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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 25 settembre 2019, n. 40 (BUR n. 111/2019) (Novellazione)

Legge regionale 25 settembre 2019, n. 40 (BUR n. 111/2019) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001, n. 31 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA” E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , sono inseriti i seguenti:
omissis (1)
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “dalla Regione” sono inserite le seguenti: “del Veneto”.
3. Al comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “venga affidata” sono inserite le seguenti: “dalla Regione del Veneto”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:
omissis (2)
Art. 2 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo il comma 6 dell’aarticolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , è aggiunto il seguente:
omissis (3)
Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , è aggiunta la seguente:
omissis (4)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , è sostituita dalla seguente:
“b) il Revisore dei conti.”.
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , è sostituito dal seguente:
omissis (5)
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: “regionale” è sostituita dalle seguenti: “della Regione del Veneto”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: “regionali” è sostituita dalle seguenti: “della Regione del Veneto”.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserita la seguente:
omissis (6)
Art. 7 - Ulteriori disposizioni finalizzate all’istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per l’istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico interregionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, o per partecipare a società o promuoverne la costituzione con le stesse regioni o province autonome, nel rispetto dell’articolo 61 della medesima legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 , per l’attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi per la gestione di aiuti ed interventi in materia di agricoltura, sviluppo rurale e di altri fondi e ogni altra procedura di attuazione delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.
Art. 8 - Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’organo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



Note

(1) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 2 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(2) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 2 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(3) Testo riportato dopo il comma 6 dell’art. 3 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(4) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell’art. 4 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(5) Testo riportato all’art. 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
(6) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell’art. 1 legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .


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