Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996)
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
(1)
TITOLO I
Finalità
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della
Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei
freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione
e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del
territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a
quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Capo I
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 2 - Titolo per la
raccolta. (2)
1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi
la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare
nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle Unioni montane (
3),
nell’ambito del territorio di propria competenza nonché nei
comuni parzialmente montani;
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo
quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi
naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate
dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi
naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova
applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità
in corso di validità, è esibita a richiesta del personale
addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni,
gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i
titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi
diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di
cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i
residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non
residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono
essere in possesso di documento di identità in corso di
validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione
tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare
alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui
all’articolo 6;
b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento,
oltre a quelle previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui
all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire
ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali
vietare la raccolta dei funghi.
Art. 2 bis - Famiglie
regoliere.
Art. 3 - Limiti di
raccolta.
1. La raccolta giornaliera pro-capite
dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3,
(
5) di cui non più di Kg. 1
delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa
(Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il
raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di
funghi concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo
per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari
per specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando
sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere
la determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di
ovolo chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario,
al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in
proprietà od in possesso.
Art. 4 - Modalità di
raccolta.
1. La ricerca dei funghi è
vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora
prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero
del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a
consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini
di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i
funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23
agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche
ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che
per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria
e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo
restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5 - Divieti di
raccolta.
1. La raccolta di funghi epigei
è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di
gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla
base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi
selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono
sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le
amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla
Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.
(
6)
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei
parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri,
salvo che ai proprietari stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a
verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di
viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle
zone industriali.
Art. 6 - Limitazioni
temporali.
1. La Giunta regionale, sentiti gli
enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,
(
7) può ulteriormente
disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui
possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei
fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti
fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in
pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle
Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di
cui all’articolo 2. (
8)
Art. 7 - Corsi didattici.
1. Ai sensi dell'articolo 10 della
legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Unioni
montane,(
9) anche attraverso le
associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e
regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche
riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale
collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della
flora fungina.
Capo II
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 8 - Autorizzazione speciale.
1. Il direttore della struttura regionale competente in materia
(
10) può rilasciare una
speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere
temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti
di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del
territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi
naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed
altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico,
o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché
agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche
nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità
per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo
le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un
calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono
richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono
documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata
dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità
commesse dal titolare della autorizzazione medesima.
Art. 9 - Deroghe per le zone
montane.
1. Le Unioni montane,(
11) nei territori di competenza, sono
delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da
tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai
limiti di cui all'
articolo
3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al
comma 1 dell'articolo 3 medesimo.
Art. 10 - Agevolazioni alla
raccolta.
1. A coloro che effettuano la
raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti
agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del
triplo della quantità prevista al comma 1 dell'
articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti
categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Art. 11 - Commercializzazione.
(12)
1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi
spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli
articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a
soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine
commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi
sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso
dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di
autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma
autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali
competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e
stabilisce le relative modalità.
4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio
è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da
parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di
attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 32, lettera
g), dello Statuto.
4 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al
dettaglio è altresì consentita previa certificazione di
avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei
micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del
Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento
concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato
di micologo”, e iscritti nell’apposito registro nazionale.
(
13)
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme
del DPR 14 luglio 1995, n. 376.
TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 12 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è demandata al personale della struttura
dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale,(
14) ai nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli
organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di
vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica
di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri,
provinciali e degli enti parco (
15) agli agenti delle aziende speciali e il personale
indicato dall'
articolo 16 della
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e
dall'articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
(
16)
1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della
legge regionale 15
novembre 1974, n. 53 , i regolieri e gli aventi diritto di uso
civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di
cui al comma 1. (
17)
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene
svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 13 - Sanzioni
amministrative. (18)
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi
senza il titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al
di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi
dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle
limitazioni temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma
1;
d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1
per la specie armillaria mellea (chiodini);
e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni previste all’articolo 4;
g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui
all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità
giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la
confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al
trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti
di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma
1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la
violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa
pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi
successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa
un’altra violazione della stessa indole.
4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in
misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione
delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e
per l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni
trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche
al sistema penale” e la
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
“Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro
successive modificazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 14 - Istituzione
Ispettorati micologici.
1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito,
entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente
legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico
pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della
collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e
regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente delle
Unità locali socio sanitarie medesime.
Art. 15 - Disposizioni
esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera
g) dell'
articolo
32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della
presente legge. (
19)
Art. 16 - Introiti.
(20)
1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale,
l’ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi
sono tenuti a pagare agli enti di cui all’articolo 2 comma 1.
(
21)
1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:
a) un’articolazione temporale dei limiti del contributo;
b) l’individuazione di criteri per articolare limiti contributivi
in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie
di soggetti. (
22)
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
applicate per violazione delle norme della presente legge sono
corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio
è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento
e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per
l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle
sanzioni amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al
presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia
del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di
ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.
3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla
legge regionale 28 settembre 2012, n.
40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti
derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui
al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del
territorio e per le spese correnti dell’ente. (
23)
Art. 17 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
Art. 18 - Norma
transitoria.
1. Le disposizioni di cui al
Titolo II, (
24) si applicano a partire dal 31
marzo 1997.
1bis Le disposizioni di
cui all’
articolo
11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999. (
25)
Note
(
1) L’articolo 9 della
legge regionale 31
gennaio 2012, n. 7 reca disposizioni transitorie che dispongono:
“1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge
(18 febbraio 2012) conservano
validità fino alla data di rispettiva scadenza.
2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui
all’articolo 2 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge,
delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della
lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 della
legge regionale 19 agosto 1996, n.
23 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente
legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell’articolo 2 della
legge regionale 19
agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge.”.
(
5) Comma così modificato da
comma 1, articolo 3,
legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che
ha sostituito le parole “è limitata complessivamente a kg.
2” con le parole “è limitata complessivamente a kg.
3”.
(
7) Comma così modificato da
comma 1, articolo 4,
legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che
ha sostituito le parole “, sentiti gli enti di cui al comma 6
dell’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,” con le
parole “, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su
segnalazione degli stessi,”
(
8) Comma così modificato da
comma 2, articolo 4,
legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che
ha sostituito le parole “, sentito il parere o su richiesta delle
Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati” con
le parole “, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui
all’articolo 2”.
(
10) Comma così
modificato da comma 1 art. 26
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “Il Presidente della Giunta
regionale” con le parole “Il direttore della struttura
regionale competente in materia”.
(
12) L’art. 28 della
legge regionale 12
settembre 1997, n. 37 dispone che “Ai fini della realizzazione
degli interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità
all'identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei
soggetti di cui all'articolo 11 della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 ,
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di
idonei progetti operativi.”
(
14) Comma modificato da comma
1 art. 2
legge
regionale 18 maggio 2021, n. 11 che ha sostituito le parole
“del Corpo Forestale dello Stato” con le parole “della
struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia
forestale”.
(
15) Comma così
modificato da comma 1, articolo 5,
legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che
ha aggiunto dopo le parole “alle guardie giurate campestri”
le parole “, provinciali e degli enti parco”.
(
16) L'art. 4 della
legge regionale 6 agosto
1987, n. 42 dispone che: "1. Le funzioni di vigilanza e
l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza
regionale ai sensi dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono
esercitati anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana
della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economica
montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore
a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono
destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge
sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del
codice di procedure penale.".
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