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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)

Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 (BUR n. 128/2018) (Bilancio) [sommario] [RTF]

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019

Art. 1 – Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 (1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 – Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”.
2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l’onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà.
3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.
Art. 3 – Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”. (2)
1. L’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
2. omissis (4)
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 4 – Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


Note

(1) Allegato 1 modificato da Allegato 3 previsto da comma 1 art. 3 della legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
(2) Rubrica modificata da comma 1 art. 3 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 che ha soppresso alla fine le parole “a valere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.”.
(3) Testo riportato all’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(4) Comma abrogato da comma 2 art. 3 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 .


SOMMARIO

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