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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973)

Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1972, N. 7 E 1 SETTEMBRE 1972, N. 12, IN MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.

Art. 1

Le leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7, (1) e 1 settembre 1972, n. 12, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare, nonchè in materia di agricoltura e foreste e di viabilità e trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui alla presente legge.

Art. 2

omissis (2)

Art. 3

omissis (3)

Art. 4

(omissis). (4)

Art. 5

Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell’art. 10, del VI comma dell’art. 16 e del V comma dell’art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino alla approvazione del relativo strumento urbanistico, il Sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, numero 1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale.

Art. 6

A parziale modifica dell’art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , il Presidente della Giunta regionale:
a) rilascia il nulla - osta di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all’art. 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche;
d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di ricorso ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 . (5)

Art. 7

I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla Sezione decentrata del Comitato di Controllo competente per territorio, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dei relativi Commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su designazione del Presidente della Giunta.

Art. 8

(omissis) (6)

Art. 9

(omissis) (7)

Art. 10

(omissis) (8)

Art. 11

(omissis) (9)

Art. 12

Restano ferme le altre attribuzioni dell’Ingegnere Capo del Genio Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
I dirigenti e i funzionari degli Uffici trasferiti continuano ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie di competenza regionale. (10)

Art. 13

Ciascun Ufficio del Genio Civile Regionale, nell’ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative all’accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove presso la Giunta regionale i provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni altro adempimento di carattere istruttorio relativo alla materia.
(omissis) (11)
E' abrogato l’art. 6 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 . (12)

Art. 14

(omissis) (13)

Art. 15

Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l’elenco degli atti pervenuti nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui agli artt. 8, 10 e 11.
Il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Commissione Consiliare.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

(1) La legge regionale 21 gennaio 1972, n. 7 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .
(2) Articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n quater) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
(3) Articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n quater) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
(4) Articolo abrogato da art. 8 legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
(6) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia, vedi in particolare art. 25; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste. Ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione Tecnica regionale sezione urbanistica di cui all’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27.
(7) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(8) Articolo abrogato da art. 10, comma 1, legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 .
(9) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia, vedi in particolare per la commissione consultiva l'art. 28; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(10) Vedi anche art. 27 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(11) Commi secondo, terzo, quarto e quinto abrogati da art. 9, legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 .
(13) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.


SOMMARIO

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