Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)
Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019
Art. 1 – Rifinanziamento e rimodulazione di
leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità
regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle
disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione,
allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi
della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto
legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo
118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 – Disposizioni in
materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101
“Imposte, tasse e proventi assimilati”) i veicoli adibiti al
trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui
all’
articolo
4 della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e
la promozione delle organizzazioni di volontariato” o di
proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al
registro regionale di cui all’
articolo 43 della
legge regionale 13
settembre 2001, n. 27 , “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria
2001”.
2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della
esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla
struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati
identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle
persone disabili e anziane. L’esenzione decorre dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli
anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1,
senza l’onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di
radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva
perdita della proprietà.
3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere
tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia
di servizi sociali.
4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2
è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle
esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare
la procedura di esenzione.
Art. 3 – Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”. (2)
1. L’
articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
è sostituito dal seguente:
omissis (
3)
2. omissis (
4)
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3
“Entrate extratributarie” Tipologia 100 “Vendita di
beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 4 – Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO