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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 (BUR n. 6/1986)

Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 (BUR n. 6/1986) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1986).

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1986 e nel bilancio pluriennale 1986- 1988 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , (1) modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , sono determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. (2)

Art. 2 -(Agricoltura)

omissis (3)

Art. 3 - (Bonifica e irrigazione)

omissis (4)

Art. 4 - (Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro)

L’ultimo comma dell’articolo 22 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , è così sostituito:
omissis (5)
Al primo alinea del terzo comma dell’articolo 24 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 dopo le parole “ avvenuto inizio dei lavori ” - sono aggiunte le seguenti:
omissis (6)
Al quarto comma dell’articolo 24 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , le parole “ degli stati di avanzamento dei lavori ” sono sostituite dalle seguenti:
omissis (7).

Art. 5 - (Organizzazione turistica della Regione)

omissis (8)

Art. 6 - (Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici generali)

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno deliberato la predisposizione del piano regolatore generale in sostituzione del programma di fabbricazione o della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente, ai sensi dell’articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 o degli strumenti urbanistici indicati nell’articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , possono richiedere al presidente della Giunta regionale un contributo sulle spese di redazione di tali strumenti urbanistici, elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell’articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
Le domande dovranno essere corredate da:
a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l’incarico professionale ai progettisti;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini e delle operazioni da compiere e delle relative modalità con riferimento anche alle caratteristiche geomorfologiche e insediative del territorio comunale e ai parametri socio - economici;
d) copia del bilancio annuale di previsione approvato.
Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.
Non saranno inoltre prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già beneficiato dei contributi disposti dall’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 .
La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi appositamente stanziati. I contributi saranno erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l’approvazione, che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l’obbligo della restituzione della parte erogata. (9)
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 11.000.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per contributi inerenti la predisposizione di piani regolatori generali e di varianti allo stesso, ai sensi dell’articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (capitolo 43012), e L. 8.000.000.000 per contributi relativi alla redazione di strumenti urbanistici di cui all’articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (capitolo 43014). (10)

Art. 7 - (Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici afferenti ai centri storici)

I comuni che non già abbiano beneficiato dei contributi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 e dell’articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 , possono richiedere al Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un contributo sulle spese di redazione di varianti al piano regolatore generale o di piani particolareggiati, afferenti esclusivamente a centri storici inclusi sull’elenco di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , ed elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell’articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
Le domande dovranno essere corredate da:
a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l’incarico professionale ai progettisti;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa contenente la descrizione degli ambiti di intervento e dello stato di degrado,con riferimento alle caratteristiche di interesse storico, monumentale e ambientale dei centri storici e con l'indicazione della popolazione residente, della superficie territoriale e del numero di abitazioni e vani esistenti.
Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.
Non saranno prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già adottato gli strumenti urbanistici indicati al primo comma.
I contributi saranno concessi e ripartiti con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente all’adozione e trasmissione degli strumenti urbanistici, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l’obbligo della restituzione della parte erogata. (11)
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L 3.000.000.000 (capitolo 43010).

Art. 8 - (Edilizia abitativa)

omissis (12)

Art. 9 - (Tutela dell’ambiente)

Ai fini dell’attuazione della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , recante “ Norme per la tutela dell’ambiente ” sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1986 i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco indicati:
omissis (13)

Art. 10 - (Servizi sociali)

Gli interventi di cui all’articolo 2 - punto d), articolo 5 - punto e) e articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 sono di competenza delle Unità locali socio-sanitarie e rientrano nella gestione delle funzioni socio-assistenziali di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
Al secondo comma dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è aggiunta la seguente frase: (omissis). (14)
omissis (15)

Art. 11 - (Cultura).

omissis (16)

Art. 12 - (Valorizzazione della cultura ladina).

omissis (17)

Art. 13 - (Viabilità)

Con apposito provvedimento legislativo, si provvederà a disciplinare l’intervento rivolto a concordare con la società autostrade e con gli enti locali interessati la liberalizzazione del tratto autostrade A27 da Mestre a Vittorio Veneto e lo spostamento della barriera presso il casello di uscita di Vittorio Veneto.
A tal fine, con legge di bilancio, si provvede a iscrivere la somma occorrente di L. 100.000.000 nel relativo fondo globale.

Art. 14 - (Approvvigionamento idropotabile)

omissis (18)

Art. 15 - (Imposta sulle concessioni statali)

Con effetto dall’1 gennaio 1986 l’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 , già modificato con legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 e con legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4 , è sostituito come segue:
omissis (19)

Art. 16 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall’1 gennaio 1986.
TABELLA A ALLEGATA (omissis)


Note

(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(2) Si omette la tabella A allegata.
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 finanziata dal presente articolo è stata abrogata da comma 1, art. 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(5) Testo riportato all’art. 22, legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .
(6) Testo riportato all’art. 24, legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .
(7) Testo riportato all’art. 24, legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .
(8) Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lett. b) della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
(9) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1987 per effetto dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1987, n. 23 . Con art. 1 legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 il termine sopra indicato è stato annullato, in quanto l’articolo è stato così modificato. Vedi anche comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
(10) A norma dell’art. 5 - ultimo comma - legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 i contributi previsti possono essere richiesti dalle Province per la predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 . Le richieste devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre 1986 corredate dai preventivi e dalle relazioni di cui ai punti b) e c) del secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
(11) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1987 per effetto dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1987, n. 23 . Con art. 1 legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 il termine sopra indicato è stato annullato, in quanto l’articolo è stato così modificato. Vedi anche comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
(12) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 a sua volta abrogata dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 che ha ridisciplinato la materia.
(13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(14) Testo riportato all'art. 22, legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .
(15) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(16) Articolo abrogato dall'art. 34 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 .
(18) Articolo da considerarsi abrogato perchè prevedeva un finanziamento per gli interventi previsti dalla legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 , abrogata dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(19) La legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 è stata abrogata da comma 1, art. 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 e l’art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 è stato sostituito da art. 15 legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e poi modificato da art. 1 legge regionale 27 marzo 1998, n. 6 .


SOMMARIO

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