Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione)
Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10
“NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI
SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 4 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente:
“Commercio su aree pubbliche in forma
itinerante.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis (
1)
c) al comma 2 la parola:
“autorizzazione” è sostituita
dalla seguente:
“abilitazione”;
d) al comma 4 quater le parole:
“al
comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono
sostituite dalle seguenti:
“allo stesso comune in cui è esercitata
l’attività”.
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 4 bis della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole:
“ai
fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le
seguenti:
“e
nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;
b) al comma 4 dopo le parole:
“Le
imprese”, sono aggiunte le seguenti:
“che presentano la SCIA oppure”;
c) al comma 5 dopo le parole:
“dell’autorizzazione”, sono
aggiunte le seguenti:
“o di
presentazione della SCIA”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 5 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Revoca e sospensione delle autorizzazioni.
Decadenza del titolo abilitativo.”;
b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
omissis (
2)
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 6 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Subingresso dei titoli abilitativi.”;
b) alla lettera b) del comma 3, le parole:
“, per le imprese dotate di autorizzazione
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo” sono sostituite dalle seguenti:
“di commercio su aree
pubbliche in forma itinerante”;
c) al comma 5 la parola:
“autorizzazione” è sostituita
dalla seguente:
“abilitazione”.
Art. 6 - Norma di prima
applicazione.
1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma
itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge regionale 6
aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, conservano validità ed efficacia.
Art. 7 - Invarianza della
spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Note
SOMMARIO