Regolamento regionale 20 settembre 2022, n. 3 (BUR n. 116/2022)
Regolamento regionale 20 settembre 2022, n. 3 (BUR n. 116/2022) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E DELLE
MODALITà DI CONSULTAZIONE E CONTROLLO DELL'ELENCO REGIONALE DEI
TEMPORARY MANAGER, DEI TEMPORARY EXPORT MANAGER E DEI MANAGER
DELL'INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO
2007, n. 9 "NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA
SCIENTIFICA, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE NEL SISTEMA
PRODUTTIVO REGIONALE".
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di
applicazione
1. Ai sensi dell'
articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto
previsto dall'
articolo 18 bis della
legge regionale 18 maggio 2007, n. 9
"Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica,
dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo
regionale", il presente regolamento definisce le disposizioni attuative
dell'Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager
e dei Manager dell'Innovazione (di seguito Elenco) e disciplina, in
particolare, i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione
a ciascuna Sezione; i termini, le modalità di iscrizione e di
cancellazione nonché le eventuali limitazioni; le modalità di
consultazione dell'elenco e le modalità di controllo periodico sui
soggetti iscritti.
2. In
conformità a quanto previsto dall'
articolo 6, comma 1,
lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto
delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e
donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione.
Art. 2 - Sezioni
dell'Elenco
1. L'Elenco di cui all'articolo 1 è composto delle seguenti Sezioni:
a. Sezione A - "Temporary Manager - TM";
b. Sezione B - "Temporary Export Manager - TEM";
c. Sezione C - "Manager dell'Innovazione - Innovation Manager - IM".
Art. 3 - Gestione
dell'Elenco
1. Ai sensi dell'
articolo 18 bis, comma 2, della
legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , la
società regionale Veneto Innovazione Spa di cui all'articolo 10
della medesima legge (di seguito Gestore) svolge le funzioni di gestione
dell'Elenco.
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco, il Gestore accredita e
controlla i soggetti iscritti.
CAPO II
DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE A
CIASCUNA SEZIONE
Art. 4 - Soggetti
1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco le persone fisiche e le
persone giuridiche operanti nei settori della consulenza, in possesso dei
requisiti specifici stabiliti per ciascuna Sezione
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco trovano applicazione le
disposizioni di cui all'
articolo 1 della
legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".
Art. 5 - Requisiti specifici
di ammissione per la Sezione A - "Temporary Manager - TM"
1. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A
- "Temporary Manager - TM" dell'Elenco, le persone fisiche devono
possedere tutti i seguenti requisiti:
a. partita IVA attiva sul territorio nazionale avente un codice di
classificazione delle attività economiche "ATECO 2007" ricompreso
nella classe "70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale";
b. aver svolto, per almeno cinque anni in periodi temporali non
sovrapposti, di cui almeno sei mesi nell'ultimo triennio, incarichi
manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti
ambiti:
1. controllo di gestione e finanza d'impresa;
2. innovazione dei processi e dell'organizzazione mediante la
realizzazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e
organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
3. reti e aggregazioni di imprese, iniziative tecnologiche congiunte e
filiere dell'innovazione.
2. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A - "Temporary Manager - TM"
dell'Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti
requisiti:
a. avere almeno un'unità operativa attiva sul territorio nazionale e
risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente;
b. essere costituite nella forma di società di capitali;
c. svolgere da almeno tre anni un'attività prevalente o primaria,
come indicata nel registro delle imprese, ricompresa nella classe "70.22
- Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale" della classificazione delle attività
economiche "ATECO 2007";
d. aver svolto, tramite contratti di durata complessiva di almeno cinque
anni, di cui almeno sei mesi nell'ultimo triennio, incarichi manageriali
documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
1. controllo di gestione e finanza d'impresa;
2. innovazione dei processi e dell'organizzazione mediante la
realizzazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e
organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
3. reti e aggregazioni di imprese, iniziative tecnologiche congiunte e
filiere dell'innovazione.
Art. 6 - Requisiti specifici
di ammissione per la Sezione B - "Temporary Export Manager - TEM"
1. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione B
- "Temporary Export Manager - TEM" dell'Elenco, le persone fisiche devono
possedere tutti i seguenti requisiti:
a. partita IVA attiva sul territorio nazionale avente un codice di
classificazione delle attività economiche "ATECO 2007" ricompreso
nella classe "70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale";
b. certificazione delle competenze linguistico - comunicative di una
lingua straniera, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, ad un
livello pari o superiore a "B2" secondo il Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR);
c. aver svolto, per almeno cinque anni in periodi temporali non
sovrapposti, di cui almeno sei mesi nell'ultimo triennio, incarichi
manageriali documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti
ambiti:
1. analisi e ricerche sui mercati esteri effettuate tramite attività
di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell'impresa
cliente, svolte con specifico riferimento ad una o più linee di
prodotto o servizio e volte ad accertare la fattibilità
tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più
mercati esteri espressamente identificati;
2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti per consentire
l'accesso o l'espansione della presenza delle imprese nei mercati esteri,
nonché alla definizione e sottoscrizione di accordi di
collaborazione o di costituzione di joint venture, in grado di facilitare
l'ingresso o il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero
l'internazionalizzazione della rete di fornitori o partner produttivi
dell'impresa cliente;
3. assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione,
finalizzata all'adeguamento agli standard internazionali funzionale alla
promozione di reti o canali distributivi e commerciali in Paesi esteri,
anche con riferimento alla definizione delle regole di governance
relative a partnership o joint venture attivate con operatori economici
esteri;
4. supporto ed affiancamento alle imprese finalizzata al conseguimento di
una più ampia presenza dei prodotti italiani nelle piattaforme di
e-commerce internazionali e all'accrescimento del livello di
digitalizzazione tramite il trasferimento di competenze specialistiche,
conoscenze, metodologie, tecniche di trasformazione digitale e adozione
di metodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di
attività e in linea con la generale evoluzione digitale dello
scenario competitivo internazionale;
5. gestione evoluta dei flussi logistici attraverso l'utilizzo
ottimizzato dei sistemi informatici, che garantiscano la gestione delle
attività di approvvigionamento di materiali, di programmazione della
produzione e di spedizione del prodotto finalizzata al miglioramento
continuo della soddisfazione del cliente.
2. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione B - "Temporary Export Manager -
TEM" dell'Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti
requisiti:
a. avere almeno un'unità operativa attiva sul territorio nazionale e
risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente;
b. essere costituite nella forma di società di capitali;
c. svolgere da almeno tre anni un'attività prevalente o primaria,
come indicata nel registro delle imprese, ricompresa nella classe "70.22
- Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale" della classificazione delle attività
economiche "ATECO 2007";
d. aver svolto, tramite contratti di durata complessiva di almeno cinque
anni, di cui almeno sei mesi nell'ultimo triennio, incarichi manageriali
documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
1. analisi e ricerche sui mercati esteri effettuate tramite attività
di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell'impresa
cliente, svolte con specifico riferimento ad una o più linee di
prodotto o servizio e volte ad accertare la fattibilità
tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più
mercati esteri espressamente identificati;
2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti per consentire
l'accesso o l'espansione della presenza delle imprese nei mercati esteri,
nonché alla definizione e sottoscrizione di accordi di
collaborazione o di costituzione di joint venture, in grado di facilitare
l'ingresso o il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero
l'internazionalizzazione della rete di fornitori o partner produttivi
dell'impresa cliente;
3. assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione,
finalizzata all'adeguamento agli standard internazionali funzionale alla
promozione di reti o canali distributivi e commerciali in Paesi esteri,
anche con riferimento alla definizione delle regole di governance
relative a partnership o joint venture attivate con operatori economici
esteri;
4. supporto ed affiancamento alle imprese finalizzata al conseguimento di
una più ampia presenza dei prodotti italiani nelle piattaforme di
e-commerce internazionali e all'accrescimento del livello di
digitalizzazione tramite il trasferimento di competenze specialistiche,
conoscenze, metodologie, tecniche di trasformazione digitale e adozione
di metodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di
attività e in linea con la generale evoluzione digitale dello
scenario competitivo internazionale;
5. gestione evoluta dei flussi logistici attraverso l'utilizzo
ottimizzato dei sistemi informatici, che garantiscano la gestione delle
attività di approvvigionamento di materiali, di programmazione della
produzione e di spedizione del prodotto finalizzata al miglioramento
continuo della soddisfazione del cliente.
Art. 7 - Requisiti specifici
di ammissione per la Sezione C - "Manager dell'Innovazione - Innovation
Manager - IM"
1. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione C
- "Manager dell'Innovazione - Innovation Manager - IM" dell'Elenco, le
persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
a. partita IVA attiva sul territorio nazionale avente un codice di
classificazione delle attività economiche "ATECO 2007" ricompreso in
una delle seguenti classi: "62.02 - Consulenza nel settore delle
tecnologie dell'informatica", "70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale", "71.12 - Attività degli studi
d'ingegneria ed altri studi tecnici", "71.20 - Collaudi ed analisi
tecniche", "72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
biotecnologie", "72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria";
b. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1. dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree:
"01-Scienze matematiche e informatiche", "02-Scienze fisiche",
"03-Scienze Chimiche", "05-Scienze Biologiche", "09-Ingegneria
industriale e dell'informazione", "13-Scienze economiche e statistiche";
2. master universitario di secondo livello in settori relativi ad una
delle aree di cui al punto 1) ed aver svolto, per almeno un anno in
periodi temporali non sovrapposti, incarichi presso imprese,
documentabili, in almeno uno degli ambiti elencati al punto 3);
3. laurea magistrale, o specialistica, o del vecchio ordinamento in
settori relativi ad una delle aree di cui al punto 1) ed aver svolto, per
almeno tre anni in periodi temporali non sovrapposti, di cui almeno sei
mesi nell'ultimo triennio, incarichi manageriali documentabili, presso
imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
1. big data e analisi dei dati;
2. cloud, fog e quantum computing;
3. cyber security;
4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni
di natura tradizionale;
5. simulazione e sistemi cyberfisici;
6. prototipazione rapida;
7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà
aumentata (RA);
8. robotica avanzata e collaborativa;
9. interfaccia uomo-macchina;
10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
11. internet delle cose e delle macchine;
12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
13. programmi di open innovation.
2. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione C - "Manager dell'Innovazione -
Innovation Manager - IM" dell'Elenco, le persone giuridiche devono
possedere tutti i seguenti requisiti:
a. avere almeno un'unità operativa attiva sul territorio nazionale e
risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente;
b. essere costituite nella forma di società di capitali;
c. svolgere da almeno tre anni un'attività prevalente o primaria,
come indicata nel registro delle imprese, ricompresa in una delle
seguenti classi della classificazione delle attività economiche
"ATECO 2007":
1. "62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica";
2. "70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale";
3. "71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi
tecnici";
4. "71.20 - Collaudi ed analisi tecniche";
5. "72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
biotecnologie";
6. "72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle scienze naturali e dell'ingegneria";
d. aver svolto, tramite contratti di durata complessiva di almeno cinque
anni, di cui almeno sei mesi nell'ultimo triennio, incarichi manageriali
documentabili, presso imprese, in almeno uno dei seguenti ambiti:
1. big data e analisi dei dati;
2. cloud, fog e quantum computing;
3. cyber security;
4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni
di natura tradizionale;
5. simulazione e sistemi cyberfisici;
6. prototipazione rapida;
7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà
aumentata (RA);
8. robotica avanzata e collaborativa;
9. interfaccia uomo-macchina;
10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
11. internet delle cose e delle macchine;
12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
13. programmi di open innovation.
Art. 8 - Altri soggetti
iscritti nella Sezione C
1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione C - "Manager dell'Innovazione -
Innovation Manager - IM" dell'Elenco, previa richiesta:
a. i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai
sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22
dicembre 2017 "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per
l'efficienza energetica", ovvero i centri di competenza ad alta
specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello
sviluppo economico 29 gennaio 2018 - Centri di competenza alta
specializzazione;
b. gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla
sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 "Revisione del
decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione
degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art.
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179".
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano gli
articoli 11 e
12.
CAPO III
ISCRIZIONE, TERMINI DI AMMISSIONE, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONI
Art. 9 - Istanza di
iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nelle Sezioni A,
B e C dell'Elenco, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti
specifici di ammissione di cui agli
articoli 5,
6 e
7,
presentano domanda al Gestore compilando il modulo di iscrizione on line.
2. Il modulo di cui al comma 1 è
disponibile presso il sito istituzionale "Innoveneto" raggiungibile al
seguente link: www.innoveneto.org.
Art. 10 - Procedura di
iscrizione
1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione
ad una Sezione dell'Elenco, il Gestore comunica all'indirizzo di posta
elettronica certificata del soggetto richiedente gli esiti
dell'istruttoria compiuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola
volta e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, per
richiedere al soggetto interessato le informazioni e le integrazioni
documentali necessarie ad istruire la domanda di iscrizione.
3. Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione di ammissione di
cui al comma 1, il soggetto interessato viene registrato nella Sezione
specifica dell'Elenco con un numero progressivo di registrazione.
4. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per carenza dei
requisiti specifici di ammissione il soggetto richiedente non potrà
presentare una nuova istanza di iscrizione all'Elenco prima che siano
decorsi dodici mesi dal rigetto.
5. Il Gestore è autorizzato a ricorrere ai soggetti valutatori di
cui all'
articolo
15 della
legge
regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il
coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e
dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" per valutare
l'ammissibilità delle istanze di iscrizione pervenute.
Art. 11 - Formazione
dell'Elenco
1. Le domande di iscrizione possono
essere presentate durante il periodo temporale corrispondente ai mesi di
marzo, giugno, settembre, dicembre di ciascun anno.
2. L'iscrizione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito
istituzionale "Innoveneto".
3. In caso di particolari e motivate esigenze, con provvedimento della
Giunta regionale può essere disposta l'apertura di periodi temporali
straordinari per la presentazione delle domande di iscrizione, ulteriori
rispetto a quanto stabilito al comma 1.
Art. 12 - Cancellazione
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'
articolo 14, la
cancellazione dall'Elenco viene disposta dal Gestore a seguito di istanza
di cancellazione presentata dal soggetto iscritto a mezzo di PEC inviata
all'indirizzo del Gestore ("amministrazione@pec.venetoinnovazione.it") e
diventa effettiva entro i successivi cinque giorni.
Art. 13 - Limitazioni
1. Ciascun soggetto interessato può chiedere l'iscrizione ad una
sola Sezione dell'Elenco.
2. Il soggetto già iscritto può chiedere l'iscrizione presso
altra Sezione dell'Elenco nelle modalità di cui all'
articolo 9, previa
cancellazione dalla Sezione in cui il soggetto risulta già iscritto.
CAPO IV
CONTROLLO DEI SOGGETTI ISCRITTI E PUBBLICAZIONE ELENCO
Art. 14 - Controllo
periodico sui soggetti iscritti
1. Le dichiarazioni rese al momento
dell'iscrizione nell'Elenco circa il possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono soggette ad un controllo
triennale del Gestore.
2. È facoltà del Gestore richiedere al soggetto iscritto la
documentazione ritenuta utile per l'espletamento dei controlli di cui al
comma 1.
3. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui agli
articoli 5,
6 e
7
consegue la cancellazione dall'Elenco comunicata all'indirizzo PEC del
soggetto iscritto.
4. Prima della formale adozione del provvedimento di cui al comma 3, il
Gestore comunica tempestivamente al soggetto iscritto i motivi di tale
provvedimento.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma
4, il soggetto interessato ha il diritto di presentare per iscritto le
sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
6. Qualora il soggetto iscritto abbia presentato le osservazioni di cui
al comma 5 ed il Gestore non si sia pronunciato nel termine di dieci
giorni dal ricevimento di tali osservazioni, queste si ritengono
respinte/rigettate.
Art. 15 - Pubblicazione e
accesso all'Elenco
1. L'Elenco è pubblicato presso il sito istituzionale "Innoveneto"
senza oneri da parte degli iscritti ed è accessibile gratuitamente
per la consultazione da parte dell'utenza.
Art. 16 - Tutela della
Privacy
1. I dati personali forniti saranno trattati, con o senza l'uso di mezzi
elettronici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.", per le finalità e le
modalità del presente regolamento e per lo svolgimento di ogni
eventuale successivo rapporto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a
quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 - Entrata in
vigore
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO