Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 (BUR n. 156/2021) (Novellazione)
Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 (BUR n. 156/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE
REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE
L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2002, n. 4
“COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE
DEL FIUME PO” E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, in conformità all’
articolo 33, comma 3,
lettera h), dello Statuto del Veneto, ratifica l’Intesa
interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e
Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni all’Agenzia
interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la
mobilità ciclistica. Sulla base di tale Intesa sono integrate le
funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della
legge regionale 1
marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo
interregionale per la gestione del fiume Po” e delle leggi
regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti
l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con
le stesse.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4
“Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione
del fiume Po”.
Art. 3 - Modifica
dell’Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4
“Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione
del fiume Po”.
Art. 4 - Efficacia.
l. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
decorre dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi di
modifica delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle Regioni
interessate.
Art. 5 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO