Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio
applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo
decreto legislativo.
2. Per il triennio 2021-2023 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)”
alla presente legge.
Art. 2 - Disposizioni di
coordinamento di normative tributarie in materia di aiuti di Stato.
1. Le misure agevolative in vigore previste da leggi regionali in materia
di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono
riconosciute nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato in regime “de minimis” e dei regolamenti di esenzione.
1. Alla fine della rubrica dell’
articolo 3 della
legge regionale 14
dicembre 2018, n. 44 le parole:
“a valere per il periodo dal
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44
è abrogato.
3. Le entrate di cui al presente articolo quantificate in euro
3.850.000,00 per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, sono allocate al Titolo
3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di
beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del
bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 4 - Disposizioni per i
canoni idrici per l’anno 2021.
1. In relazione alla situazione di crisi economica venutasi a creare in
relazione alla pandemia da COVID-19, per l’anno 2021 ai canoni
idrici non si applica l’aggiornamento annuale di cui
all’articolo 83 comma 4 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
2. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3
“Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di
beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del
bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 5 - Disposizioni per il
versamento della tassa automobilistica regionale.
1. I versamenti della tassa automobilistica
ricadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31agosto 2021
(
1) possono essere effettuati
entro il 30 settembre 2021, (
2)
senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. L’attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO