Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14 (BUR n. 61/2020)
Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14 (BUR n. 61/2020) [sommario] [RTF]
BOSCHI DIDATTICI DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto promuove la conoscenza del comparto forestale,
sostiene l’attività di divulgazione forestale e ambientale,
diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo
di pianura, collina e montagna favorendo la conoscenza della sua storia,
valorizza le figure agro-forestali, ivi compreso l’imprenditore
agricolo, operanti sul territorio e incentiva forme di reddito
complementare alla produzione agroforestale.
2. La Regione Veneto, per perseguire i fini di cui al comma 1:
a) riconosce i soggetti proponenti di cui all’
articolo 3, comma 2;
b) attribuisce la denominazione di “Bosco didattico del
Veneto”;
c) istituisce il “Circuito dei Boschi didattici del Veneto”.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge:
a) “Bosco didattico” è l’area boscata, definita ai
sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”,
di proprietà pubblica o privata, caratterizzata dalla rilevanza
della composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa
del sito o di particolari endemismi locali, nonché gli impianti di
arboricoltura da legno di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) e
le formazioni boschive di origine artificiale realizzate su terreni
agricoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del medesimo
decreto legislativo n. 34 del 2018;
b) il “circuito” è l’insieme dei boschi iscritti
all’Albo regionale di cui all’
articolo 3;
c) il “gestore” del Bosco didattico è il soggetto di
diritto pubblico o privato che svolge le attività di cui al comma 2
per il tramite di un operatore qualificato ai sensi dell’
articolo 5, cui compete
l’attività didattica;
d) “operatore” è il soggetto, in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 5, che svolge le attività nel Bosco
didattico di cui al comma 2;
e) “aula didattica” è il luogo o l’area attrezzata
a servizio delle attività didattiche di cui al comma 2.
2. Le “attività” nel Bosco didattico sono riconducibili
alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selvicolturale,
allo studio etnografico, storico, artistico, culturale e
dell’economia e delle tradizioni locali, tutte legate al bosco e
finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni
dell’area designata, anche di carattere rurale. Sono, altresì,
attività nel Bosco didattico quelle di formazione e divulgazione
della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori
ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta, e di
benessere della persona connesse all’area boscata.
Art. 3 - Albo regionale dei
Boschi didattici.
1. È istituito l’Albo regionale
dei Boschi didattici, tenuto presso la struttura regionale competente in
materia forestale, nel quale sono identificati con un numero progressivo
di iscrizione i Boschi didattici della Regione Veneto.
2. All’Albo possono essere iscritti i soggetti di diritto pubblico
o privato riconosciuti ai sensi dell’
articolo 6.
3. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia forestale
determina:
a) il controllo dei requisiti di cui agli articoli
4,
5 e
6;
b) l’iscrizione e la cancellazione dei Boschi didattici
dall’Albo regionale.
Art. 4 - Requisiti del Bosco
didattico.
1. I requisiti specifici del Bosco
didattico sono:
a) forestali:
- 1) forma di governo a fustaia, a ceduo composto o a ceduo
intensamente matricinato;
- 2) composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea
rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali;
b) didattici:
- 1) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per le
attività nel Bosco didattico;
- 2) iniziative realizzate o previste da realizzare al fine di
valorizzare la vocazione specifica dell’area (quali mostre,
convegni, seminari, video);
- 3) materiale didattico-informativo;
- 4) presenza di almeno un operatore dedicato all’attività
didattica;
c) logistici:
- 1) aree idonee per il parcheggio;
- 2) accessibilità agevole;
- 3) almeno un’aula didattica;
- 4) servizi igienici idonei alle attività svolte;
d) di sicurezza:
- 1) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, da
tecnico abilitato;
- 2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per
l’ammontare di almeno euro 1 milione;
- 3) regolamento, da esporre presso l’entrata, con indicate le
norme di comportamento.
Art. 5 - Requisiti
dell’operatore.
1. L’attività didattica, di cui
all’
articolo 2 comma
2, è espletata da almeno un soggetto:
a) in possesso di diploma di laurea in
discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche;
b) in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado,
supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di
cui all’articolo 2 comma 2;
c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi
dell’articolo 2135 del codice Civile, iscritto all’INPS,
supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di
cui all’articolo 2 comma 2.
2. La Regione promuove e sostiene l’organizzazione di specifici
percorsi formativi in materia di Bosco didattico per i soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c).
Art. 6 - Requisiti per
l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici.
1. L’istanza di iscrizione
all’Albo regionale dei Boschi didattici è presentata alla
struttura regionale competente in materia forestale e accompagnata da una
relazione, redatta da un tecnico abilitato del settore, che illustri la
presenza di tutti i requisiti necessari.
2. L’istanza è presentata dal gestore del bosco secondo quanto
previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e riporta:
a) informazioni relative al gestore:
- 1) nome e cognome/ragione sociale o denominazione sociale;
- 2) legale rappresentanza;
- 3) codice fiscale e/o partita IVA;
- 4) titolo di conduzione dell’area;
b) documentazione:
- 1) requisiti del bosco di cui all’articolo 4;
- 2) requisiti dell’operatore di cui all’articolo 5;
- 3) piano di cui all’articolo 7;
- 4) polizza di responsabilità civile verso terzi di cui
all’articolo 4,
comma 1, lettera d), numero 2).
3. Il procedimento di iscrizione nell’Albo si conclude entro
centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
4. Il provvedimento di riconoscimento del Bosco didattico è adottato
dal dirigente della struttura regionale competente in materia forestale,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e pubblicizzato
sul sito web regionale.
5. Il gestore ha l’obbligo di comunicare e documentare alla
struttura regionale competente in materia forestale, entro trenta giorni
dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede
di iscrizione.
Art. 7 - Piano delle
attività nel Bosco didattico.
1. Il piano delle attività nel Bosco
didattico è così articolato:
a) progetto delle attività di cui all’
articolo 2 comma 2;
b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;
c) risorse umane impegnate nell’attività didattica;
d) risorse economiche per lo svolgimento del piano.
Art. 8 - Visite guidate e
manifestazioni.
1. Le visite nel Bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.
2. Il gestore del Bosco didattico ha l’obbligo di promuovere la
“Festa dei Boschi didattici”, con l’organizzazione di
specifiche visite guidate per illustrare la storia e il significato
ambientale del bosco.
3. Il gestore può concordare con gli enti locali la piantumazione in
aree verdi o, più in generale, in aree di proprietà di tali
enti.
4. Le attività nel Bosco didattico sono interdette nei boschi di
conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi
boschivi.
5. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco didattico deve attuare
tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del
Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi
boschivi”, nonché della normativa regionale di settore.
Art. 9 - Logo dei boschi
didattici.
1. La Giunta regionale provvede a definire
il logo dei Boschi didattici del Veneto.
2. L’uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del
Bosco didattico.
3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del Bosco didattico, sulla
segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.
Art. 10 - Promozione dei
Boschi didattici.
1. La Giunta regionale in coerenza con la
programmazione forestale regionale, promuove il circuito dei boschi
didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.
2. La Giunta regionale supporta l’attività di promozione dei
gestori dei Boschi didattici anche con l’erogazione di contributi
finanziari per le risorse umane impegnate nell’attività
didattica e per la promozione e pubblicizzazione del progetto.
Art. 11 - Revoca del
riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall’Albo.
1. Il riconoscimento del Bosco didattico è revocato nei casi di:
a) compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme dell’Unione
europea, nazionali e regionali;
b) perdita dei requisiti di cui agli articoli
4,
5 e
6;
c) comunicazioni erronee o irregolari in
ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 o del piano di
attività nel Bosco didattico di cui all’
articolo 7;
d) richiesta del gestore del bosco.
2. Il riconoscimento di Bosco didattico decade nei casi di:
a) dichiarazioni mendaci, seguite da segnalazione all’autorità
giudiziaria competente per territorio;
b) incendio boschivo, con area riportata nell’apposito catasto
delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per
l’incolumità pubblica, quali ad esempio attacchi parassitari o
eccezionali eventi atmosferici.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente della
struttura regionale competente in materia forestale diffida il gestore
del Bosco didattico a regolarizzare e/o sanare i rilievi contestati entro
il termine di trenta giorni, decorsi i quali adotta l’atto di
revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali
contributi finanziari concessi.
4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento ovvero di dichiarazione
di decadenza nei casi previsti dal comma 2 determina la cancellazione del
Bosco didattico dall’Albo regionale.
5. Il provvedimento di revoca o decadenza del riconoscimento è
notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di
emanazione.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’
articolo 9, quantificati in euro
20.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte mediante incremento
delle risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05
“Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale
riduzione per pari importo, nell’esercizio 2020, delle risorse
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’
articolo 5, comma 2, e
dell’
articolo 10,
comma 1, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per
l’esercizio 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse
allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale
riduzione per pari importo, nell’esercizio 2021, delle risorse
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10,
commi 1 e 2, quantificati in complessivi euro 180.000,00 per
l’esercizio 2022, si fa fronte mediante incremento delle risorse
allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale
riduzione per pari importo, nell’esercizio 2022, delle risorse
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
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