Legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 (BUR n. 11/2021) (Novellazione)
Legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 (BUR n. 11/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
1. Il comma 3 dell’
articolo 47 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
è così sostituito:
“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita
dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti
criteri:
a) una parte assegnata con le seguenti modalità:
1) ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 100
per cento del trattamento economico previsto dal comma 4
dell’articolo 53;
2) ai gruppi composti da almeno tre consiglieri la spesa pari al
trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui
è sommata la spesa di una unità di personale di categoria
C1;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri
componenti il gruppo esclusi i primi tre.”.
2. La
Tabella
4 di cui all’allegato B è sostituita con la seguente:
Tabella 4 (articolo 47)
Dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi
consiliari
numero consiglieri componenti il
gruppo
|
Responsabile (art. 51, comma 1)
|
D1
|
C1
|
B1
|
totali
|
da 1 a 2
|
1
|
|
1
|
|
2
|
da 3
|
1
|
|
1
|
1
|
3
|
da 4 a 5
|
1
|
2
|
2
|
1
|
6
|
da 6 a 7
|
1
|
3
|
4
|
1
|
9
|
da 8 a 10
|
1
|
4
|
4
|
1
|
10
|
da 11 a 14
|
2
|
6
|
4
|
1
|
13
|
da 15 a 20
|
2
|
6
|
6
|
3
|
17
|
oltre 20
|
2
|
7
|
7
|
3
|
19
|
1. Il comma 3 dell’
articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
è così sostituito:
“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di
cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i
gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due
consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato
corrispondente al 60 per cento del trattamento economico previsto dal
comma 4 dell’articolo 53, ai gruppi composti da tre consiglieri
quello corrispondente al trattamento economico previsto
dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota spettante
per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati in ragione della
consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il
Presidente della Giunta regionale ed i primi tre consiglieri.”.
2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 è inserito il seguente:
omissis (
3)
3. Dopo il comma 8 ter dell’articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 come introdotto dal comma 2 del presente articolo è inserito
il seguente:
omissis (
4)
Art. 3 - Ulteriori modifiche
all’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale”.
1. Al comma 3 dell’
articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
dopo le parole:
“ai restanti gruppi” sono aggiunte le
seguenti:
“la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri
e” e le parole:
“consiglieri componenti la
Giunta” sono sostituite con le parole:
“primi tre
consiglieri”.
Art. 4 - Ulteriori modifiche
all’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
è aggiunto in fine, il seguente periodo:
“Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo
determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa per il
personale a tempo determinato di cui al presente comma è adeguato in
misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al
trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 per i
responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo
determinato.”.
2. La previsione di cui all’ultimo periodo del comma 2
dell’articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ,
come inserito dal comma 1 del presente articolo, opera per la sola
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dopo il comma 4 bis dell’
articolo 53 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:
omissis (
5)
2. Le disposizioni di cui al comma 4 ter dell’articolo 53 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 , come inserito dal comma 1 del presente
articolo, operano per la sola legislatura in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e comunque non si applicano ai rapporti di
lavoro del responsabile di gruppo consiliare il cui contratto risulta
già sottoscritto alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 6 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7 - Decorrenza di
effetti.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 2,
comma 1, della presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima
legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di
modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel
numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del
comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3 dell’articolo 51
è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione
secondo criteri stabiliti all’uopo dall’Ufficio di
presidenza, fermo restando l’ammontare della spesa precedentemente
assegnata complessivamente agli stessi. Non si provvede a
rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione
dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO