Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 (BUR n. 6/1986)
Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 (BUR n. 6/1986) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1986).
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
Art. 2 -(Agricoltura)
Art. 3 - (Bonifica e
irrigazione)
Art. 4 - (Progetto per il
settore secondario e il mercato del lavoro)
Art. 5 - (Organizzazione
turistica della Regione)
Art. 6 - (Contributi ai comuni
per la redazione di strumenti urbanistici generali)
Entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, i comuni che hanno deliberato la predisposizione
del piano regolatore generale in sostituzione del programma di
fabbricazione o della variante di adeguamento del piano regolatore
generale vigente, ai sensi dell’
articolo 106 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 o degli strumenti urbanistici indicati
nell’
articolo 11 della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ,
possono richiedere al presidente della Giunta regionale un contributo
sulle spese di redazione di tali strumenti urbanistici, elaborati con
grafia e simbologia regionale unificata a norma dell’
articolo 104 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 .
Le domande dovranno essere corredate da:
a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale
unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce
l’incarico professionale ai progettisti;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello
strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini e delle operazioni da compiere e
delle relative modalità con riferimento anche alle caratteristiche
geomorfologiche e insediative del territorio comunale e ai parametri
socio - economici;
d) copia del bilancio annuale di previsione approvato.
Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure
incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno
considerate inammissibili.
Non saranno inoltre prese in considerazione le domande dei comuni che
abbiano già beneficiato dei contributi disposti dall’
articolo 15 della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 30 .
La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi appositamente
stanziati. I contributi saranno erogati per il 50% al momento della
concessione e per il rimanente 50% successivamente alla trasmissione
degli strumenti urbanistici per l’approvazione, che dovrà
avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del
contributo, a pena di decadenza, con l’obbligo della restituzione
della parte erogata. (
9)
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per
l’anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 11.000.000.000,
di cui lire 3.000.000.000 per contributi inerenti la predisposizione di
piani regolatori generali e di varianti allo stesso, ai sensi
dell’
articolo 106 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
(capitolo 43012), e L. 8.000.000.000 per contributi relativi alla
redazione di strumenti urbanistici di cui all’articolo 11 della
legge regionale 5
marzo 1985, n. 24 (capitolo 43014). (
10)
Art. 7 - (Contributi ai comuni
per la redazione di strumenti urbanistici afferenti ai centri
storici)
a) deliberazione del consiglio
comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del
consiglio comunale, che conferisce l’incarico professionale ai
progettisti;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello
strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa contenente la descrizione degli ambiti di
intervento e dello stato di degrado,con riferimento alle caratteristiche
di interesse storico, monumentale e ambientale dei centri storici e con
l'indicazione della popolazione residente, della superficie territoriale
e del numero di abitazioni e vani esistenti.
Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure
incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno
considerate inammissibili.
Non saranno prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano
già adottato gli strumenti urbanistici indicati al primo comma.
I contributi saranno concessi e ripartiti con deliberazione della Giunta
regionale ed erogati per il 50% al momento della concessione e per il
rimanente 50% successivamente all’adozione e trasmissione degli
strumenti urbanistici, ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ,
che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della
concessione del contributo, a pena di decadenza, con l’obbligo
della restituzione della parte erogata. (
11)
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per
l’anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L 3.000.000.000
(capitolo 43010).
Art. 8 - (Edilizia
abitativa)
Art. 9 - (Tutela
dell’ambiente)
Ai fini dell’attuazione della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
recante “ Norme per la tutela dell’ambiente ” sono
istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno finanziario 1986 i seguenti capitoli con gli stanziamenti a
fianco indicati:
omissis (
13)
Art. 10 - (Servizi
sociali)
Art. 11 - (Cultura).
Art. 12 - (Valorizzazione
della cultura ladina).
Art. 13 - (Viabilità)
Con apposito provvedimento legislativo, si provvederà a disciplinare
l’intervento rivolto a concordare con la società autostrade e
con gli enti locali interessati la liberalizzazione del tratto autostrade
A27 da Mestre a Vittorio Veneto e lo spostamento della barriera presso il
casello di uscita di Vittorio Veneto.
A tal fine, con legge di bilancio, si provvede a iscrivere la somma
occorrente di L. 100.000.000 nel relativo fondo globale.
Art. 14 - (Approvvigionamento
idropotabile)
Art. 15 - (Imposta sulle
concessioni statali)
Art. 16 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall’1
gennaio 1986.
TABELLA A ALLEGATA (omissis)
Note
(
2) Si omette la tabella A
allegata.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
10) A norma dell’art. 5
- ultimo comma -
legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 i
contributi previsti possono essere richiesti dalle Province per la
predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della
redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati
nell'articolo 11 della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 . Le
richieste devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale
entro il 30 settembre 1986 corredate dai preventivi e dalle relazioni di
cui ai punti b) e c) del secondo comma dell’articolo 6 della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 .
(
13) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
15) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO