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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 (BUR n. 69/2021) (Novellazione)

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 (BUR n. 69/2021) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “del Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite dalle parole: “della struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis (1)
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato dopo comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .


SOMMARIO

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