Regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 (BUR n. 20/1973) (Effetti
esauriti) [sommario] [RTF]
Regolamento da considerarsi ad effetti esauriti: l’art. 31 della
legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 ha abrogato la
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e
l’art. 34 ha disposto che nelle more dell’adozione di un
nuovo regolamento di esecuzione le norme del regolamento 15 giugno 1973,
n. 3 mantengono la loro efficacia purchè non contrastino con la
legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 medesima, tuttavia le disposizioni possono
considerarsi superate dalle disposizioni applicative della
legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali” recate dalla deliberazioni
della Giunta regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 (BUR n. 23/2007) e n. 20
67 del 3 luglio 2007 (BUR n. 66/2007).