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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 08 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019)
Legge regionale 08 agosto 2019, n. 34 (BUR n. 89/2019) [sommario] [RTF]
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA
FUNZIONE SOCIALE DEL CONTROLLO DI VICINATO NELL’AMBITO DI UN
SISTEMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ(1)
Art. 1 - Finalità.
(2)
1. La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata
convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la
collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e
società civile, nel rispetto delle relative competenze e
responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle
politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed
integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini
circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e
solidale.
Art. 2 - Riconoscimento della
funzione sociale del controllo di vicinato. (3)
1. Per concorrere al perseguimento delle
finalità di cui alla presente legge la Regione del Veneto riconosce
la funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di
prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei
cittadini; riconosce altresì le sue forme associative come
espressione dei principi di sussidiarietà orizzontale e
partecipazione dei privati all’esercizio delle funzioni pubbliche,
di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché
all’ articolo
2 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Ai fini della presente legge è definito controllo di vicinato
quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una
cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per
il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione
sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di
osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale
all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo
del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di
controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per
la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili,
nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti
sulla riservatezza delle persone.
3. Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra
Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con
l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso
quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche,
che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione
dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento
della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed
inclusione sociale e territoriale.
4. La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi o
protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici
Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela
dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e
regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria
finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione
di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto
il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle
forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana, di cui al decreto legge
20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città”.
Art. 3 - Interventi per la
promozione e il sostegno del controllo di vicinato. (4)
1. La Giunta regionale promuove interventi per sostenere il controllo di
vicinato secondo la definizione di cui alla presente legge, in
conformità alle norme nazionali in materia di sicurezza urbana ed
integrata ed alle relative disposizioni attuative.
2. La Giunta regionale del Veneto, al fine di favorire la conoscenza, lo
sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato e
delle relative iniziative sul territorio, definisce programmi di
intervento nei seguenti ambiti:
a) scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni
partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed
integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo
l’attivazione da parte dei comuni di sportelli informativi su ruolo
e funzioni del controllo di vicinato;
b) attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed
informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati
conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla
sicurezza nel contesto di riferimento;
c) promozione e sostegno di misure attuative dei protocolli di intesa e
dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e
che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di gruppi di controllo;
d) promozione e sostegno alla realizzazione di iniziative conoscitive e
di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado, conformemente
all’articolo 1, comma 7, lettere d) ed e) della legge 13 luglio
2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” e successive modifiche ed integrazioni, d’intesa con
l’Ufficio scolastico regionale, in ordine al controllo di vicinato,
quale momento di crescita consapevole della coscienza civile,
costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e
della legalità.
Art. 4 - Iniziative attuative.
(5)
1. Per l’attuazione delle iniziative di promozione e sostegno del
controllo di vicinato, la Giunta regionale:
a) relativamente all’iniziativa di cui al comma 2 lettera a)
dell’articolo 3, si confronta, senza assunzione di oneri, con gli
enti locali e con soggetti giuridici aventi quale propria finalità
statutaria principale il controllo di vicinato, individuati
prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano
all’attuazione dei protocolli di intesa tra le amministrazioni
comunali e gli Uffici territoriali di Governo;
b) con riferimento alle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma
2 dell’articolo 3, assegna contributi agli enti locali, singoli o
associati, per il tramite di un capofila, nell’ambito dei
protocolli di intesa o dei Patti per la sicurezza urbana previsti
all’articolo 2 comma 4, per progetti aventi come finalità il
controllo di vicinato, in conformità ai successivi commi 2 e 3;
c) con riferimento agli interventi previsti alla lettera d) del comma 2
dell’articolo 3, assegna contributi agli istituti scolastici,
d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, anche per
l’acquisto di materiali didattici.
2. Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati dagli enti
locali ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai fini
della concessione di contributi:
a) l’acquisto di cartelli di segnalazione del controllo di vicinato
recanti lo stemma della Regione Veneto;
b) l’acquisto di dotazioni ed attrezzature, ivi comprese spese
amministrative e gestionali per il loro utilizzo, riconosciute funzionali
all’espletamento dei compiti inerenti al controllo di vicinato, da
concedere in comodato d’uso gratuito ai gruppi di controllo, in
esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d’intesa e ai
patti per la sicurezza urbana.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, le
modalità, i criteri e le priorità per l’assegnazione dei
contributi agli enti locali richiedenti ai sensi del comma 1 lettera b),
nonché agli istituti scolastici ai sensi del comma 1 lettera c), ivi
comprese la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di
esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle
modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli anche
in funzione di revoca dei contributi.
Art. 5 - Analisi del sistema
di controllo di vicinato. (6)
1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione
del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di una
banca dati, che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e
dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale
che prevedano forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati
consentirà la gestione degli elementi informativi sul sistema
provenienti dagli enti locali che svolgono attività di controllo di
vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti
locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica.
2. La banca dati consentirà la definizione di analisi
sull’evoluzione dell’efficacia del controllo di vicinato e
sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro
impatto sul sistema territoriale.
Art. 6 - Relazione per la
valutazione sullo stato di attuazione.
1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente
in materia, a cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno successivo
all’entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo
stato di attuazione, con particolare riguardo allo stato delle iniziative
attuative di cui alla presente legge come presentate ed alle misure
ammesse a finanziamento ed attuate.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse
allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”,
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo
1 “Spese correnti” e contestuale riduzione, per pari importo,
delle risorse afferenti al fondo di cui all’ articolo 20 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, lettera c), quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse
allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”,
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo
2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione, per pari
importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all’ articolo 20 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse
allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”,
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo
1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo
delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Note
( 1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019) poiché nel suo
insieme, nel disciplinare in modo organico e completo il controllo di
vicinato incorre nella violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere
g) e h), e 118, terzo comma per contrasto con il decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18
aprile 2017, n. 48 in materia di sicurezza delle città, che ha
previsto un complesso di azioni e di interventi dello Stato, delle
Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e degli altri
soggetti istituzionali al fine di concorrere all'attuazione di un sistema
unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità
locali e quindi per conseguente invasione nella competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per
violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione di forme
di intesa e di coordinamento in tale materia e nella parte in cui dispone
delle competenze e delle attribuzioni di organi ed uffici pubblici
statali per lesione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato:
giudizio pendente.
( 2) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019) poiché nel suo
insieme, nel disciplinare in modo organico e completo il controllo di
vicinato incorre nella violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere
g) e h), e 118, terzo comma per contrasto con il decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18
aprile 2017, n. 48 in materia di sicurezza delle città, che ha
previsto un complesso di azioni e di interventi dello Stato, delle
Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e degli altri
soggetti istituzionali al fine di concorrere all'attuazione di un sistema
unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità
locali e quindi per conseguente invasione nella competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per
violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione di forme
di intesa e di coordinamento in tale materia e nella parte in cui dispone
delle competenze e delle attribuzioni di organi ed uffici pubblici
statali per lesione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato:
giudizio pendente.
( 3) Il Governo con ricorso n.
107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019) ha impugnato innanzi
alla Corte Costituzionale l’art. 2, in particolare, sia in quanto
nel promuovere il controllo di vicinato, richiamando genericamente le
norme nazionali in materia di sicurezza operano un rinvio che non appare
esaustivo ed è contraddetto dalla previsione contenuta
nell’art. 2, comma 4, che dispone la stipula di accordi o
protocolli di intesa che non coincidono con la procedura
“tipizzata” di cui al decreto legge n. 14 del 2017 e
consente, solo in via meramente residuale, l’applicazione delle
procedure stabilite dalla normativa statale sopra menzionata “ove
ne ricorrano le condizioni”, sia per aver dettato, in via autonoma
e al di fuori della procedura “tipizzata” di cui al decreto
legge n. 14 del 2017, una definizione nominalistica e giuridica di
controllo di vicinato, qualificandolo (articolo 2 comma 2 ) come
«quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di
una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata
per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di
coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una
funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo
funzionale all'attività istituzionale di prevenzione generale e
controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell'azione di
controllo di vicinato l'assunzione di iniziative di intervento per la
repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili,
nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti
sulla riservatezza delle persone”; inoltre il medesimo art. 2, al
comma 2, indicando l’attività di controllo di vicinato quale
“contributo funzionale all’attività istituzionale di
prevenzione generale e controllo del territorio”, confligge con la
funzione di coordinamento rimessa agli organi statali. E’ stato
altresì impugnato il comma 4 laddove stabilisce che: “Ove
ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti
giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la
sicurezza urbana, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”, atteso che il richiamo alla disciplina statale in
materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana di cui al
decreto-legge n. 14/2017, risulta condizionato alla sussistenza di non
meglio precisate “condizioni”: e da ciò discende che, in
mancanza di tali condizioni, gli accordi o i protocolli di intesa per il
controllo di vicinato potranno essere stipulati tra gli Uffici
territoriali del Governo e gli enti locali anche in forme diverse dai
Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con conseguente violazione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine
pubblico e sicurezza, del principio che riserva allo Stato
l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento in tale materia e
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato.
( 4) Il Governo con ricorso n.
107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019) ha impugnato innanzi
alla Corte Costituzionale l’art. 3 in particolare sia in quanto nel
promuovere il controllo di vicinato, richiamando genericamente le norme
nazionali in materia di sicurezza opera un rinvio che non appare
esaustivo ed è contraddetto dalla previsione contenuta
nell’art. 2, comma 4, che dispone la stipula di accordi o
protocolli di intesa che non coincidono con la procedura
“tipizzata” di cui al decreto legge n. 14 del 2017 e
consente, solo in via meramente residuale, l’applicazione delle
procedure stabilite dalla normativa statale sopra menzionata “ove
ne ricorrano le condizioni”; sia con riferimento al comma 2,
lettera b) che prevede che la Giunta regionale promuova interventi per
sostenere il controllo di vicinato e definisca programmi di intervento
riguardanti, tra l’altro, l’«analisi dei risultati
conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla
sicurezza», atteso che tale previsione si pone in contrasto con
l’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981,
n. 121, che demanda l’analisi strategica interforze sui fenomeni
criminali al Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini del supporto
dell’Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
( 5) Il Governo con ricorso n.
107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019) ha impugnato innanzi
alla Corte Costituzionale l’articolo 4, comma 1, lettera a) in
quanto, con formulazione generica e poco chiara, attribuisce
l’attività di controllo di vicinato a “soggetti
giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di
vicinato”, attribuisce natura giuridica a soggetti il cui perimetro
di azione non risulta definito.
( 6) Il Governo con ricorso n.
107/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 47/2019) ha impugnato innanzi
alla Corte Costituzionale l’articolo 5 che promuove la
costituzione, da parte della Giunta regionale, di una «banca
dati», alimentata da non precisati elementi forniti da enti locali
che svolgono attività di controllo del vicinato. Poiché la
funzione di tale strumento appare quella di definire la situazione delle
tipologie di reato e il loro impatto sul sistema territoriale, la sua
istituzione sembra incompatibile con la funzione attribuita al CED. In
merito, si precisa che il CED interforze è stato istituito, secondo
l’articolo 7, comma 1, della legge 121/81, per la raccolta di
informazioni e dati provenienti dalle Forze di polizia finalizzate
all’attività di analisi, classificazione e valutazione delle
informazioni in materia di prevenzione e repressione dei reati e di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’istituzione
della banca dati prevista dall’articolo 5 del provvedimento in
esame sembra incompatibile con la funzione attribuita al CED, che rientra
nell’ambito dei poteri esclusivi dello Stato nella materia de qua.
Si precisa, infine, che le richiamate linee-guida prevedono la
possibilità di costituire, nei comuni sedi di circoscrizioni di
decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del T.U.E.L.
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), appositi tavoli di
osservazione (TdO), regolamentati nei Patti per la sicurezza, coordinati
da Dirigenti delle Prefetture e composti dai Presidenti delle
circoscrizioni e dai responsabili delle articolazioni delle Forze di
polizia e delle polizie locali. La finalità dei predetti tavoli
è l’individuazione di azioni di prevenzione e contrasto da
compiere con le risorse disponibili, anche attraverso momenti di
confronto con i comitati civici e gli altri soggetti esponenziali degli
interessi e dei bisogni delle “realtà di quartiere”.
Tale funzione di carattere preventivo e propositivo di cui le istanze
espresse da gruppi di privati formano parte integrante rendono pertanto
superflua la costituzione di ulteriori banche dati per l’analisi di
fenomeni criminali e la stipula di intese al riguardo. Si può dunque
ritenere che la norma in esame determinerebbe evidenti ricadute
sull’effettiva tenuta dei limiti costituzionalmente posti alla
potestà legislativa regionale.
Laddove, inoltre, prevede la «stipula di intese con gli enti locali
e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica», è censurabile per gli stessi motivi
evidenziati nei confronti dell’art. 2, comma 4, in quanto il
legislatore regionale prevedendo la stipula di intese tra gli enti locali
e i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, va ben oltre il sistema multilivello di sicurezza integrata
costituito dal decreto legge n. 14 del 2017, intervenendo direttamente
nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica.
SOMMARIO
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