Legge regionale 25 settembre 2019, n. 40 (BUR n. 111/2019) (Novellazione)
Legge regionale 25 settembre 2019, n. 40 (BUR n. 111/2019) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001, n. 31
“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA” E ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 5 - Sostituzione
dell’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
Art. 7 - Ulteriori
disposizioni finalizzate all’istituzione di un ente o società
interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore
primario e di altri fondi.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per
l’istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province
autonome, di un soggetto giuridico interregionale dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai
sensi dell’
articolo 60 della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, o per partecipare a società
o promuoverne la costituzione con le stesse regioni o province autonome,
nel rispetto dell’
articolo 61 della medesima
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 , per l’attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi
per la gestione di aiuti ed interventi in materia di agricoltura,
sviluppo rurale e di altri fondi e ogni altra procedura di attuazione
delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.
Art. 8 - Disposizioni
transitorie.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere
dal primo rinnovo dell’organo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Note
SOMMARIO