Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (BUR n. 2/1972)
Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (BUR n. 2/1972) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI.
Art. 1 - (Presupposto ed oggetto
della imposta).
L’imposta si applica alle concessioni aventi per oggetto
l’occupazione o l’uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.
Omissis (
1)
Art. 2 - (Soggetti
passivi)
L’imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le
medesime modalità del canone di concessione.
L’imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici
competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.
Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario
l’ammontare dell’imposta regionale dovuta mediante
l’avviso recante l’invito ad eseguirne il pagamento.
E' rilasciata quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta.
Art. 3 - (Determinazione
dell’ammontare dell’imposta).
L’ammontare dell’imposta è
determinato nella misura del 100% del canone di concessione statale, a
eccezione delle concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a coltura
pioppicola per le quali l’imposta resta confermata nella misura del
30% del canone. (
2)
L’ammontare dell’imposta sulle concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative è determinato
dall’1 gennaio 1998 nella misura del cinque per cento del canone.
(
3)
Art. 4 - (Versamento
dell’imposta alla Regione)
Gli uffici che hanno provveduto a riscuotere, per conto della Regione,
l’imposta sulle concessioni statali versano direttamente alla
Tesoreria della Regione stessa l’importo accompagnato dalle
relative quietanze.
Art. 5 - (Rinvio alle leggi
statali e regionali)
Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme
legislative dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni
governative.
Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla “ tassa
sulle concessioni regionali ” per quanto concerne l’azione
giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa,
nonchè le disposizioni sulle violazioni della legge.
Art. 6 - (Norma
transitoria)
In sede di prima applicazione dell’imposta sulle concessioni
statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima
della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione
venga a scadere successivamente a tale data, l’imposta è
dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.
Art. 7 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Note
SOMMARIO