Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (1)
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2021 sono previste entrate di
competenza per euro 17.323.128.672,71 e di cassa per euro
21.335.629.368,09 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.323.128.672,71 e pagamenti per euro 20.695.776.572,84 in
conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2022 sono previste entrate di
competenza per euro 16.253.291.406,41 e autorizzati impegni di spesa per
euro 16.253.291.406,41 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di
competenza per euro 16.157.844.049,01 e autorizzati impegni di spesa per
euro 16.157.844.049,01 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al
bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1) (
2) ;
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
(Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione presunto (Allegato 10);
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato
13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o
ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2021 e
quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi
del comma 2 bis dell’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (Allegato 16);
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
(Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40,
comma 2, D.Lgs. 118/2011.
1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata
nell’anno 2021 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o
altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto
dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché
all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di
cassa, per l’importo di euro 532.054.537,15 (Titolo 6 - Tipologia
300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla
base del risultato presunto di amministrazione 2020 determinato nello
stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di
previsione 2021-2023 sulla base delle risultanze definitive del
rendiconto 2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 22.120.153,79 e trova riscontro di
copertura per gli esercizi 2022 e 2023 nella parte spesa del bilancio di
previsione 2021-2023 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per spese d’investimento
specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel
triennio 2021-2023 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo
complessivo di euro 132.500.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel
rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto
recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui,
prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1
non può essere superiore ad euro 40.500.000,00 nel 2021, euro
46.000.000,00 nel 2022 ed euro 46.000.000,00 nel 2023.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 5
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 1.810.241,26 per il 2022 e in euro
4.010.867,86 per il 2023, e trova riscontro di copertura per gli esercizi
2022 e 2023 nella parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023
(Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Attuazione del Titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2021, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 6 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti
destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
(Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è
determinato in euro 700.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022 e 2023.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è
determinato in euro 1.300.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022 e
2023.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO