Legge regionale10 settembre 2019, n. 38 (BUR n. 103/2019)
Legge regionale10 settembre 2019, n. 38 (BUR n. 103/2019) [sommario] [RTF]
NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in
materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove
interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione
dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche
azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone
che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili
della popolazione e disciplina l’impatto delle attività
connesse all’esercizio del gioco d’azzardo sulla sicurezza e
decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e
sull’inquinamento acustico.
3. La Regione promuove interventi con finalità di:
a) prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco
d’azzardo con particolare riguardo al gioco d’azzardo
patologico;
b) trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti con forme di
dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché di supporto
alle loro famiglie;
c) promozione e diffusione di una cultura di utilizzo responsabile del
denaro attraverso attività di educazione, informazione,
sensibilizzazione anche in relazione ai rischi connessi alle varie
tipologie di giochi con vincite in denaro;
d) rafforzamento della cultura del gioco misurato e responsabile e della
consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare;
e) contrasto e contenimento dell’impatto negativo connesso alla
diffusione del gioco d’azzardo sul tessuto sociale, sui
comportamenti e sulla cultura locale, con particolare riferimento alla
tutela preventiva dei minori e dei giovani.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) gioco d’azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o
altri valori e il cui esito è basato sull’aleatorietà;
b) gioco d’azzardo patologico (GAP) o disturbo da gioco
d’azzardo (DGA): forma di dipendenza da gioco d’azzardo
così come definita rispettivamente dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dall’articolo 9 del decreto legge 12
luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96;
c) punti gioco: spazi riservati ai giochi di cui all’articolo 110,
comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, all’interno
di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali
pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili
forme di gioco d’azzardo.
Art. 3 - Tavolo tecnico sul
gioco d’azzardo patologico.
1. È istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico
permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con
compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle
politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente
legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo.
2. Il tavolo tecnico è composto:
a) dal direttore della Struttura regionale competente in materia di
servizi sociali, o suo delegato, in qualità di presidente;
b) da un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle
aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), designato dal direttore
generale della azienda ULSS;
c) da tre rappresentanti di soggetti del terzo settore con esperienza di
attività nel trattamento del gioco d’azzardo patologico.
3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale.
La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
Art. 4 - Interventi e
attività regionali.
1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui
all’articolo 3:
a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del
giocatore patologico da parte delle aziende ULSS;
b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco
d’azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati;
c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme
innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori,
nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie,
prevedendo strumenti di valutazione dell’efficacia degli
interventi;
d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco
d’azzardo patologico;
e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto
precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in
particolare: un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica
informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una
applicazione per smartphone e tablet;
f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di
aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali,
socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati;
g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento,
obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione
dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle
sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono
apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.
773/1931;
h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza,
orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono
gruppi di auto-aiuto; sostiene lo sviluppo di reti locali di
auto-mutuo-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la
nascita laddove assenti;
i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei
gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini
dell’adozione di un codice etico di autoregolamentazione con
particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della
legalità;
l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con
l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del
gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui
all’articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con i
competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al
gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze
degli istituti scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo
della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati;
m) sostiene le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla
diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di
contrasto del gioco d’azzardo patologico.
2. La Regione sostiene e promuove le iniziative degli enti locali, degli
istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali,
delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di
attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio
nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte
alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.
Art. 5 - Competenze delle
aziende ULSS.
1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e della normativa
vigente, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del
gioco d’azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e
sostegno alle famiglie dei giocatori.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, ciascuna azienda ULSS invia alla
Giunta regionale e al Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico
un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno.
Art. 6 - Competenze dei
Comuni.
1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via
generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e
sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco
e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul
decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità,
all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 7, la distanza da istituti scolastici
di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da
altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove
sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso
di mancato rispetto della stessa;
b) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di
circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che
scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le
apparecchiature per il gioco d’azzardo;
c) impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto
content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire
l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare
d’azzardo on-line.
Art. 7 - Collocazione dei
punti gioco.
1. L’esercizio delle sale da gioco,
delle sale scommesse (
1) e
l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo
110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio
previsto dalle norme vigenti.
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente
vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è
vietata l’apertura di sale da gioco, di sale scommesse e (
2) la collocazione di apparecchi per il
gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento
metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:
a) servizi per la prima infanzia;
b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c) centri di formazione per giovani e adulti;
d) luoghi di culto;
e) impianti sportivi;
f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette,
luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per
adulti;
h) istituti di credito e sportelli bancomat;
i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco
di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono
essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a
limitare la visibilità dall’esterno.
4. I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine
all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi
architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle
relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto
dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti
relativi agli attuali punti gioco.
5. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale
alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono
realizzate:
a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui
all’articolo 13 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
nelle aree destinate alle attività produttive, così come
disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo
17 della medesima
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle
zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765”.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale
da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di
cui all’articolo 110, comma 6 (
3) del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 8 - Limitazioni
all’esercizio del gioco.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale
acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere
omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione
quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa
sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i
titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come
definiti all’articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a
comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del
gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi
dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato di cui al comma 1”.
Art. 9 - Compiti dei gestori
dei punti gioco.
1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono
il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile
alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro
materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d’azzardo
fornito dall’azienda ULSS.
2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai
giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di
agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco
d’azzardo.
Art. 10 - Pubblicità del
gioco d’azzardo.
1. In materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo si
applica la vigente normativa statale ed in particolare l’articolo 9
del decreto legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96.
Art. 11 - Sistema
incentivante.
1. La Regione e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella
concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque
denominati, possono considerare titolo di preferenza l’assenza di
apparecchi da gioco d’azzardo e di altre forme di gioco
d’azzardo.
Art. 12 - Disposizioni in
materia di IRAP.
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati
apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.
773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello
0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui
risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente
dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo.
Art. 13 - Divieto di
installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che
consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il
pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.
1. È vietata l’installazione nei punti gioco, così come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali
multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il
prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco
stesso.
2. I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al
presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti
alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni,
decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da
gioco fino all’assolvimento dell’obbligo ovvero
l’apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui
all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.
Art. 14 - Vigilanza e
sanzioni.
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e
dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza
e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente
legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono
esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi
proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della
dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di
carattere sociale e assistenziale.
2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si
applicano le seguenti sanzioni:
a) la violazione delle disposizioni dell’articolo 7, commi 2 e 3,
è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00
a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui
all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
b) il mancato rispetto delle limitazioni all’orario
dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 8 è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110,
comma 6, del R.D. 773/1931;
c) la violazione dei divieti di cui all’articolo 9 è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed
aggiornamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui
all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a
6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e
nelle sale scommesse; oltre all’irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere
alla formazione entro sessanta giorni, con l’obbligo di
partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data
dall’accertamento.
4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il Comune
dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli
apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.
773/1931 fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.
5. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre
violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma
2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco
di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante
apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e
l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
presente articolo sono di competenza del Comune, che ne incamera i
relativi proventi per un massimo dell’80 per cento del totale
sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla
Regione entro il 30 giugno dell’esercizio successivo quello
dell’introito della sanzione.
7. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano
i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale”.
Art. 15 - Clausola
valutativa.
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale da approvare
nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la
valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con
particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7. In
particolare la relazione rendiconta il grado di raggiungimento degli
obbiettivi prefissati nel Piano operativo regionale sul gioco
d’azzardo patologico realizzato dalle aziende ULSS del Veneto e
dall’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
Art. 16 - Abrogazioni.
Art. 17 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli 4
e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d’azzardo
patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
Note
SOMMARIO