Legge regionale 16 luglio 2024, n. 16 (BUR n. 95/2024)
Legge regionale 16 luglio 2024, n. 16 (BUR n. 95/2024) [sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
Art. 1 - Residui attivi e
passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla
chiusura finanziaria dell’esercizio 2023, riportati rispettivamente
nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2024, sono rideterminati in conformità
ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2023.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi
dell’esercizio finanziario 2023 e l’ammontare dei residui
presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2024, sono rappresentate
nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
2024 è determinato in euro 1.411.358.971,08 in conformità con
quanto disposto dall’articolo 8 del progetto di legge di iniziativa
della Giunta regionale n. 259 “Rendiconto generale della Regione
per l’esercizio finanziario 2023”.
Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non
contratto.
1. Come risulta dall’articolo 9 del progetto di legge di iniziativa
della Giunta regionale n. 259, il disavanzo determinato dal debito
autorizzato e non contratto è quantificato in euro 93.087.491,67.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla
legislazione vigente, di cui all’
articolo 3, comma 1,
della
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione
2024-2026” è rideterminato in euro 93.087.491,67.
2. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 1,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni
di cui all’
articolo 3 della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 ,
è previsto in euro 6.727.052,99 e trova riscontro di copertura per
gli esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di previsione
2024-2026 (Missione 50, Programmi 01 e 02).”
Art. 5 - Stato di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio
finanziario 2024, 2025 e 2026 sono introdotte le variazioni degli
stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le
entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6 - Allegati
all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per
missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli)
e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8),
che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del
comma 2 dell’articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di
indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa
regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)" della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 31
“Legge di stabilità regionale 2024” (Allegato 11);
i) variazione all'Allegato 16 “Elenco delle spese non obbligatorie
a carattere continuativo autorizzate per gli esercizi finanziari 2024,
2025 e 2026 e quantificate annualmente con legge di approvazione di
bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'
articolo 4 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della regione””, della
legge regionale 22 dicembre 2023, n.
32 “Bilancio di previsione 2024-2026” (Allegato 12);
j) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del
Tesoriere per le entrate (Allegato 13) e le spese (Allegato 14);
1. Alla
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), per gli esercizi 2024, 2025 e
2026 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 15 della presente
legge;
b) la dotazione del fondo speciale per le spese correnti (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) di cui
all’
articolo
7 comma 1, è incrementata di euro 1.000.000,00 per ciascun
esercizio 2024, 2025 e 2026.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO