Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 (BUR n. 53/1985)
Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 (BUR n. 53/1985) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE
MODALITA’ DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI,
ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987.
Art. 1
Art. 2
E' autorizzata l’iscrizione nel bilancio di previsione 1985 dello
stanziamento di L. 147.743.000 al cap. 31038 “Contributi "una
tantum" in conto capitale al Comune di Selva di Cadore ai sensi
dell’art. 13, lett. a) della
legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e
successive modificazioni” di nuova istituzione, in relazione alla
sentenza del TAR Veneto n. 98 del 27 marzo 1979. (
2)
Art. 3
E' autorizzata per l’esercizio 1987 l’iscrizione in bilancio
della somma di L. 700.000.000 al cap. 70164 per la prosecuzione degli
interventi disposti dalla
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 ,
in materia di servizi culturali.
Art. 4
Art. 5
Per le finalità di cui all’art. 32 della
legge regionale 3 luglio 1984, n. 30
, (
4) è autorizzata
l’iscrizione nel bilancio 1985 del cap. 2216, di nuova istituzione,
“Compensi incentivanti la produttività” con lo
stanziamento di lire 1.236.616.141.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Nell’ambito delle iniziative volte a sostenere e potenziare il
patrimonio ricettivo a carattere sociale è concesso un contributo
“una tantum” in conto capitale al Centro di cultura e
spiritualità “Papa Luciani” di S. Giustina Bellunese di
L. 300.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 61048
c.n.i.).
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, previa
certificazione dell’Ufficio del Genio Civile competente in
relazione alle opere eseguite.
Art. 9
La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie con sede in Padova un
contributo straordinario sulle spese di progettazione sostenute dallo
stesso Istituto per la realizzazione della nuova sede.
omissis (
7)
Art. 10
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare studi e progettazioni
di opere pubbliche o di pubblico interesse per il conseguimento degli
scopi previsti dal progetto montagna e dal progetto agricolo alimentare.
omissis (
8)
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Per la realizzazione degli impianti produttivi che utilizzano le acque
reflue della centrale di Porto Tolle - nel quadro degli accordi
intervenuti per la soluzione anche dei problemi occupazionali connessi
alla costruzione della centrale medesima - è autorizzata la spesa
complessiva di L. 15.000.000.000.
Per gli scopi di cui al precedente comma la Giunta regionale può
concedere contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa
ammessa a favore di società di capitali costituite tra l’Ente
di Sviluppo Agricolo del Veneto, l’Ente Nazionale per
l’Energia Elettrica, Enti locali e organismi associativi o
direttamente a cooperative costituite per l’esercizio di
attività serricole e di acquacoltura nelle zone interessate.
L’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto è autorizzato a
sottoscrivere e acquisire partecipazioni nelle società di capitali
di cui al precedente comma nella misura minima del 40 per cento
dell’intero capitale.
La concessione dei contributi regionali è subordinata alla
sottoscrizione di apposita convenzione tra la Regione o l’Ente di
Sviluppo Agricolo del Veneto e gli altri enti e soggetti interessati,
nella quale dovrà essere tra l’altro definito l’apporto
finanziario da parte degli enti e soggetti medesimi ai fini della
realizzazione degli impianti e della loro gestione.
omissis (
12)
Art. 14
Per la prosecuzione degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 19 e 20,
lett. a), della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e alla
legge
regionale 20 marzo 1981, n. 8 , relativi alla difesa idrogeologica,
è autorizzata, per l’esercizio 1985, l’ulteriore spesa
di L. 500.000.000 (cap. 13032).
E', altresì, autorizzata, per l’attività di indagine,
studio e ricerca nel settore forestale, prevista dall’art. 3 della
legge regionale 20
marzo 1981, n. 8 , l’ulteriore spesa di L. 500.000.000 per
l’esercizio 1985 (cap. 13012). (
13)
Art. 15
Per la concessione dei contributi sulle spese di gestione a favore di
organismi associativi di cui all’art 50, primo e secondo comma,
della
legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata, per
l’anno 1985, l’ulteriore spesa di L. 818.652.000 (cap. 11502
c.n.i.). (
14)
Art. 16
Per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e montagna,
previste dall’art. 46 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l’anno 1985 (cap.
14504). (
15)
Art. 17
Art. 18
- sono abrogati il terzo e
quarto comma;
- dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
(omissis). (
17)
Art. 19
Per la chiusura del ripiano del deficit delle aziende di trasporto per il
1981, è autorizzata l’iscrizione in bilancio 1985 della somma
di L. 24.746.980 al cap. 45780.
Per le finalità previste dall’
art. 31, secondo
comma, della
legge
regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è autorizzata
l’iscrizione in bilancio della somma di L. 80.000.000 al cap.
70124.
E' elevato a L. 20.000.000 per il 1985 lo stanziamento di cui al cap.
12206 del bilancio di previsione 1985.
Art. 20
E' autorizzata per il 1985 l’iscrizione in bilancio al cap. 20540
dello stanziamento di L. 1.000.000.000.
Art. 21
Per la ricostruzione delle infrastrutture nella frazione di Moè di
Laste del Comune di Rocca Pietore distrutte dall’incendio del 21
agosto 1983 è stanziata per l’esercizio finanziario 1985 la
somma di L. 800.000.000 (cap. 53220 c.n.i.).
Le procedure per l’approvazione del progetto e la concessione del
finanziamento sono quelle previste per le opere pubbliche di competenza
regionale di cui alla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
.(
18)
Art. 22
In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della
legge regionale 13 marzo
1984, n. 12 , (
19) per
l’anno 1985 il termine per la presentazione delle domande di
contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, assegnando priorità assoluta
ai richiedenti che dimostrino di aver già presentato domanda ai
sensi della
legge
regionale 27 aprile 1979, n. 28 , (
20) senza che questa venisse accolta.
Art. 23
A integrazione dell’intervento previsto dalla
legge regionale 6 aprile 1983, n. 19
, ferme restando le procedure e le finalità ivi previste, la Giunta
regionale è autorizzata a concorrere all’aumento del capitale
sociale della s.p.a. “College Valmarana Morosini” di Vicenza
mediante la sottoscrizione di n. 91 azioni dal valore nominale di L.
1.000.000 ciascuna per un importo complessivo di L. 91 milioni.
omissis (
21)
Art. 24
Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività termali e
idroterapiche del compendio di Recoaro Terme, in armonia con le
indicazioni del documento delle direttive allegato alla
legge regionale 6 giugno
1983, n. 29 e per impedire l’ulteriore degrado delle strutture
di detto compendio e nella prospettiva della sua riconduzione
nell’ambito regionale, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo di L. 600 milioni a favore delle Fonti di Recoaro
s.p.a..
Tale contributo è finalizzato alla ristrutturazione, ammodernamento,
trasformazione e ampliamento dello stabilimento termale e delle
attrezzature complementari all’attività termale.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale
dietro presentazione del progetto esecutivo delle opere e degli impianti
da realizzarsi con il contributo regionale e del relativo preventivo di
spesa e viene erogato con le modalità di cui alla
legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 .(
22)
omissis (
23)
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Per gli interventi diretti alla realizzazione di strutture pubbliche e
private per disabili mediante contributi in conto capitale a carico della
Regione, di cui al progetto obiettivo “Recupero e riabilitazione
dei disabili” contenuto nel piano socio sanitario regionale
1984-1986, approvato con
legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 ,
è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’esercizio
finanziario 1985. (
26)
omissis (
27)
Art. 28
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con
l’ANAS per realizzare opere di difesa e sistemazione della Val
Zoldana con un contributo pari al 50% della spesa e per un importo di L.
1.250.000.000. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo di L. 1.250.000.000 si provvede mediante riduzione di
pari importo per competenza e cassa del cap. 80230 - partita n. 5 e
contemporanea istituzione del cap. 45260 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1985 denominato
“Intervento straordinario per la viabilità della Val
Zoldana” con lo stanziamento di L. 1.250.000.000 sia di competenza
che di cassa.
Art. 29
Art. 30
Le variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della
presente legge sono previste dalle tabelle allegate alla
legge regionale 8 maggio
1985, n. 60 , “Primo provvedimento di variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1985 e pluriennale
1985-1987”.
Art. 31
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
12) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
21) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
23) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
27) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO