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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA
DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ
ON LINE
Art. 1 - Modifica
all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’ articolo 37 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “sede, principale o
secondaria” sono inserite le seguenti: “, qualora
l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in
modalità on line”.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
dopo le parole: “comunicazione di cui al comma 4.”
sono inserite le seguenti: “Nel caso di agenzia di viaggio e
turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare
della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto
previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’ articolo 49 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “comunicazione di apertura di sede
secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11
dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38”
sono aggiunte le seguenti: “o nel
caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in
modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2
dell’articolo 38 sul proprio sito.”
2. Dopo il comma 6 dell’ articolo 49 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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