Legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 (BUR n. 27/2002)
Legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 (BUR n. 27/2002) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL
FIUME PO
Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione
unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione del Veneto
concorre all’istituzione dell’Agenzia interregionale per il
fiume Po (AIPO) di seguito denominata “Agenzia”.
1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché
compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le
attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi
inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente
ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le
pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al
bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in
specifici accordi con le Regioni interessate. (
1)
Art. 2 - Contenuto e modifica
dell’accordo.
1. L’organizzazione e le funzioni dell’agenzia sono
disciplinate dalle disposizioni dell’accordo costitutivo allegato
alla presente legge, quale parte integrante della stessa.
2. Le modifiche all’accordo, da adottarsi previa intesa fra le
Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del
Consiglio regionale.
Art. 3 - Efficacia della
legge.
1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data
d’entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive
dell’agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 4 - Disposizioni
finanziarie.
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le
spese di funzionamento e per le spese d’esercizio delle funzioni
attribuite all’Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in
attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, trasferendole annualmente
all’Agenzia.
2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono
regolati con successivi atti amministrativi.
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio
annuale dell’Agenzia, assegna risorse per le finalità di cui
al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio
regionale.
3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di
investimenti, è stabilita a favore dell’Agenzia una quota per
spese generali nella misura del 10 per cento dell’importo dei
lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere
affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al
collaudo e accertamento di terreni occupati (upb U0103
“Sistemazioni fluviomarittime”). (
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ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL
FIUME PO
ACCORDO COSTITUTIVO
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
Art. 1
(Oggetto e contenuto)
1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte
e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria
delle funzioni di cui all'articolo 4.
2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni
dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.
Art. 2
(Generalità)
1. L'agenzia è denominata Agenzia interregionale per il fiume Po
(AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali
determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, l'agenzia opera
come ente strumentale delle Regioni.
3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di
autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo
quanto previsto dal presente accordo.
Art. 3
(Ambito territoriale dell'agenzia)
1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui
all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata
cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.
2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla
costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche
della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate
ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti.
(Funzioni)
1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di
Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti
funzioni:
a) la programmazione operativa degli interventi;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle
pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali
previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino
idrografico;
f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i
tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti. (
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2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla
realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
2 bis. L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività
relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle
infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i
poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili
ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche
di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po,
previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra
l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo
scopo. (
4)
Art. 5
(Avvalimento)
1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite
all'agenzia ai sensi dell'articolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del
Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di
proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con
l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.
Art. 6
(Organi dell'agenzia)
1. Sono organi dell'agenzia:
1) il Comitato d'indirizzo;
2) il Direttore;
3) il Collegio dei revisori.
Art. 7
(Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli
Assessori delle Regioni di cui all'articolo 1 competenti in materia, con
Presidenza a rotazione di durata biennale.
2. Il comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:
a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;
b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'articolo 2;
d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di
contabilità proposti dal Direttore;
e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto
consuntivo predisposti dal Direttore;
f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia
predisposta dal Direttore;
g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'articolo
5.
3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei
componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito
regolamento interno.
Art. 8
(Comitato tecnico)
1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività
dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il
Direttore si avvalgono di un comitato tecnico composto dai responsabili
delle strutture competenti delle Regioni di cui all'articolo 1.
Art. 9
(Direttore)
1. Il Direttore è scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di
comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.
2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso
dal contratto è disciplinato dall'articolo 2119 del codice civile.
3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono
attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile,
salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di
cui all'articolo 11.
4. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico
ai dirigenti.
5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli
all'approvazione del Comitato d'indirizzo:
a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;
b) la relazione programmatica e la relazione gestionale
sull'attività svolta dall'agenzia;
c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.
6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione
programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione,
eventuali variazioni e il conto consuntivo.
Art. 10
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri
effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti.
Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.
3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile,
gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie
osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.
Art. 11
(Organizzazione e Personale)
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con
apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle
disposizioni del presente accordo.
2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal
Magistrato per il Po.
3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si
applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.
4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale
tramite procedure selettive, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 12
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo
Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 7
del D.Lgs. n. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad
altro titolo.
2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il
patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i
beni stessi.
Art. 13
(Ordinamento contabile dell'Agenzia)
1. L'ordinamento contabile dell'Agenzia è disciplinato sulla base
dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di
competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità,
dell'integrità, della specificazione, dell'universalità,
dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della
chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal
regolamento di contabilità.
3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione,
l'assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità
previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio
annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in
termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.
4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite
dal regolamento di contabilità.
5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di
gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.
6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi
regionali istitutive dell'agenzia.
2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha
effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai
sensi dell'articolo 4 del DPCM 14 dicembre 2000, con il Ministero
competente.
Roma, lì 2 agosto 2001
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PIEMONTE
f.to On. Enzo Ghigo
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
f.to Dott. Vasco Errani
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE LOMBARDIA
f.to Dott. Roberto Formigoni
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE VENETO
Dott. Giancarlo Galan
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Note
(
1) Comma aggiunto da comma 1
art. 2
legge
regionale 19 novembre 2021, n. 33 .
Ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 19 novembre 2021, n. 33
l’efficacia delle disposizioni decorre dalla data di entrata in
vigore dell’ultima delle leggi di modifica della Agenzia emanate
dalle Regioni interessate.
(
2) Comma aggiunto da comma 1
art. 18
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
(
3) Allegato così modificato
da comma 1 art. 1
legge regionale 22 ottobre 2014, n. 31 ,
che ha aggiunto lett. f bis) al comma 1 dell’art. 4. La
disposizione assume efficacia dalla data di entrata in vigore
dell’ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive
dell’Agenzia, emanate dalle Regioni interessate. Sul punto vedi
legge regionale n. 24 del 2009 della regione Emilia-Romagna, legge
regionale n. 3 del 2011 della regione Lombardia e legge regionale n. 17
del 2013 della regione Piemonte. Conseguentemente la disposizione di cui
al comma 1 dell’art. 4 dell’Allegato assume efficacia a
decorrere dal 12 novembre 2014.
(
4) Comma aggiunto da comma 1
art. 3
legge
regionale 19 novembre 2021, n. 33 .
Ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 19 novembre 2021, n. 33
l’efficacia delle disposizioni decorre dalla data di entrata in
vigore dell’ultima delle leggi di modifica della Agenzia emanate
dalle Regioni interessate.
SOMMARIO