Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973)
Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1972, N. 7 E 1 SETTEMBRE 1972, N. 12, IN
MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.
Art. 1
Le leggi regionali
21
gennaio 1972, n. 7, (
1) e
1 settembre 1972, n.
12, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare,
nonchè in materia di agricoltura e foreste e di viabilità e
trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui alla presente
legge.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate
dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell’art. 10, del VI
comma dell’art. 16 e del V comma dell’art. 36 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino alla
approvazione del relativo strumento urbanistico, il Sindaco è tenuto
ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, numero
1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di
modifica adottate dalla Giunta regionale.
Art. 6
a) rilascia il nulla - osta di
cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base
all’art. 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal
successivo art. 13;
c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei
contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere
Pubbliche;
d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e
qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della
Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la
ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un
membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli
atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di
ricorso ai sensi dell’
art. 9 della
legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
(
5)
Art. 7
I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17
aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già
stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla Sezione decentrata
del Comitato di Controllo competente per territorio, di propria
iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dei relativi Commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su
designazione del Presidente della Giunta.
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Restano ferme le altre attribuzioni dell’Ingegnere Capo del Genio
Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle
leggi vigenti.
I dirigenti e i funzionari degli Uffici trasferiti continuano ad
esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a
Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie
di competenza regionale. (
10)
Art. 13
Ciascun Ufficio del Genio Civile
Regionale, nell’ambito del proprio territorio, svolge le funzioni
relative all’accertamento delle violazioni delle norme
urbanistiche, promuove presso la Giunta regionale i provvedimenti di cui
agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni
altro adempimento di carattere istruttorio relativo alla materia.
(omissis) (
11)
E' abrogato l’art. 6 della
legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 .
(
12)
Art. 14
Art. 15
Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al
Presidente del Consiglio regionale l’elenco degli atti pervenuti
nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui
agli artt. 8, 10 e 11.
Il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione
alla competente Commissione Consiliare.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
SOMMARIO