Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 31 (BUR n. 168/2023) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio
applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo
decreto legislativo.
2. Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi
della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs.
118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)”
alla presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI