Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (1) (2)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto disciplina, ai sensi del Titolo X del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto
legislativo, l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 2 - Compiti dei
Comuni.
1. I comuni, nel rispetto dei criteri
regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle
associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle
organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello
regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto dei criteri stessi:
a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando
l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio
dell’attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i
relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi,
determinando i settori merceologici dei singoli posteggi
all’interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le
eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i
criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che
esercitano la vendita dei loro prodotti;
b) individuano le aree nelle quali l’esercizio del commercio è
vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di
viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di
pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi
valore architettonico, storico, artistico e ambientale;
c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei
criteri regionali previsti all’articolo 13;
d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell’esercizio stagionale
per periodi inferiori all’anno con un minimo di trenta giorni;
e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di
svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari
di cui all’articolo 8, comma 3;
f) stabiliscono, ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del decreto
legislativo, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei
principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai comuni spetta inoltre:
a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali,
all’esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi
(
3);
b) la conversione d’ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le
modalità di cui all’articolo 14;
c) il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della
gestione o della proprietà dell’azienda;
d) la sospensione, la revoca dell’autorizzazione nonché
l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del
decreto legislativo.
3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112
e della
legge
regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto
non in contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani
delle aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali.
5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei
comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le
disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle
specifiche norme comunali.
6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per
il commercio su aree private di cui alla
legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ,
(
4) promuovono la valorizzazione
e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali,
montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino
all’esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le
attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con
popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle
città e negli altri centri di minori dimensioni.
7. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del
commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i
comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei
posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei
mercati, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione
alle fiere.
Art. 3 - Rilascio delle
autorizzazioni con posteggio.
1. La Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i
criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e,
sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l’elenco di
posteggi liberi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo,
è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il
posteggio.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche
all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale
nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.
4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può
rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della
manifestazione, solo a (
5)
imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti
dallo stesso comune.
5. Ciascun operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può
essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i
diritti già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di
subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
6 bis. La cessazione dell’attività di commercio su aree
pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del
posteggio. (
6)
Art. 4 - Commercio su aree
pubbliche in forma itinerante. (7)
1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui
l’operatore intende esercitare l’attività,
contestualmente all’invio allo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell’articolo
9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli.”, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile
2007, n. 40 e successive modificazioni, con le modalità di cui
all’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. (
8)
2. L’abilitazione (
9) di
cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante
e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla
vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con
l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di
riconoscimento di cui all’articolo 19 del decreto legislativo e con
l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da
differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può
essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente
interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo
strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di
due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno
duecentocinquanta metri.
4. L’operatore può esercitare l’attività in forma
itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di
vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce
non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme
sanitarie vigenti.
4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila
abitanti. (
10) (
11)
4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono
rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o
eventi. (
12)
4 quater. La sospensione dell’attività e la cessazione
dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma
itinerante è soggetta a comunicazione allo stesso comune in cui
è esercitata l’attività. (
13)
Art. 4 bis - Obbligo di
regolarità contributiva. (14)
1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante
che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità
contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti
previdenziali.
2. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica
della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle
autorizzazioni e nell’ambito dei controlli sulle SCIA di cui agli
articoli 3 e 4. (
15)
3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità
contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche,
avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 7.
4. Le imprese che presentano la SCIA oppure (
16) richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree
pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio
dell’autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano
modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla
verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e
successive modificazioni.
5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del
rilascio o di subingresso dell’autorizzazione o di presentazione
della SCIA (
17) o per le
quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo
versamento contributivo, sono soggette alla verifica della
regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di
iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni
successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla
verifica della regolarità contributiva.
6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e
manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti
abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della
regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si
è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per
l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari,
fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata
alla verifica della regolarità contributiva.
Art. 4 ter - Verifiche presso
l’INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di
regolarità contributiva (DURC). (18)
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto
all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui
all’articolo 4 bis sono assolti mediante verifica della
regolarità contributiva presso l’INPS.
2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione
europea diverso dall’Italia possono presentare documentazione
equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva
rilasciata nello Stato membro d’origine ai fini delle verifiche e
degli adempimenti di cui all’articolo 4 bis.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata
all’operatore che ha ottenuto dall’INPS o dall’INAIL la
rateizzazione del debito contributivo.
Art. 5 - Revoca e sospensione
delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo. (19)
1. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui
l’operatore:
a) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di
comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione,
salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per
comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni
prima della scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo
per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun
anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività
del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi
i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali
assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata
da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta
giorni dal verificarsi dell’assenza stessa;
b bis) omissis; (
20)
c) si trovi in una delle situazioni previste all’articolo 5, comma
2 del decreto legislativo.
1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo
4 bis, comma 3, l’autorizzazione è sospesa per centoventi
giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale
sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio
ai fini dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).
(
21)
1 ter. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati
qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il
periodo di sospensione di cui al comma 1 bis. (
22)
1 quater. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono
revocati in caso di esito negativo della verifica di cui
all’articolo 4 bis, comma 5. (
23)
1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui
all’articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la
regolarizzazione decorsi centoventi giorni, il titolo abilitativo decade.
(
24)
2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la
contesta all’interessato fissando un termine per eventuali
controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede
all’emanazione del provvedimento di revoca.
3. L’autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti
dall’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.
3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo
29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte
dal comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) o del
divieto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis. (
25)
Art. 6 - Subingresso dei
titoli abilitativi. (26)
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del
titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge
7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni.
(
27)
2. La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al
comma 1(
28) corredata
dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti
previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in
gestione dell’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro
sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno
facoltà di continuare l’attività, anche se non in
possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà
dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la
possibilità per il subentrante di continuare l’attività
senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa
segnalazione di inizio attività o comunicazione di
subingresso(
29) :
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo;
b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare
l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
(
30)
c) omissis (
31)
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal
precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione
nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti
è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta
che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con
l’abilitazione (
32)
relativa allo specifico ramo d’azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra
nelle restanti annualità della concessione. (
33)
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di
cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con
scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire
l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle
norme di cui al presente articolo.
Art. 7 - Tipologie di
mercati e riconoscimento da parte della Regione.
1. La Regione, su istanza del comune
interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura
regionale competente i mercati di nuova istituzione. (
34)
2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a
cinque;
b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a
venti;
c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi
superiore a venti;
d) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: mercati che si
svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul
suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con
intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni
merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare
l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate,
l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti
da collezione;
e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello
stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli
esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati,
considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali,
partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse
sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche
svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite
per il commercio al dettaglio in sede fissa.
3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti
anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed
inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da
consorzi di operatori.
4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si
svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla
settimana è necessario il rilascio o la conversione di
un’unica autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo.
Art. 8 - Mercati domenicali
e festivi.
1. È vietata l’istituzione di nuovi mercati nei giorni
domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del
24 aprile 1998.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito
ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri
esercizi.
3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un
calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le
modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa,
prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia
le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe
deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al
dettaglio in sede fissa.
4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere
anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima
giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.
5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura
domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in
materia di orari commerciali per le località a prevalente economia
turistica e per le città d’arte.
6. In caso di effettuazione di mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), le
deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede
fissa sono limitate a non più di 8 giornate all’anno, già
individuate nel calendario di cui al comma 3.
Art. 9 - Mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo.
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come
definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli
operatori che esercitano l’attività commerciale in modo
professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti
sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi
compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo
3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che
non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e
che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e
occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai
mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta
l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli
stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le
generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei
appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non
cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria
condizione di operatore non professionale, per non più di una volta
nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito
elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è
competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente
l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila;
tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta
regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo
sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui
al comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non
professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate
dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I
comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della
legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è
deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della
programmazione di cui all’articolo 2 ed è riconosciuta dalla
Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale
competente.
8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la
partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle
autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.
9. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti
privati o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel
provvedimento di cui al comma 8.
10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di
antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20
novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria
l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.
Art. 10 - Esercizio
dell’attività negli aeroporti, stazioni e autostrade.
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti,
stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto
proprietario o gestore; con il suo consenso il comune può
eventualmente prevedere l’istituzione di posteggi in tali aree.
Art. 11 - Fiere.
1. Nelle fiere, come definite
dall’articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio e
contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità
previste dai criteri regionali di cui all’articolo 2. (
35)
2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti
dell’autorizzazione per l’attività di commercio su aree
pubbliche.
3. L’assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti
salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all’articolo 5,
comma 1, lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del
posteggio.
Art. 12 - Monitoraggio del
commercio su aree pubbliche.
1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e
alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei
provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente. (
36)
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione,
al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una
comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:
a) dati identificativi, luogo e denominazione;
b) giorno di svolgimento;
c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
d) orario di vendita;
e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
f) servizi di mercato;
g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio
su aree pubbliche nel proprio territorio.
Art. 13 - Criteri per gli
orari del commercio su aree pubbliche.
1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma
itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il
commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto
equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire
il servizio fornito al consumatore.
2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande
su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge,
possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per
i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in
sede fissa.
Art. 14 - Norme transitorie
e finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza alcuna
necessità di conversione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e
b) della legge 28 marzo 1991, n. 112 rilasciate dai comuni del Veneto ai
sensi della
legge
regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare
l’attività oltre che nel relativo posteggio e nelle fiere, in
forma itinerante all’interno del territorio regionale;
b) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c)
della legge n. 112/1991 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della
legge regionale 9
marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività
nel territorio regionale e in tutto il territorio nazionale, oltre che
nelle fiere, in forma itinerante, nonché al domicilio del
consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n.
398 non ancora convertite ai sensi dell’articolo 19 del decreto
ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 devono essere convertite nelle nuove
autorizzazioni di cui all’articolo 28 comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo, a seconda che l’attività venga
rispettivamente svolta con posteggio od in forma itinerante e sempre che
sia stata comunicata la conversione di cui al citato articolo 19 d.m. n.
248/1993 per lettera raccomandata, entro il 30 giugno 1997. In caso
contrario l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19
maggio 1976, n. 398 e le eventuali concessioni di posteggio devono essere
revocate dai comuni che le hanno rilasciate entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La conversione è effettuata d’ufficio dal comune competente
nelle seguenti ipotesi:
a) subingresso;
b) conversione di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n.
398/1976.
4. Ove l’operatore interessato, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, non provveda al ritiro
dell’autorizzazione già convertita dal comune ai sensi della
legge n. 112/1991, la stessa perde efficacia e deve essere revocata dal
comune.
5. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), i comuni non possono rilasciare nuove autorizzazioni
con posteggio.
6. Le spese per l’attività delegata ai comuni ai sensi della
legge regionale 9
marzo 1995, n. 8 sono erogate dalla Regione con riferimento ai titoli
rilasciati dagli stessi fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Fino al 31 dicembre 2001 ai mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 della
legge regionale 9 marzo
1995, n. 8 .
8. Dall’entrata in vigore della presente legge gli operatori non
professionali di cui al comma 2 dell’articolo 9 devono altresì
osservare le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 4 del
medesimo articolo e, per la loro violazione sono assoggettati alle
sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 9.
Art. 15 - Abrogazione.
Note
(1) La legge è stata
impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del
Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 186/2008 (G.U.
1ª serie speciale n. 27/2009), con la quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis
dell’articolo 4, aggiunto dal comma 1 dell’articolo 16 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n.
7 , per violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41,
117, primo comma e secondo comma, lettera e), nonché 118 della
Costituzione. Con sentenza n. 247/2010 (G.U. 1ª serie speciale n.
28/2010) la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina oggetto di
censura alla materia del commercio, di competenza residuale delle regioni
e ha respinto tutte le censure sollevate.
(
2) L’art. 4 della
legge regionale 14
maggio 2013, n. 8 dispone che: “In sede di prima applicazione
della presente legge, i comuni verificano la regolarità contributiva
degli operatori che risultano già in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della presente
legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima. A tal fine gli operatori indicano al comune, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie
alla verifica della regolarità contributiva.”.
(
3) Lettera così modificata
da comma 1 art. 1
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha soppresso le parole: “ed in forma itinerante”.
(
4) La
legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
è stata abrogata dalla
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 a
sua volta abrogata dalla
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 30
che ha ridisciplinato la materia.
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 10
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha soppresso le parole
“ditte già iscritte al registro delle”.
(
6) Comma aggiunto da comma 1
art. 35
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
7) Rubrica così sostituita
da lett. a) comma 1 art. 2
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 .
(
8) Comma sostituito da lett. b)
comma 1 art. 2
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 . In
precedenza sostituito da comma 1 art. 11 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
9) Comma modificato da lett. c)
comma 1 art. 2
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha sostituito la parola: “autorizzazione” con la seguente:
“abilitazione”.
(
10) Comma aggiunto da comma 1
art. 16
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
(
11) Con sentenza n. 247/2010
(G.U. 1° serie speciale n. 28/2010) la Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
4, comma 4 bis.
(
12) Comma aggiunto da comma 1
art. 13
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
13) Comma modificato da lett.
d) comma 1 art. 2
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha sostituito le parole: “al comune che ha in carico
l’autorizzazione”, con le seguenti: “allo stesso comune
in cui è esercitata l’attività”. In precedenza
aggiunto da comma 1 art. 36
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
14) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
(
15) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 3
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha aggiunto dopo le parole: “ai fini del rilascio delle
autorizzazioni”, le seguenti: “e nell’ambito dei
controlli sulle SCIA”.
(
16) Comma modificato da lett.
b) comma 1 art. 3
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha aggiunto dopo le parole: “Le imprese”, le seguenti:
“che presentano la SCIA oppure”.
(
17) Comma modificato da lett.
c) comma 1 art. 3
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha aggiunto dopo le parole: “dell’autorizzazione”, le
seguenti: “o di presentazione della SCIA”.
(
18) Articolo inserito da
comma 1 art. 2
legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
(
19) Rubrica così
modificata da lett. a) comma 1 art. 4
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 .
(
20) Lettera abrogata da lett.
b) comma 1 art. 4
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 . In
precedenza inserita da comma 1 art. 20
legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
(
21) Comma inserito da comma 1
art. 3
legge
regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
(
22) Comma inserito da comma 1
art. 3
legge
regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
(
23) Comma inserito da comma 1
art. 3
legge
regionale 14 maggio 2013, n. 8 .
(
24) Comma aggiunto da lett.
c) comma 1 art. 4
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 .
(
25) Comma aggiunto da comma 2
art. 16
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
(
26) Rubrica così
sostituita da lett. a) comma 1 art. 5
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 .
(
27) Comma sostituito da comma
1 art. 37
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
28) Comma così
modificato da comma 2 art. 37
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha sostituito le parole “La richiesta di subingresso” con le
parole “La segnalazione di inizio attività o la comunicazione
di cui al comma 1”.
(
29) Comma così
modificato da comma 3 art. 37
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha sostituito le parole “la relativa domanda di subingresso”
con le parole “la relativa segnalazione di inizio attività o
comunicazione di subingresso”.
(
30) Lettera modificata da
lett. b) comma 1 art. 5
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha sostituito le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo” con le seguenti: “di commercio su aree pubbliche
in forma itinerante”. In precedenza modificata da comma 2 art. 11
legge regionale 6
luglio 2012, n. 24 che ha sostituito le parole: “al comune di
residenza del subentrante” con le parole: “al primo comune in
cui il subentrante intende esercitare l’attività”.
(
31) Lettera abrogata da comma
3 art. 11
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
32) Comma modificato da lett.
c) comma 1 art. 5
legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 che
ha sostituito la parola: “autorizzazione” con la seguente:
“abilitazione”.
(
33) Comma sostituito da comma
4 art. 37
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
34) Comma così
modificato da comma 1 art. 11
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha soppresso le parole “nonché le modifiche o le variazioni
dei mercati esistenti”.
(
35) Comma così
modificato da comma 3 art. 16
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
che ha aggiunto le parole “e contestuale autorizzazione” dopo
le parole “della concessione decennale del posteggio”.
(
36) Comma così
sostituito da comma 1 art. 21
legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
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