Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 (BUR n. 175/2021) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio
applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo
decreto legislativo.
2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi
della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)”
alla presente legge.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo
1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi
assimilati”) gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di
chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano
la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori
trapiantati, anch’essi residenti in Veneto; l’esenzione
è limitata ad un unico autoveicolo per minore. (
2)
1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a
scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo,
parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o
doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e
delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che
allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che
combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto. (
3)
1 ter. Sono inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti
dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di
riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo
termine senza conducente. (
4)
2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture
afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento.
(
5)
3. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi
sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e
cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti
l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo
ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti
previsti al comma 1.
4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle
strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti
previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle
limitazioni indicate al comma 5. (
6)
5. L’esenzione prevista dal presente articolo opera per i soli
soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e
successive modificazioni, non superiore a euro 45.000,00 e per gli
autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), g)
ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice
della strada” di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con
motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel
o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
6. La Giunta regionale definisce, ai fini del riconoscimento delle
esenzioni di cui al comma 1, le modalità utili a semplificare la
procedura di esenzione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI