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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione)

Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “ed in forma itinerante” sono soppresse.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’ articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
c) al comma 2 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”;
d) al comma 4 quater le parole: “al comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: allo stesso comune in cui è esercitata l’attività”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: e nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;
b) al comma 4 dopo le parole: “Le imprese”, sono aggiunte le seguenti: che presentano la SCIA oppure”;
c) al comma 5 dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono aggiunte le seguenti: o di presentazione della SCIA”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;
b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
omissis (2)
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Subingresso dei titoli abilitativi.”;
b) alla lettera b) del comma 3, le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;
c) al comma 5 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.
Art. 7 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto




Note

(1) Testo riportato al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
(2) Testo riportato dopo il comma 1 quater dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .


SOMMARIO

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