Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. 105/2019)
Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. 105/2019) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI
ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA
LEGGE REGIONALE 14
GIUGNO 2013, n. 11 ). (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
1. Ai sensi dell’
articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione
di quanto previsto dell’
articolo 27 bis
della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità
del turismo veneto”, il presente regolamento disciplina gli
obblighi informativi del locatore turistico, le modalità di
rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo
dell’alloggio oggetto di locazione turistica, nonché le
modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di
garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione
turistica.
Art. 2 – Ambito di
applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli alloggi
situati nel territorio della Regione del Veneto e dati in locazione per
finalità turistiche, senza prestazioni di servizi a favore dei
turisti durante il loro soggiorno, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e
dell’
articolo 27 bis della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
2. I dati e le informazioni di cui al presente regolamento sono gestiti e
trattati nell’ambito del Sistema Informativo Regionale del Turismo
(SIRT) secondo quanto previsto dall’
articolo 13 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 .
CAPO II
Disciplina degli obblighi
informativi
Art. 3 – Obblighi informativi del locatore turistico. (2)
1. Il locatore, diretto o mandatario, sia che eserciti l'attività in
forma imprenditoriale che non imprenditoriale, che intende dare in
locazione un alloggio ai turisti deve registrare tale alloggio
nell'Anagrafe regionale delle strutture ricettive. A tal fine deve
comunicare alla Direzione regionale competente in materia di turismo
(d'ora in poi Direzione regionale competente):
a) i dati della locazione turistica di cui all'articolo 4;
b) i dati statistici di cui all'articolo 7 riguardanti gli arrivi e le
presenze dei turisti ospitati, per gli adempimenti istituzionali di
rilevazione statistica.
2. L'inserimento dell'alloggio in Anagrafe è effettuato tramite
apposita procedura online su piattaforma ROSS1000, alla quale è
possibile accedere al seguente link:
https://www.veneto.eu/PortaleOperatori/Public/Servizi
3. L'accesso alla piattaforma ROSS1000 avviene tramite SPID, CIE o CNS,
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e consente di
provvedere a tutti gli obblighi informativi a carico del locatore.
Art. 4 – Comunicazione di locazione turistica. (3)
1. Il locatore, prima di iniziare l'attività di locazione turistica
è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma ROSS1000, le
seguenti informazioni, secondo le modalità operative approvate con
provvedimento della Giunta regionale:
a) i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore;
b) i dati che consentono in modo univoco di identificare l'alloggio dato
in locazione;
c) i periodi nei quali intende locare l'alloggio;
d) il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.
2. Il locatore è tenuto altresì a comunicare in via preventiva,
sempre tramite piattaforma ROSS1000:
a) tutte le variazioni dei dati di cui alle lettere c) e d) del comma 1;
b) la chiusura definitiva dell'attività di locazione turistica del
singolo alloggio.
3. Per i soli locatori in forma imprenditoriale, le comunicazioni di
avvio e di chiusura definitiva della locazione ai sensi dei commi 1 e 2,
vanno trasmesse anche allo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) del Comune competente.
4. Spetta al locatore la verifica della correttezza dei dati inseriti
relativi all'alloggio in locazione e, in caso di variazione, comunicare
la modifica o, dove consentito, eseguire l'aggiornamento nella procedura
telematica.
Art. 5 – Assegnazione del codice identificativo regionale
(C.I.R). (4)
1. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato
automaticamente tramite la piattaforma ROSS1000 un codice identificativo
regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi.
2. Il codice identificativo regionale (C.I.R.) reca: il codice ISTAT del
Comune di ubicazione dell'alloggio, il codice LOC indicante la tipologia
di alloggio, nonché una stringa numerica identificativa del singolo
alloggio.
3. I codici identificativi regionali assegnati a ciascun alloggio prima
del 1 dicembre 2021 e formati in modo diverso da quanto indicato dal
presente articolo non sono pubblicabili sui portali ai sensi
dell'articolo 6 e conservano valore esclusivamente ai fini della loro
esposizione sulla targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio di cui
all'articolo 9, fatta comunque salva la facoltà per il locatore
turistico di sostituire anche a tali effetti il codice identificativo
già assegnato con il nuovo C.I.R.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del
Ministro del Turismo del 28 settembre 2021, n. 161, il codice
identificativo regionale (C.I.R.) sostituisce il codice identificativo
nazionale (C.I.N).
Art. 6 - Pubblicazione del
C.I.R. sui portali. (5)
1. Per tutti gli alloggi dati in locazione turistica, il codice
identificativo regionale (C.I.R.) assegnato dalla procedura ROSS1000,
deve essere pubblicato sulle piattaforme digitali o sui siti internet di
prenotazione ricettiva.
Art. 7 - Comunicazione dei dati statistici. (6)
1. Il locatore registrato, con riferimento agli alloggi dati in
locazione, deve comunicare:
a) i dati degli arrivi e presenze turistiche per provenienza in un dato
mese, entro la prima decade del mese successivo;
b) l'eventuale mancanza di arrivi e presenze turistiche nell'alloggio in
un dato mese, inserendo nella procedura ROSS1000 movimenti pari a zero
per tutto il mese o per i giorni di riferimento, entro la prima decade
del mese successivo.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate dal locatore
registrato accedendo alla procedura regionale di rilevazione tramite la
piattaforma ROSS1000.
3. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore
abbia comunicato i dati delle presenze turistiche ai sensi del comma 1,
la Direzione regionale competente procede d'ufficio alla chiusura della
relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale entro il 30
giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno informando il Comune
competente per territorio.
4. Chiunque intenda locare ai turisti un alloggio oggetto della chiusura
di cui al comma 3, deve presentare alla Direzione regionale competente
una nuova comunicazione di locazione turistica ai sensi degli articoli 3
e 4.
Art. 8 - Informazioni sull'offerta di alloggi in locazione turistica.
(7)
1. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta
turistica del Veneto, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", su
richiesta del locatore sono pubblicati i seguenti dati, previa
dichiarazione di possederne i diritti sulle informazioni:
a) la tipologia "locazione turistica";
b) l'indirizzo dell'alloggio offerto in locazione turistica e il relativo
codice identificativo di cui all'articolo 5;
c) l'indirizzo di posta elettronica e /o il numero telefonico per i
turisti interessati a prenotare l'alloggio;
d) l'indirizzo di eventuale sito internet privato che promuove e
commercializza l'alloggio in locazione.
2. I dati di cui al comma 1 sono trattati nella piattaforma informatica
regionale ROSS1000 e pubblicati nel sito regionale "www.veneto.eu" per
finalità di prenotazione ricettiva e per il supporto nella gestione
delle destinazioni turistiche (DMS).
Art. 9 - Esposizione del codice identificativo
dell’alloggio in locazione turistica su una targa affissa
all’ingresso.
1. Il codice identificativo dell’alloggio deve essere esposto su
una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno
dell’edificio che comprende l’alloggio. Nel caso di alloggio
situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia
all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di
ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio, nel
rispetto della normativa vigente. In presenza di divieti di carattere
normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole
condominiali, la targa è affissa solo sulla porta di ingresso
dell’alloggio sito all’interno di un edificio.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma
rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre
centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su
posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137. (
8)
3. Nella parte superiore della targa compaiono le parole “LOCAZIONE
TURISTICA” mentre nella parte inferiore compare il codice
identificativo dell’alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti
nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
3 bis. L'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque
assolto se il codice identificativo è esposto nella pulsantiera
presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende
l'alloggio; in talcaso il codice è scritto senza le parole:
"LOCAZIONE TURISTICA", ma con dimensioni leggibili della parte
alfanumerica. (
9)
4. Nel caso di mancata esposizione della targa all’ingresso esterno
dell’edificio, ai sensi dei commi da 1 a 3 o di mancata esposizione
del codice identificativo ai sensi del comma 3 bis (
10), il Comune effettua la contestazione
immediatamente ove possibile o per iscritto. Al fine di evitare la
sanzione prevista dell’
articolo 27 bis, comma 10, lettera e) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , il locatore dell’alloggio, entro dieci giorni dal
ricevimento della contestazione presenta, secondo le modalità
indicate dal Comune, in alternativa tra di loro:
a) la copia della disposizione che vieta l’affissione della targa
all’esterno dell’ingresso dell’edificio o altro
documento idoneo a dimostrare l’impossibilità, anche
temporanea, dell’affissione;
b) la copia della richiesta di autorizzazione per l’affissione
della targa all’ingresso esterno dell’edificio, presentata,
ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
alla Soprintendenza, con data certa di presentazione risultante dal
documento esibito.
5. Nel caso di comunicazione di cessazione della locazione turistica
dell’alloggio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4
(
11) e nei casi di chiusura
della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale di cui
agli articoli 7 e 10, il locatore deve immediatamente rimuovere la targa
o il codice identificativo esposto (
12) all’ingresso esterno
dell’edificio e sulla porta di ingresso dell’alloggio
all’interno dell’edificio.
5 bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
codici identificativi regionali (C.I.R) assegnati dalla procedura
ROSS1000 a ciascun alloggio a partire dal 1 dicembre 2021, ai sensi
dell'articolo 5. (
13)
5 ter. Il locatore di alloggio può continuare ad esporre sulla targa
o nella pulsantiera il codice identificativo regionale assegnato
all'alloggio prima del 1 dicembre 2021, fatta comunque salva la sua
facoltà di sostituire anche a tali effetti il citato codice con il
nuovo C.I.R. assegnato dalla procedura ROSS1000. (
14)
CAPO III
Accesso del Comune ai dati
delle locazioni turistiche
Art. 10 - Modalità di
accesso
1. Il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di
locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi
pubblicizzati ai sensi degli articoli 8 e 9, può richiedere
l’accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale,
secondo le procedure individuate con decreto del Direttore della
Direzione regionale competente.
1 bis. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, fino all'avvenuta
accessibilità alla piattaforma ROSS1000 da parte dei Comuni,
l'accesso alla banca dati anagrafica regionale è sostituito dalla
comunicazione al Comune, da parte della Direzione regionale competente,
dei codici identificativi regionali (C.I.R.) di cui all'articolo 6
nonché dei dati di cui all'articolo 4. (
15)
2. Il Comune, qualora accerti la chiusura dell’alloggio in
locazione turistica da parte del locatore, ne dà comunicazione alla
Direzione regionale competente, ai fini dell’aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale.
Capo IV
Disposizioni transitorie e
finali
Articolo 11 - Disposizioni
transitorie
1. Le posizioni anagrafiche di locazione turistica esistenti prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento e già in
possesso del codice identificativo non necessitano di una nuova
comunicazione fatto salvo l’obbligo di verifica, nel portale, della
correttezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti relativi agli
alloggi e, ove necessario, procedono alle eventuali modifiche di tali
dati, secondo le modalità di cui all’articolo 6.
2. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente Regolamento la Direzione regionale competente
procede d’ufficio alla chiusura delle posizioni anagrafiche nella
banca dati regionale per le quali i locatori non abbiano comunicato i
dati delle presenze turistiche nei dodici mesi antecedenti il citato
termine.
3. omissis (
16)
Articolo 12 - Entrata in
vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Regolamento approvato e
modificato con deliberazione della Giunta regionale.
(
2) Articolo sostituito da comma
1 art. 1 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
3) Articolo sostituito da comma
1 art. 2 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
4)
Articolo sostituito da comma 1 art. 3 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
5) Articolo sostituito da comma
1 art. 4 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 . Il comma 2 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 dispone: “2. Le pubblicazioni previste dall'articolo 6 del
regolamento
regionale 10 settembre 2019, n. 2 , come sostituito dal comma 1,
devono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti:
a) dalla data di assegnazione del CIR dalla
procedura ROSS1000, per gli alloggi registrati in anagrafe a partire
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli
alloggi registrati in anagrafe prima della suddetta data.”.
(
6) Articolo sostituito da comma
1 art. 5 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
7) Articolo sostituito da comma
1 art. 6 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
8) Comma così modificato da
lettera a) comma 1 art. 1
regolamento regionale 28 luglio 2020, n.
7 che ha aggiunto alla fine del comma le parole “Sono salve le
eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni,
colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137”.
(
9) Comma aggiunto da lettera b)
comma 1 art. 1 del
regolamento regionale 28 luglio 2020, n.
7 .
(
10) Comma così
modificato da lettera c) comma 1 art. 1
regolamento regionale 28 luglio 2020, n.
7 che dopo le parole "esterno dell'edificio; ha inserito le parole:
"ai sensi dei commi da 1 a 3 o di mancata esposizione del codice
identificativo ai sensi del comma 3 bis."
(
11) Comma modificato da
lettera a) comma 1 art. 7 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 che ha sostituito le parole: "all'articolo 6" con le seguenti:
"alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4".
(
12) Comma così
modificato da lettera d) comma 1 art. 1
regolamento regionale 28 luglio 2020, n.
7 che ha sostituito le parole: "la targa affissa" con le parole: "la
targa o il codice identificativo esposto".
(
13) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 art. 7 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
14) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 art. 7 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
15) Comma aggiunto da comma 1
art. 8 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
(
16) Comma abrogato da comma 1
art. 9 del
regolamento regionale 12 maggio 2023, n.
4 .
SOMMARIO