di
legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a
istituire o modificare aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti
organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture
regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le
analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase
di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro
Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente
e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.
3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei
propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell’Unione
europea, gli Stati membri dell’Unione e gli stati candidati
all’adesione all’Unione, garantendone il trattamento
complessivo in godimento, (
28) secondo la disciplina europea in materia di esperti
nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia
di ordinamento del personale.
Art. 17 - Monitoraggio
sull’attuazione della legge.
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie
europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio
regionale una relazione sull’attuazione della legge e delle
procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la
partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea e
l’attuazione del sistema informativo di cui all’
articolo 10.
Art. 18 - Norma
finanziaria.
1. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare a
carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti normativamente per finalità analoghe.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 110.000,00 per l’esercizio 2011, e in euro
350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale
2011-2013.
Art. 19 - Abrogazioni.
1. È abrogata la
legge regionale 6 settembre 1996, n. 30
“Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al
processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di
attuazione dei programmi comunitari”.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 articolo 5 della
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46
che ha inserito dopo le parole “e adottano” le parole
“, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione
degli atti dell’Unione europea,”.
(
2) Comma così modificato da
comma 2 articolo 5 della
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46
che ha sostituito le parole “con riferimento ai progetti di atti
normativi dell’Unione europea e agli atti preordinati alla
formulazione degli stessi” con le parole “ed una sua più
efficace partecipazione alla formazione e all’attuazione del
diritto dell’Unione europea”.
(
3) Comma così modificato da
comma 1 articolo 24 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “alla Giunta regionale, alle Camere e
al Comitato delle Regioni” con le parole “alle Camere in
tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale
comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta
regionale”.
(
4) Vedi l’articolo 3 della
legge regionale 12
ottobre 2012, n. 41 “Istituzione del Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Senza Confini r.l.”
il quale prevede che nell’ambito della sessione europea il
Consiglio regionale esamina gli atti programmatori del GECT.
(
5) Lettera così modificata
da comma 1 articolo 25 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito la parola “comunitarie” con la parola
“europee”.
(
6) Comma così modificato da
comma 1 art. 8
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53
che ha sostituito le parole “possono essere” con la parola
“sono”.
(
7) Comma così modificato da
comma 2 art. 8
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53
che ha aggiunto alla fine le parole “, anche attraverso, con
riferimento agli enti locali, l’acquisizione del parere del
Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla
legge regionale 25 settembre
2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali”, secondo le modalità individuate dalla medesima legge
regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si
dà atto nell’ambito dei lavori relativi alla sessione
europea”.
(
8) Lettera così modificata
da comma 1 articolo 26 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha soppresso la parola “comunitari”.
(
9) In applicazione di tale
articolo vedi le leggi regionali europee 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018,
rispettivamente
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 ,
legge regionale 7
novembre 2013, n. 27 ,
legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 e
legge regionale 8
agosto 2017, n. 22 e
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 .
(
10) Comma così
modificato da comma 1 articolo 6 della
legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46
che ha inserito dopo la parola “recepisce” le parole “e
attua”.
(
11) Comma così
modificato da comma 1 articolo 27 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha inserito dopo le parole “è trasmessa” le parole
“immediatamente per posta certificata” e ha sostituito la
parola “comunitarie” con la parola “europee”.
(
12) Comma aggiunto da comma 2
articolo 27 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
13) La disciplina di cui al
presente articolo, per effetto dell’articolo 3 ter della
legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 come introdotto dall’articolo 4 della
legge regionale 24 luglio
2020, n. 28 , si applica anche “ad ogni ulteriore intervento
comunitario cui la Regione partecipa, anche finanziariamente, ai sensi
della presente legge, in ragione delle proprie competenze”.
(
14) Comma inserito da comma 1
art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
15) Comma sostituito da comma
2 art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
16) Comma sostituito da comma
3 art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 . In precedenza comma modificato da
comma 1 articolo 28 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
17) Comma inserito da comma 4
art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
18) Comma modificato da comma
5 art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 che dopo le parole: “Commissione
europea” ha soppresso le seguenti: “; alla relativa notifica
provvede il Presidente della Giunta regionale”.
(
19) Comma abrogato da comma 6
art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
20) Comma sostituito da comma
7 art. 8
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
21) Articolo aggiunto da
comma 1 articolo 29 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
22) Comma modificato da comma
1 art. 9
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 che ha sostituito le parole: “le
modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal
beneficiario.” con le seguenti: “l’individuazione dei
soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, l’accertamento
degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei
termini del pagamento.”.
(
23) Articolo inserito da
comma 1 art. 10
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
24) Comma così
modificato da comma 1 articolo 30 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che dopo le parole “Comitato tecnico” ha inserito le parole
“di valutazione” e ha soppresso la parola:
“comunitari”.
(
25) Comma così
modificato da comma 2 articolo 30 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha soppresso la parola “comunitari”.
(
26) Lettera così
modificata da comma 3 articolo 30 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “tavoli di coordinamento nazionali
Stato-Regioni” con le parole “gruppi di lavoro istituiti
nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il
Comitato interministeriale per gli affari europei”.
(
27) Comma così
modificato da comma 1 articolo 31 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha aggiunto dopo le parole “le specifiche attribuzioni”
le parole “ed il trattamento del personale assegnato alla sede di
Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente”.
(
28) Comma così
modificato da comma 1 articolo 32 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha aggiunto dopo le parole “adesione all’Unione,”
le parole “garantendone il trattamento complessivo in
godimento,”.
SOMMARIO