Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 (BUR n. 103/2001)
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 (BUR n. 103/2001) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (1) (2)
(3)
Art. 1 - Oggetto.
1. È istituita, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59", e successive modifiche, l’Agenzia veneta per i pagamenti
(
4) (AVEPA), di seguito
denominata “Agenzia”, ente di diritto pubblico.
2. L’Agenzia è dotata di autonomia amministrativa,
organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla
presente legge.
Art. 2 - Compiti
dell'Agenzia.
1. All’Agenzia sono attribuite le
funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti,
contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti
dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in
parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA),
sezione "garanzia".
1 bis. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il
riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154”, può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al
comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto
dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la
Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale
l’Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa
deliberazione della Giunta regionale. (
5)
1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e
umane derivanti dall’accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di
convenzione operativa tra l’Agenzia e l’amministrazione
affidante l’incarico, previa approvazione da parte della Giunta
regionale del Veneto. (
6)
2. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che
stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70
per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA,
sezione "garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive
modifiche, l’Agenzia provvede:
a) all’autorizzazione dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle
anticipazioni di cassa;
f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla
competente commissione consiliare, all’AGEA e alla Commissione
europea sull’andamento della gestione.
3. All’Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita
convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e
sviluppo rurale e di altri fondi,(
7) (
8) dalla Regione
del Veneto (
9) e dagli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle
funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al
comma 2, lettere b) e c). (
10)
3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata dalla Regione del
Veneto,(
11) ai sensi della
presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le
funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative
relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti
l’irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore. (
12)
4. La Regione può affidare all’Agenzia anche lo svolgimento di
compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi
strutturali dell’Unione europea.
4 bis. La Giunta regionale può affidare all’Agenzia, mediante
stipula di apposita convenzione, l’esecuzione di rilevazioni
statistiche in materia agricola. Per l’esecuzione delle citate
rilevazioni statistiche e tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74 “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge
28 luglio 2016, n. 154” e successive modifiche ed integrazioni,
l’Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere
all’attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di
apposite convenzioni. (
13)
Art. 3 - Esercizio delle
funzioni.
1. L'Agenzia, per l'esercizio delle
funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regioni
(leggasi "regionali")e può avvalersi degli enti locali, mediante la
stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.
2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi
procedimentali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e
all’emissione del nulla osta al pagamento.
3. L’Agenzia può stipulare convenzioni con i “Centri
autorizzati di assistenza agricola” (CAA) per lo svolgimento di
compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.
4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può
altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo
svolgimento di attività di propria competenza.
5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare
puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti
affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le
modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte
dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.
5 bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede
centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della
decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante
affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale
forma di pubblicità. (
14)
6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del
presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri
per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di
assistenza agricola" (CAA).
6 bis. L’Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e
partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed
europee, al fine di scambiare esperienze e capitalizzare i risultati di
azioni e interventi connessi allo svolgimento delle proprie attività
istituzionali. (
15)
Art. 3 bis - Funzioni in
materia di gestione di strumenti finanziari regionali. (16)
1. L'Agenzia esercita le funzioni e svolge le attività in materia di
gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di
finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche nella forma
della riassicurazione, a sostegno delle imprese in conformità alla
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.
2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui
provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale ai sensi del comma
1, relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali, entro
trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono anche le attività
inerenti al recupero dei crediti, all’irrogazione delle sanzioni
amministrative e alla gestione del contenzioso.
4. In attuazione di quanto previsto al comma 1, dal 1° gennaio 2024
(
17) l’Agenzia esercita
le funzioni e svolge le attività di gestione degli strumenti
finanziari regionali individuati dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 1.
5. L'Agenzia è autorizzata ad erogare le forme di sostegno previste
dai fondi di cui ai commi 1 e 4 anche per il tramite di specifici
soggetti convenzionati.
6. L’Agenzia predispone annualmente entro il mese di marzo una
relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività di cui al
comma 1 relative all’anno precedente, sottoposta
all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare.
7. In attuazione del vincolo della coerenza tra funzioni e risorse,
all’Agenzia è trasferita la capacità assunzionale e la
proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento
accessorio del personale in termini finanziari nel limite massimo del 70
per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato
regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale
determina la capacità assunzionale attribuita all’Agenzia per
l’esercizio della funzione di cui al comma 1 e definisce gli
indirizzi per l’utilizzo della stessa anche ai fini della
determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.
Art. 3 ter - Indirizzi per la
programmazione e gestione della partecipazione regionale ad interventi
comunitari. (18)
1. La disciplina di cui all’articolo 9 della
legge regionale 25 novembre 2011, n.
26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al
processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea” in tema di programmazione ed attuazione
a livello regionale sulle politiche europee, trova applicazione ad ogni
ulteriore intervento comunitario cui la Regione partecipa, anche
finanziariamente, ai sensi della presente legge, in ragione delle proprie
competenze.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce
gli indirizzi per la partecipazione regionale agli interventi di cui al
comma 1, ivi comprese la individuazione delle priorità strategiche e
il relativo piano finanziario e la Commissione consiliare competente
esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla
Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
Art. 3 quater - Relazione sulla gestione della
partecipazione regionale ad interventi comunitari. (19)
1. L’Agenzia con riferimento alle funzioni affidate ed afferenti la
gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari di cui
all’articolo 3 ter, è tenuta a inviare con cadenza annuale
relazioni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.
Art. 3 quinquies - Funzioni in
materia di gestione di Fondi FESR. (20) (21)
1. L’Agenzia, in conformità alla programmazione regionale e
agli indirizzi della Giunta regionale, a partire dalla data del 1°
aprile 2022, esercita le funzioni di organismo intermedio per la gestione
del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso
riconducibili previa stipulazione di specifico accordo scritto con
l’Autorità di gestione del Programma.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’Agenzia
opera sotto la responsabilità della Autorità di gestione e per
l’esecuzione dei compiti da questa affidati.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, a
partire dalla data di cui al comma 1, il personale regionale che presta
attività a qualunque titolo presso l’Agenzia per la gestione
delle funzioni dell’organismo intermedio per le medesime funzioni
sopra richiamate è trasferito nei ruoli della stessa.
4. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da
assegnare all’Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al
presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e
qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della
consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti
sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data
di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla
data di effettivo trasferimento del personale.
5. All’Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a
titolo di contributo ordinario di funzionamento e/o le risorse di
assistenza tecnica per la copertura degli oneri per il personale a tempo
indeterminato di cui al comma 4 e delle ulteriori spese necessarie ad
assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di organismo
intermedio.
Art. 4 - Competenze della
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale:
a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione
organica dell'Agenzia;
b) omissis (
22)
c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'
articolo 49 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 , il bilancio di esercizio dell'Agenzia
unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai
programmi aziendali;
c bis) approva le convenzioni operative dell’Agenzia con altre
regioni o province autonome di cui all’articolo 2, comma 1 ter.
(
23)
2. Nei casi di accertata inattività dell’Agenzia che comporta
inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli
interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/1999 e successive modifiche.
Art. 5 - Organi
dell'Agenzia.
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Revisore dei conti. (
24)
Art. 6 - Il Direttore.
1. Il Direttore:
a) è il rappresentante legale dell’Agenzia;
b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento,
contabilità e personale;
c) adotta(
25) il bilancio
preventivo e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese
per il funzionamento dell'Agenzia;
d) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle
attività dell'Agenzia.
2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra
persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno
ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da
contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della
Giunta regionale.
4. Al Direttore è attribuita una indennità annua lorda
stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento
economico corrisposto ai segretari regionali. (
26)
5. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche
pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro
autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il
collocamento in aspettativa senza assegni. Non si applica il comma 4
dell'
articolo
10 della
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di eompetenza regionale e disciplina
della durata degli organi".
Art. 7 – Revisore dei
conti. (27)
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico
nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la
durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla
regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche
trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la
relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità
gestionale.
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda
omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore
al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei
revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima
dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti
dall’articolo 57 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1997”.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il
revisore supplente.
Art. 8 - Struttura
organizzativa e funzionamento.
1. L'Agenzia, in conformità ai criteri
di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal
regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei
conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.
2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui
all’
articolo 13 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", sono
individuate con il regolamento di organizzazione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b), che definisce anche i criteri
e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.
3. L'incarico di dirigente nell’Agenzia comporta un rapporto di
lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina
il collocamento in aspettativa senza assegni. (
28)
3 bis. omissis. (
29)
3 ter. omissis (
30)
3 quater. omissis (
31)
Art. 9 - Personale.
1. In sede di prima attuazione della legge, fino all'espletamento delle
procedure definite con il regolamento di cui all’articolo 6, comma
1, lettera b), il personale dell'Agenzia è costituito da personale
trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche
amministrazioni.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore,
previa ricognizione, trasferisce all'Agenzia le dotazioni organiche con
il relativo personale in servizio, nonché le relative risorse
finanziarie.
3. Il Direttore, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni
attribuite all'Agenzia, è autorizzato a stipulare contratti di
prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e
continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile,
nonché contratti di lavoro temporaneo, secondo gli indirizzi
definiti dalla Giunta regionale.
Art. 10 - Dotazione di
beni.
1. In sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale assegna
all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore e previa
ricognizione, i beni immobili e mobili e le attrezzature di
proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e
delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle
relative risorse finanziarie.
Art. 11 - Bilancio,
contabilità e risorse finanziarie.
1. Le entrate proprie dell’Agenzia
sono costituite da:
a) somme destinate all’Agenzia dall’Unione europea per il
finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo
pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al
funzionamento della struttura;
b) contributo ordinario della Regione del Veneto (
32) per il funzionamento;
c) contributi straordinari della Regione del Veneto (
33) per attività specifiche;
c bis) somme assegnate da altre regioni e province autonome per
l’esercizio di funzioni di cui all’articolo 2, commi 1 bis e
1 ter, secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni operative;
d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle
competenze affidate ai sensi dell’
articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri
di gestione delle funzioni affidate;
e) risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni;
e bis) entrate proprie derivanti da rimborsi o corrispettivi per
attività e servizi resi a terzi in misura non prevalente. (
34)
Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di
competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale
l’anno solare.
1 bis. L’Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di
indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per
capitale e interessi non può superare il 10 per cento
dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla
lettera b) del comma 1. (
35)
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite
separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla
legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
a) le somme assegnate all’Agenzia dall’Unione europea, dallo
Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi
a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della
normativa comunitaria;
b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le
finalità di cui all’articolo 2, comma 3.
Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti
infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.
3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è
formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15
ottobre dell'anno successivo.
4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al
comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in
termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha
come riferimento l’anno solare.
5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle
tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della
contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con
riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le
attività di cui al comma 2.
6. Il Direttore dell’Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale,
per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini
di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per
l'approvazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello
di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il
mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
7. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore
per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai
sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.
188. I conti annuali sulla gestione di altri fondi saranno certificati in
relazione alla specifica normativa del fondo. (
36)
8. L’Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria
stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 ,
"Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante
procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per
l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.
9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione
"garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.
Art. 12 - Flussi
informativi.
1. L’Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, tutte le informazioni
necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione
dell’Unione europea ai sensi della normativa comunitaria.
2. Per l’esercizio delle funzioni e attività, l’Agenzia
si avvale dei dati e dei servizi dell’AGEA, del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/1999, e del sistema informativo del settore primario
di cui all'
articolo 10 della
legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
"Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di
sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".
Art. 13 - Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale nomina gli organi
dell'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Nelle more del riconoscimento di organismo pagatore, previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
la Regione può individuare nell’Agenzia l'ufficio regionale di
cui l’AGEA si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, dello stesso decreto.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
1. All’onere di lire 1 miliardo derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per
competenza e per cassa, della somma accantonata nella partita n. 10 del
fondo globale per le spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001,
e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del
medesimo bilancio del capitolo n. 12030 denominato "Contributo ordinario
regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura".
2. Per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell'
articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335"
e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 15 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) L’articolo 6 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 9 estende il campo di attività
dell’AVEPA disponendo che: “1. La Giunta regionale, per la
gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di
provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a
bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e
funzionali all’erogazione di aiuti, può avvalersi
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula
di apposite convenzioni.
2. Nell’esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al
comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati
dal Fondo sociale dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti
nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175
“Formazione professionale”).”.
(
2) Vedi quanto disposto
dall’art. 7 della
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
che così dispone “La Giunta regionale è autorizzata ad
avviare le procedure per l’istituzione per legge, in concorso con
altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico
interregionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dell’articolo 60
della
legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto”, o per partecipare a società o promuoverne la
costituzione con le stesse regioni o province autonome, nel rispetto
dell’articolo 61 della medesima
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 , per l’attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi
per la gestione di aiuti ed interventi in materia di agricoltura,
sviluppo rurale e di altri fondi e ogni altra procedura di attuazione
delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.”.
(
3) Titolo modificato da comma 1
art. 1
legge
regionale 24 luglio 2020, n. 28 che ha sostituito “Istituzione
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” con:
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”.
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 2
legge
regionale 24 luglio 2020, n. 28 che dopo le parole: “Agenzia
veneta per i pagamenti” sopprime le parole: “in
agricoltura”.
(
5) Comma inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 .
(
6) Comma inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 .
(
7) Comma così modificato da
comma 1 art. 7
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha inserito le parole “e di altri fondi”.
(
8) Vedi quanto disposto da art.
1
legge regionale
14 dicembre 2018, n. 43 che ha autorizzato la Giunta regionale ad
avvalersi di AVEPA per la realizzazione del programma di attività
relativa a “Nuovo accordo di programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano”.
(
9) Comma così modificato da
comma 2 art. 1
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
che ha inserito dopo le parole “dalla Regione” le parole
“del Veneto”.
(
10) Vedi quanto disposto
dall’articolo 4 della
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 in
tema di ulteriore capacità assunzionale alla fine di determinare
condizioni finalizzate a garantire l’esercizio delle relative
funzioni.
(
11) Comma così
modificato da comma 3 art. 1
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
che ha inserito dopo le parole “venga affidata” le parole
“dalla Regione del Veneto”.
(
12) Comma aggiunto da comma 1
art. 11
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , il comma 2 detta disposizioni
transitorie disponendo che “La disposizione di cui al comma 1 si
applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della
Giunta regionale l’ordinanza di ingiunzione di cui
all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale”
(
13) Comma modificato da comma
1 art. 6
legge
regionale 24 luglio 2020, n. 28 che ha aggiunto in fine, il seguente
periodo: “Per l’esecuzione delle citate rilevazioni
statistiche e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6,
comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154” e successive modifiche ed integrazioni,
l’Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere
all’attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di
apposite convenzioni.”. In precedenza comma inserito da comma 4
art. 1
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 .
(
14) Comma aggiunto da comma 1
art. 6
legge
regionale 7 agosto 2009, n. 16 .
(
15) Comma aggiunto da comma 1
art. 2
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 .
(
16) Articolo abrogato da
lett. b) comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
17) Il termine previsto
all’articolo 3 bis, comma 4, della presente legge regionale, è
rideterminato al 1° gennaio 2024 da comma 3 art. 7 della
legge regionale 23 dicembre
2022, n. 31 . In precedenza rideterminato al 1° gennaio 2023 da
comma 3 art. 10
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
In precedenza articolo inserito da comma 1 articolo 3
legge regionale 24 luglio
2020, n. 28 . Sul punto vedi anche quanto disposto dal comma 2 e
comma 3 di tale articolo con i quali si prevedono, rispettivamente gli
adempimenti attuativi da adottarsi da parte della Giunta regionale, ivi
compresa la definizione della consistenza finanziaria iniziale degli
strumenti finanziari assegnati in gestione ad AVEPA e la autorizzazione
ad AVEPA alle conseguenti iniziative necessarie ai fini
dell’operatività della delega di funzioni ad essa assegnate.
(
18) Articolo inserito da
comma 1 articolo 4
legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 .
(
19) Articolo inserito da
comma 1 articolo 5
legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 .
(
20) Articolo inserito da
comma 1 articolo 6
legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 .
(
21) Vedi quanto disposto
dall’articolo 4 della
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 in
tema di ulteriore capacità assunzionale alla fine di determinare
condizioni finalizzate a garantire l’esercizio delle relative
funzioni.
(
22) Lettera abrogata, con
decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da lett. d) comma 1 art. 7
legge regionale 14
novembre 2018, n. 42 . La norma così disponeva “b) approva
gli atti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), entro il
termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale gli atti
si intendono approvati;”.
(
23) Lettera aggiunta da comma
1 art. 3
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 .
(
24) Ai sensi dell’art.
8 della
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 la previsione quale organo
dell’agenzia di un Collegio dei revisori (art. 5, comma 1 lett. b)
il Collegio dei revisori) e la sua disciplina (art. 7) continuano ad
operare fino al primo rinnovo dell’organo, successivo alla data di
entrata in vigore della
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
. Si riportano a seguire le disposizioni dell’art. 5 e
dell’art. 7 della
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
come vigenti.
“Art. 5, comma 1 lett. b) il Collegio dei revisori
Art. 7 - Il Collegio dei Revisori.
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi
nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
"Attuazione della Direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il
Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri
componenti effettivi.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale
nomina altresì due membri supplenti del Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori, i cui membri rimangono in carica per la
durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta,
esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento
dell’Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e
vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione
esplicativa al bilancio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c),
e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la
regolarità gestionale.
4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività di
cui al comma 3 al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta
regionale.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una
indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non
superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori
delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.”.
(
25) Lettera così
modificata da comma 12 art. 6
legge regionale 14 novembre 2018, n. 42
che ha sostituito la parola “predispone” con la parola
“adotta”.
(
26) Vedi, in tema di
trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
(
27) Ai sensi dell’art.
8 della
legge
regionale 25 settembre 2019, n. 40 la previsione quale organo
dell’agenzia di un Collegio dei revisori (art. 5, comma 1 lett. b)
il Collegio dei revisori) e la sua disciplina (art. 7) continuano ad
operare fino al primo rinnovo dell’organo, successivo alla data di
entrata in vigore della
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
. Si riportano a seguire le disposizioni dell’art. 5 e
dell’art. 7 della
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
come vigenti.
“Art. 5, comma 1 lett. b) il Collegio dei revisori
Art. 7 - Il Collegio dei Revisori.
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi
nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
"Attuazione della Direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il
Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri
componenti effettivi.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale
nomina altresì due membri supplenti del Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori, i cui membri rimangono in carica per la
durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta,
esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento
dell’Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e
vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione
esplicativa al bilancio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c),
e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la
regolarità gestionale.
4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività di
cui al comma 3 al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta
regionale.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una
indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non
superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori
delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.”.
(
28) L’articolo 5, comma
2, della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “2. Gli incarichi
dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (11
aprile 2012), sono confermati fino alla loro scadenza.”.
(
29) Comma abrogato da comma 1
art. 5
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 . In precedenza inserito da comma 2
art. 15 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
30) Comma abrogato da comma 1
art. 5
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 . In precedenza inserito da comma 2
art. 15 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
31) Comma abrogato da comma 1
art. 5
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 . In precedenza inserito da comma 2
art. 15 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
32) Lettera così
modificata da comma 1 art. 6
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
che ha sostituito la parola “regionale” con le parole
“della Regione del Veneto”.
(
33) Lettera così
modificata da comma 2 art. 6
legge regionale 25 settembre 2019, n. 40
che ha sostituito la parola “regionali” con le parole
“della Regione del Veneto”.
(
34) Lettera inserita da comma
2 art. 7
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
35) Comma inserito da comma 1
art. 5
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
(
36) Comma così
modificato da comma 3 art. 7
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
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