Legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 (BUR n. 111/2019)
Legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 (BUR n. 111/2019) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RISALENTE ALLA REPUBBLICA
SERENISSIMA DI VENEZIA NELL’ISTRIA, NELLA DALMAZIA E
NELL’AREA MEDITERRANEA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, allo scopo di favorire nuovi e più stretti rapporti
di cooperazione tra i popoli, riconosce nella conoscenza, nella
salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
architettonico risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia presente
nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, uno
strumento per il rafforzamento dei valori di amicizia e di coesistenza
pacifica tra le popolazioni delle aree interessate.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione, promuove e sostiene le
iniziative di cui alla presente legge mediante il concorso di enti
locali, di istituzioni pubbliche e private, nonché di organismi
associativi di volontariato e di altri soggetti che non perseguono
finalità di lucro.
Art. 2 - Iniziative culturali
di ricerca e di informazione.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
la Giunta regionale promuove e sostiene la pubblicazione e la diffusione
degli studi e delle ricerche più significative riguardanti gli
ambiti culturali e territoriali di cui all’articolo 1 comma 1.
Art. 3 - Iniziative nel campo
della cooperazione.
1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia, e
d’intesa con le competenti autorità dei territori interessati,
la Giunta regionale:
a) promuove e sostiene l’attuazione di interventi tesi a favorire
il mantenimento e la riscoperta delle antiche tradizioni culturali
risalenti alla Repubblica Serenissima di Venezia, attraverso lo sviluppo
e il sostegno ai centri culturali e d’istruzione per le
comunità di lingua italiana presenti nell’Istria, nella
Dalmazia e nell’area mediterranea;
b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla
catalogazione, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei
beni culturali e monumenti risalenti alla Repubblica Serenissima di
Venezia, presenti nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area
mediterranea, anche mediante la partecipazione a bandi europei;
c) sostiene iniziative editoriali finalizzate alla diffusione di
significative informazioni culturali, socio-economiche e relative al
patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione
tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla
presente legge;
d) favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3”, i gemellaggi tra enti territoriali del Veneto
e dei territori interessati dalla presente legge, finalizzati alla
realizzazione di attività culturali anche con il coinvolgimento di
scuole e associazioni.
Art. 4 - Programmazione
regionale degli interventi.
1. La programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge
è realizzata attraverso il programma triennale degli interventi ed
il piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla
Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e
nell’area mediterranea.
2. Il programma triennale degli interventi è approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, acquisito il parere del
Comitato di cui all’articolo 5.
3. Il programma triennale degli interventi definisce gli obiettivi, le
priorità e i criteri di attuazione delle iniziative regionali nel
triennio di riferimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia
di relazioni internazionali.
4. Nel rispetto degli obiettivi, priorità e criteri del programma
triennale degli interventi e degli stanziamenti di bilancio per
l’annualità di riferimento, la Giunta regionale, acquisito il
parere del Comitato di cui all’articolo 5, approva il piano annuale
di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e
nell’area mediterranea.
5. Il piano annuale di attuazione degli interventi definisce per
l’annualità di riferimento le priorità, i criteri e le
modalità di accesso ai contributi per le iniziative di cui agli
articoli 2 e 3.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio:
a) entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sullo stato
d’attuazione del piano annuale di attuazione degli interventi;
b) in concomitanza alla presentazione della proposta di programma
triennale degli interventi, una relazione triennale sulle iniziative
realizzate nel triennio precedente.
Art. 5 - Comitato per la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della
Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e
nell’area mediterranea.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico
risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella
Dalmazia e nell’area mediterranea, di seguito Comitato, al quale
partecipano rappresentanti della Regione, dei Comuni e delle
Università del Veneto, delle associazioni di studio e ricerca, senza
fine di lucro, con esperienza nella valorizzazione del lascito culturale
della Repubblica Serenissima di Venezia nell’area istriana, dalmata
e mediterranea e rappresentanti delle associazioni e istituzioni
rappresentative delle comunità istriana e dalmata presenti in
Veneto.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) esprime il proprio parere sul piano annuale di attuazione degli
interventi e sul programma triennale degli interventi;
b) presta attività di consulenza nella materia di cui alla presente
legge.
3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare
nomine, composizione e funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato dura in carica per l’intera legislatura.
5. La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti del
Comitato spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate
necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista
dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
Art. 6 - Norma
transitoria.
1. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi
avviati e di spesa assunti e fino alla loro conclusione continuano ad
applicarsi le disposizioni della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
“Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella
Dalmazia” come vigente alla data in cui i rapporti giuridici si
sono costituiti, i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio e gli
impegni di spesa sono stati assunti.
Art. 7 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge
regionale:
1) l’articolo 25 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
2) la
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell'Istria e nella Dalmazia”.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2019
e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali”, Programma 01
“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2019-2021.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 120.500,00 per l’esercizio 2019 e in
euro 80.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte:
a) nell’esercizio 2019, per euro 120.000,00 con le risorse allocate
nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei
beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” e
per euro 500,00 con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi
istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2019-2021;
b) nell’esercizio 2020, per euro 80.000,00 con le risorse allocate
nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei
beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
SOMMARIO