Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)
Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023 (1)
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio
applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo
decreto legislativo.
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
2)“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi
della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto
legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo
118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione
delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori
di attività economiche.
1. Al fine di riequilibrare il carico tributario nel settore
dell’assistenza, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attività produttive, di seguito IRAP, di cui
all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, è
rideterminata nella misura del 3,90 per cento per le Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), relativamente
all’esercizio delle attività istituzionali.
2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1 e 1
bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è
rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento,
per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle
seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio;
b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata;
c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
d) divisione 61 - telecomunicazioni;
e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione);
f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
(escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle
attività assicurative.
3. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai
soggetti agevolati di cui agli
articoli 4 e
5 della
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
“Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali
le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell’
articolo 8, comma 1,
lettere b), c,) d), della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”
continuano a trovare applicazione.
4. A decorrere dall'anno d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le
seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 29
“Disposizioni in materia di tributi regionali”;
b) la lettera a) del comma 1 dell’
articolo 8 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 .
5. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023,
2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101
“Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di
previsione 2023-2025.
Art. 3 - Riduzione della tassa
automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 63 comma
1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia
fiscale”.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore 25
per cento, in aggiunta al 50 per cento già stabilito
all’articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342,
“Misure in materia fiscale” , il pagamento della tassa
automobilistica regionale per gli autoveicoli e i motoveicoli di
interesse storico e collezionistico con anzianità di
immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, nel rispetto
dei requisiti di cui al citato articolo 63, comma 1-bis della legge 21
novembre 2000, n. 342 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101
“Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 4 - Disposizioni in
materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale
per i minori portatori di handicap.
1. L’esenzione di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27
dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica” (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e
proventi assimilati”), nel solo caso di minori portatori di
handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per
l’assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate”,
è riconosciuta con riferimento ai motoveicoli di cui
all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della
strada”, nonché agli autoveicoli di cui all’articolo 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non
superiore a 150 KW se con motore elettrico, anche prodotti in serie e non
adattati. Le esenzioni già in essere sono confermate.
Art. 5 - Disposizioni in
materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica
regionale.
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della
strada”, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento
della tassa automobilistica regionale, i soggetti interessati presentano
alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea
documentazione di data certa, regolarmente trascritta al pubblico
registro automobilistico, attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l’applicazione della tassa.
2. La condizione di esonero non opera per i periodi d’imposta per i
quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di
cui al comma 1, di comunicazione dell’avvio delle attività
amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662”.
3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva
all’estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il
pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l’obbligo del
pagamento dall’anno di imposta in cui si è verificato
l’evento.
1. Al comma 1 dell’
articolo 2, della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 ,
le parole:
“1° gennaio 2022” sono sostituite
dalle seguenti:
“1° gennaio 2023” e dopo la
parola:
“trapiantati” sono inserite le seguenti:
“, anch’essi residenti in Veneto”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 ,
sono inseriti i seguenti:
omissis (
3)
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 ,
è sostituito dal seguente:
omissis (
4)
4. Il comma 4 dell’articolo 2 della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 ,
è sostituito dal seguente:
omissis (
5)
Art. 7 - Esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di
circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.
1. Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del
Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale
e della tassa di circolazione (Titolo 1 “Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101
“Imposte, tasse e proventi assimilati”).
Art. 8 - Disposizioni in
materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i
portatori di handicap.
1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa
automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o
relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l’accertamento dello
stato di disabilità e di gravità da parte della commissione
medica integrata, di cui all’articolo 20, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura
regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei
requisisti richiesti dalla normativa, concede l’esenzione con
decorrenza non antecedente la data dell’accertamento medesimo.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale
eventualmente versata si prescrive nel termine previsto
dall’articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30
dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19
“Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Al comma 5 dell’
articolo 1 della
legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 ,
“Disposizioni in materia di tributi regionali”, le parole:
“euro 45.000,00” ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti:
“euro 50.000,00”.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo al 31 dicembre 2022.
[Art. 10 - Disposizioni
tributarie. (6)
1. Al comma 1, dell’
articolo 3, della
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36
“Disposizioni in materia di tributi regionali”, dopo le
parole:
“contenzioso tributario” sono inserite le
seguenti:
“, nonché da ravvedimento operoso (totale o
parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da
parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.
2. Al comma 1, dell’
articolo 3, della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”,
dopo le parole:
“contenzioso tributario” sono inserite
le seguenti:
“, nonché da ravvedimento operoso (totale o
parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da
parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”.]
Art. 11 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) La Corte con la sentenza n.
206 del 2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 48/2023) ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello
Stato e quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva
statale , l’articolo 10 recante “Disposizioni
tributarie” con le quali è stato ampliato il campo di
applicazione della disciplina del riversamento diretto, da controllo
fiscale di addizionale regionale IRPEF e IRAP, alla Regione dei proventi
derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle
dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale e contenzioso tributario, alla fattispecie del ravvedimento
operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di
controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione
finanziaria.
(
2) Allegato 1 variazione
apportata da Allegato 8 lett. f) comma 1 art. 2 della
legge regionale 10 novembre
2023, n. 28 .
(
3) Testo riportato il comma 1
dell’articolo 2 della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 .
(
4) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 2 della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35
(
5) Testo riportato al comma 4
dell’articolo 2 della
legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35
(
6) La Corte con la sentenza n.
206 del 2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 48/2023) ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello
Stato e quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva
statale, l’articolo 10 con il quale il legislatore regionale del
Veneto aveva ampliato il perimetro applicativo dell’articolo 3
comma 1 della
legge
regionale n. 36/2007 , in materia di riversamento diretto dei
proventi dell’IRAP derivanti da controllo fiscale, prevedendo che,
tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione,
accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano
inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o
parziale), a seguito dell’attività di controllo sostanziale da
parte degli organi dell’amministrazione finanziaria (ed
analogamente in materia di riversamento diretto dei proventi
dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti da controllo
fiscale). In particolare la Corte ha evidenziato come la questione ha ad
oggetto l’impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso,
cui il contribuente abbia deciso di aderire ex articolo 13, comma 1-ter,
del D.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi
confronti di un’attività di controllo da parte
dell’amministrazione finanziaria. Peraltro l’attività di
recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è cosa ben
diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato,
l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento»
dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il
contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale;
a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio
della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello
Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.
Ne consegue che la regione del Veneto nell'assimilare alla
«attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati
anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di
attività di controllo sostanziale», ha interferito con la
competenza legislativa esclusiva statale; quanto sopra, peraltro, avendo
anche la Corte, nella sentenza in esame, espresso l’auspicio che il
legislatore statale intervenga in modo organico e ponderato nella materia
tributaria, in funzione di una piena attuazione all’articolo 119
Cost., in modo da attribuire alle Regioni una effettiva autonomia
finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro
spettanti. E ciò - ed al fine di incentivare il concorso della
Regione alla lotta all’evasione fiscale - anche in riferimento
all’istituto del ravvedimento operoso. Il Governo aveva impugnato
la legge regionale relativamente all’articolo in esame,
argomentando che se il ravvedimento operoso è un istituto che
consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via
spontanea con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in
relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di
violazioni commesse, peraltro di tale istituto ci si può avvalere a
condizione che la violazione non sia stata già constatata e non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di
accertamento delle quali l’autore abbia avuto conoscenza: ma allora
ne consegue l’impossibilità di individuare con certezza se un
versamento a titolo di ravvedimento operoso sia totalmente spontaneo o
indotto dall’attività di controllo della stessa Agenzia delle
entrate.
Ne consegue che l’assimilazione del gettito da ravvedimento operoso
indotto da controllo sostanziale al gettito derivante da attività di
recupero fiscale, compiuta dalla Regione, non è condivisibile, non
essendo possibile distinguere tra forme di ravvedimento operoso spontaneo
e forme di ravvedimento operoso indotto da controllo sostanziale, con
conseguente rischio di contenziosi sulla spettanza di tali somme.
Quindi la norma in esame viola l’articolo 117, comma secondo,
lettera e) della Costituzione e, quale norma interposta, l’articolo
9 del D.lgs. n. 68/2011 che attribuisce alle regioni il gettito derivante
dalla lotta all’evasione fiscale, assicurando il riversamento
diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di
recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali
alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al D.lgs. 68/2011, nel
contempo circoscrivendo il gettito destinato al conto corrente regionale,
a quello da recupero fiscale.
Non solo: tenuto conto della difficoltà nel distinguere i gettiti
derivanti da azione di contrasto all’evasione fiscale da quelli
derivanti da un’iniziativa autonoma dei contribuenti (questi ultimi
sicuramente da destinare al finanziamento sanitario corrente) e tenuto
quindi conto del rischio di conseguente contenzioso fra Stato e Regione,
la norma regionale in esame può altresì avere ripercussioni sul
valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono
destinati al finanziamento del SSN, con conseguente impatto negativo sul
bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica, con conseguente
contrasto anche con l’articolo 81, comma terzo della Costituzione.
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