Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30 (BUR n. 142/2021)
Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30 (BUR n. 142/2021) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE PRESENTI NELLA
REGIONE DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. Conformemente all’articolo 6 della Costituzione, alla legge 25
ottobre 1977, n. 881 “Ratifica ed esecuzione del patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New
York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966”, alla legge 15
dicembre 1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche” ed all’
articolo 2, comma 2
dello Statuto, la Regione considera le comunità etniche e
linguistiche storicamente presenti nel Veneto segno di vitalità
della società veneta e stimolo di arricchimento culturale, e
riconosce la garanzia dei diritti linguistici e culturali come misura di
promozione del sistema dei diritti umani.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle sue
competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati dalla
presenza delle comunità di cui allo stesso comma 1, riconosce ai
sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 7 della legge
n. 482 del 1999, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle
sedi istituzionali, promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative
finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove
si parlino le lingue di minoranza e, in generale, iniziative di
conservazione, recupero e sviluppo dell’identità culturale e
linguistica di tali comunità, come contributo ad una società
regionale pluralistica, democratica e qualificante nelle proprie
peculiarità.
Art. 2 - Iniziative oggetto di
finanziamento.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere annualmente contributi ai soggetti di cui
all’articolo 3 commi 1 e 2 per la realizzazione di iniziative
riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di
testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull’intero
territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti,
l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della
lingua e della toponomastica;
c) l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione
di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche
indirizzate all’utilizzo delle lingue nell’ambito di forme
artistiche e di iniziative di comunità;
d) il ripristino dell’uso della lingua di minoranza, sempre
associato alla lingua italiana, nella prassi degli enti locali;
e) l’utilizzo delle lingue regionali minoritarie
nell’editoria e nei mezzi di comunicazione;
f) lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i
livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
g) la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con
le Università, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei
parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;
h) l’apprendimento delle lingue minoritarie come parte
dell’educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre
iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti
competenti;
i) i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al
fine di consolidare e sviluppare un’adeguata terminologia di
riferimento in ambito amministrativo;
l) l’affermazione dei principi di valorizzazione della
diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici
nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, con
conseguente applicazione dei medesimi;
m) la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché
quella intercomunale, riferita ai comuni che condividono il legame
storico e linguistico, con particolare riferimento ai comuni confinanti
del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;
n) il gemellaggio dei comuni o altri enti locali delle aree di
insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di
altre regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d’Europa;
o) le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e
la conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le
associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche
legate alla diversità linguistica e culturale.
Art. 3 - Modalità di
attuazione.
1. Nel rispetto delle competenze statali, la Regione persegue le
finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, sia
direttamente, sia mediante concessione di contributi ad enti pubblici,
associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro;
b) la concessione di contributi alla Federazione delle associazioni
ladine della provincia di Belluno e agli Organismi rappresentativi dei
parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio
regionale nelle modalità di cui al comma 3.
2. Coerentemente all’
articolo 13 della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25
“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme
e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e
finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’
articolo 15 dello
Statuto del Veneto” e successive modificazioni, viene confermata
alla Provincia di Belluno la funzione amministrativa in materia di
minoranze linguistiche presenti nel suo territorio. A tale scopo la
Provincia di Belluno:
a) coordina la raccolta e cura l’istruttoria dei progetti inerenti
la minoranza ladina;
b) predispone annualmente attività progettuali di iniziativa
diretta, la cui realizzazione può richiedere un contributo alla
Regione.
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge ne approva il provvedimento di attuazione che definisce:
a) le modalità di accesso ai contributi da parte dei soggetti di cui
ai commi 1 e 2, le modalità di erogazione dei contributi e di
rendicontazione dell’impiego degli stessi da parte dei beneficiari;
b) le quote di riparto dei contributi per le singole lingue di minoranza,
individuate, per il venti per cento, in ragione del numero delle
associazioni che compongono i soggetti di cui al comma 1, lettera b) e
per l’ottanta per cento sulla base delle percentuali di riparto
approvate nell’ultimo quinquennio di vigenza della
legge regionale 23 dicembre
1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche
del Veneto” e successive modificazioni.
Art. 4 - Rapporto e
valutazione delle attività.
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30
giugno, una relazione annuale relativa all’attuazione delle
iniziative di cui all’articolo 2 nel corso del precedente anno
solare.
Art. 5 - Contributo
straordinario.
1. La Giunta regionale, ai fini di salvaguardare un’importante
testimonianza del patrimonio culturale della lingua ladina, è
autorizzata ad erogare nell’annualità 2021 un contributo
straordinario di 50.000,00 euro alla Provincia di Belluno per
l’acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale
dell’Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione
05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese
correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’
articolo 6, comma 1,
della
legge
regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 1, lettera b), quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione
05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese
correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6,
comma 1, della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali”, Programma 02
“Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui
dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il
fondo di cui all’articolo 6, comma 2, della
legge regionale 29 dicembre 2020, n.
41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 7 - Abrogazione.
Art. 8 - Norma
transitoria.
1. La
legge
regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze
etniche e linguistiche del Veneto” continua ad applicarsi per la
disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di
spesa assunti in base alla stessa.
SOMMARIO