Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI
NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.
Titolo I
Principi generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).
1. La Regione del Veneto in armonia con l’
art. 4 dello Statuto e
con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891,
promuove e sostiene l’attività educativo-assistenziale degli
asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale
dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un
sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso della
donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L’intervento regionale è volto anche a promuovere e
sostenere servizi innovativi per l’infanzia.
Art. 2 - (Obiettivi della
programmazione).
1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi
all’infanzia mira:
a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per
l’infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico,
sanitario;
c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una
migliore sinergia delle risorse.
Art. 3 - (Commissione
regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia).
1. E' costituita, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di
coordinamento dei servizi all’infanzia previsti dalla presente
legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall’assessore ai
servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal
comune capoluogo;
b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli
capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e
dotati di servizio di asilo nido;
c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore
a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta
regionale;
e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle
lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie
professionalità inerenti le funzioni di cui all’art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
regionale.
Art. 4 - (Compiti della
Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi
all’infanzia).
1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi
all’infanzia ha il compito di:
a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di
orientamento relative all’organizzazione ed alla valutazione dei
servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli
artt. 20 e
21;
c) fornire indirizzi per la formazione e l’aggiornamento del
personale.
Titolo II
Il servizio di asilo nido comunale e consortile
Capo I
Definizione del servizio
Art. 5 - (Definizione).
1. L’asilo nido è un
servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha
finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel
quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia.
2. L’asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30
posti e non superiore a 60 posti.
2 bis. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere
derogato dal Comune in relazione a motivate e specifiche condizioni come
individuate dalla Giunta regionale, fino al limite di 66 posti. (
1)
Art. 6 - (Asili nido
minimi).
1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido
e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30
bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come
servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei
decentrati di altro asilo nido.
Capo II
Regolamento del servizio
Art. 7 - (Regolamento del
servizio).
1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di
asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito
nel presente Titolo, deve anche prevedere:
a) la disciplina dell’orario e del calendario delle attività
del servizio, tenuto conto delle necessità dell’utenza;
b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini
dall’asilo nido;
c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.
2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più
asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento
delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui
all’art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il
servizio di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve
altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di
gestione.
Capo III
Ammissione al servizio e frequenza
Art. 8 - (Ammissione e
frequenza al servizio).
1. Sono ammessi all’asilo nido i bambini di età non inferiore
a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel
servizio, il regolamento di cui all’art. 7, può prevedere,
anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di
ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non
superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all’asilo
nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere
consentita la loro permanenza nell’asilo nido fino
all’inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido
nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
[b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non
continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività
lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi
eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o
di disoccupazione.] (
2)
Art. 9 - (Rette di
frequenza).
1. Le rette di frequenza non debbono
superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato
dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio
economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite.
(
3)
Capo IV
Organizzazione del servizio
Art. 10 - (Convenzioni).
1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite
rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti
pubblici e privati.
Art. 11 - (Organizzazione
dell’attività psico-pedagogica).
1. L’asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti
con riferimento all’età, allo sviluppo e all’autonomia
psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico
operatore-bambino.
2. L’attività di asilo nido si svolge tenendo conto
degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale di coordinamento dei servizi per l’infanzia di cui
all’
art. 3, e deve
essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della
psico-pedagogia dell’infanzia.
3. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido
può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire
una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in
ambito familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano
gli spazi dell’asilo nido devono essere accompagnati da familiari o
da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per
tutta la durata della permanenza nell’asilo nido.
5. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido da
parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il
normale svolgimento dell’attività di servizio.
Capo V
Gestione del servizio
Art. 12 - (Comitato di
gestione degli asili nido comunali e consortili).
1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito
un comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o
dall’assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido
comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio
comunale o dall’assemblea consortile.
b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio,
indicati dall’assemblea dei genitori, di cui uno indicato
dall’assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove
esista;
c) un rappresentante del personale dell’asilo nido con funzioni
educative indicato dall’assemblea del personale;
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i
rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione
dell’eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di
attesa.
Art. 13 - (Attribuzioni del
comitato di gestione).
1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la
durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo
funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
a) presentare annualmente all’amministrazione comunale o
all’assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione
dell’asilo nido, la relazione morale sull’attività
svolta e ogni altra proposta che interessi l’assistenza
all’infanzia;
b) contribuire all’elaborazione degli indirizzi
educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro
attuazione;
c) decidere sulle domande di ammissione all’asilo nido in
conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o
consortile;
d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle
formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative
all’aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che
siano inerenti al funzionamento dell’asilo nido;
f) partecipare all’elaborazione dei piani di sviluppo comunali o
consortili relativi ai servizi all’infanzia.
Capo VI
Personale degli asili nido
Art. 14 - (Tipologia del
personale).
1. Il personale si distingue in:
a) personale con funzioni di coordinamento;
b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
c) personale addetto ai compiti amministrativi;
d) personale addetto ai servizi.
Art. 15 - (Personale degli
asili nido).
1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in
possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di
vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di
dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della
formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o
comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di
laurea idonei allo svolgimento dell’attività
socio-psico-pedagogica. (
4)
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali
in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la
presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15
mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15
mesi, in relazione alla frequenza massima.
4. L’ente gestore garantisce il personale di sostegno ai
bambini portatori di disabilità. (
5)
Art. 16 - (Aggiornamento del
personale).
1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le
organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui
all’
art. 3, indica i
criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto
nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di
aggiornamento professionale.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all’art.
15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza
obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di
idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.
3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla
Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui
all’
art.
19 della
legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall’art. 8
della
legge
regionale 11 marzo 1986, n. 8 .
Titolo III
Servizi innovativi e attività innovative
Capo I
Definizione e tipologia
Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi
innovativi).
1. Al fine di realizzare una
più capillare estensione dei servizi per l’infanzia e per
soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia
si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:
a) nido integrato;
b) nido famiglia;
c) centro infanzia.
2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile
ad un asilo nido minimo. Esso svolge un' attività psico-pedagogica
mediante collegamenti integrativi con l’attività della scuola
materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.
3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare
il ruolo dei genitori all’intervento educativo prevedendone il
diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.
Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età
compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in
spazi idonei a ospitare servizi per l’infanzia e deve comunque
prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di
coordinamento.
4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato
ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato
sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra
la maturità dei soggetti e i contenuti dell’intervento
educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi
progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo
di apporti esterni.
Art. 18 - (Attività
innovativa di atelier).
1. L’atelier è un' attività formativa destinata
prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni,
elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell’art. 17, che si
svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su
contenuti specifici quali l’animazione, la manipolazione, le
attività artistiche ed espressive e la socializzazione.
2. L’attività di atelier può svolgersi in
qualunque servizio per la prima infanzia.
3. Durante i periodi di svolgimento dell’attività
possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso
la quale l’attività si svolge.
Capo II
Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività
innovative
Art. 19 - (Soggetti gestori
dei servizi innovativi).
1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o
privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità
giuridica e da cooperative.
Art. 20 - (Progetto dei
servizi innovativi).
1. I soggetti gestori dei servizi
innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30
aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della
Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia,
che deve comunque indicare:
a) il responsabile del progetto;
b) gli obiettivi;
c) i modelli organizzativi del servizio;
d) il rapporto numerico educatore-bambini;
e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio
innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 15, comma 1;
h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
i) i criteri di ammissione al servizio;
l) i criteri per la determinazione della retta;
m) l’orario di servizio;
n) l’indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede
dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e
l’indicazione del relativo titolo.
2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano
necessari interventi che richiedano finaziamenti in conto capitale, il
progetto di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione di tali
interventi.
Art. 21 - (Progetto per
l’attività di atelier).
1. I soggetti gestori dei servizi
per l’infanzia che intendano effettuare l’attività di
atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di
ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui
all’art. 20, comma 1, preveda le modalità dell’eventuale
partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per
l’infanzia presso i quali si svolge l’attività di
atelier.
Art. 22 - (Convenzioni).
1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di
cui all’art. 20 o dei progetti per l’attività di atelier
di cui all’art. 21, comporti la collaborazione tra più
soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere
stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo
predisposta dalla Giunta regionale.
Art. 23 - (Vigilanza sui
servizi innovativi).
1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui
soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità
locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari
e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto
approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto
dall’
art.
15 della
legge
regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
Capo III
Regime dei servizi innovativi
Art. 24 - (Assunzione dei
servizi innovativi in gestione ordinaria).
1. I servizi innovativi elencati nell’
art. 17 mantengono carattere
sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale,
sulla base di una relazione di valutazione della validità ed
efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare
competente, decide sull’assunzione dei servizi innovativi in
gestione ordinaria.
Titolo IV
Contributi regionali
Capo I
Contributi regionali per gli asili nido
Art. 25 - (Destinazione dei contributi).
1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la
Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione
ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato
sulla base delle domande di contributo di cui all’art. 28, comma 1.
Art. 26 - (Contributi in
conto capitale).
1. I contributi in conto capitale destinati all’acquisto,
costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono
concessi in ragione dell’80% della spesa dichiarata ammissibile e
comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all’acquisto di materiale
operativo, all’arredamento e alla manutenzione straordinaria sono
concessi in ragione dell’80% e comunque entro un importo massimo di
lire 2.000.000 per posto-bambino.
2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti
musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta
voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di
progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di
psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e
comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.
(
6)
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono
essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti
da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge
o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di
intervento.
Art. 27 - (Contributi in
conto gestione).
1. Le risorse destinate
all’erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i
seguenti parametri:
a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31
dicembre dell’anno precedente: 50%;
c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo
non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido,
esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai
quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire
1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore
al 3%;
e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni
o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi
ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un
importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque
per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.
2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c),
d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla
lett. b) del comma 1.
Art. 28 - (Procedura per la
richiesta di contributo).
1. Le domande per il contributo in
conto capitale previsto dall’art. 26, comma 1, debbono essere
presentate (
7) al Presidente
della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della
zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi
della localizzazione adottata, l’ammontare complessivo dei costi di
costruzione, ampliamento o riattamento;
b) planimetria comprendente l’intera zona servita dalla nuova
struttura o dalla struttura da riattarsi con l’indicazione degli
insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti
ed eventualmente previsti;
c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato
e trasmesso ai competenti organi;
d) preventivo della spesa;
e) piano di finanziamento dell’opera.
2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto
dall’art. 26, commi 2, 2 bis (
8) e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di
soggetti convenzionati, debbono essere presentate (
9) al Presidente della Giunta regionale corredate
dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare,
nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad
alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende
realizzare; (
10)
b) preventivo di spesa.
2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la
presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. (
11)
3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la
gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto
consuntivo.
Capo II
Contributi per i servizi innovativi
Art. 29 - (Contributi per la
realizzazione dei servizi innovativi).
1. Per le domande di contributo in
conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento
o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:
a) per il nido integrato di cui all’
art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui
all’art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall’art. 28,
comma 1;
b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall’art. 28, comma
1, limitatamente alle lettere a), c) e d).
2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi
di cui all’art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate (
12) al Presidente della Giunta
regionale, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
b) preventivo di spesa.
2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la
presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. (
13)
3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai
progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 30 - (Piano di
finanziamento dei servizi innovativi).
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi
da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi,
elaborato sulla base dei progetti di cui agli
artt. 20 e
21, presentati alla Giunta
regionale.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Capo I
Disposizioni transitorie
Art. 31 - (Norma transitoria).
1. Per l’anno 1990, le domande di contributo di cui
all’art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo II
Disposizioni finali
Art. 32 - (Vincolo di
destinazione).
1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i
contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione
ventennale.
2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche
beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale
determina la durata dell’eventuale vincolo di destinazione delle
opere per le quali si è usufruito del contributo.
3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti
gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte
a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso,
fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.
Art. 33 - (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 34 - (Regolamento di
esecuzione).
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della
presente legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro
efficacia le norme del
regolamento regionale 15 giugno 1973, n.
3 , purché non contrastino con la presente legge.
Art. 35 - (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di
gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente
legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo
III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno
finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi
successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in
conto capitale (
14) di cui
agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l’anno
finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell’avanzo presunto
di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell’entrata
del bilancio per l’anno finanziario 1990, di cui all’art. 13
della
legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 6 , e contemporanea istituzione dello
stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220
denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi
innovativi per l’infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi
al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma
dell’
art. 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
(
15)
Note
L’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6
-che ha modificato l’articolo 8 della legge regionale n.32 del 1990
introducendo al comma 4 la lettera b)- è stato impugnato dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 37/2017 (G.U. - 1ª
Serie Speciale n.22/2017). Il Governo ritiene che il criterio di
precedenza fissato alla predetta lettera b) della norma regionale sia
incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della
Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a
quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, della Costituzione,
in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della
tutela dell’infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, della
Costituzione, in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà
di circolazione; d) art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto
la norma censurata violerebbe l’art. 21 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di
libertà di circolazione; l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
l’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La
Corte Costituzionale con la sentenza n.107 /2018 ha dichiarato la
illegittimità costituzionale della previsione di cui al novellato
art.8, comma 4, lettera b) della
legge regionale n. 32/1990 ritenendo le
eccezioni sollevate dal Governo per la maggior parte fondate o, comunque
assorbite e rilevando sostanzialmente che “... la norma impugnata,
benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di
precedenza a favore di un’ampia categoria di persone e produce
così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in
Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili
nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la
residenza prolungata come requisito di accesso...” Con riferimento
alle specifiche eccezioni sollevate, la Corte rileva che la previsione
regionale incide: sia sul principio di uguaglianza; sia sul principio di
ragionevolezza, in ordine alla coerenza ed adeguatezza della norma
impugnata a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, che
costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle
provvidenze in questione; sia in ordine al fatto che una normativa che
svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che
essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare
in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà
riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino
dell’Unione e che una simile restrizione può essere
giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se
è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza
delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo
legittimamente perseguito dalla norma; sia con riferimento all’art.
31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica
protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo in quanto la norma
impugnata fissa un titolo di precedenza, che non incide sul quantum e sul
quomodo del servizio degli asili nido ma distorce la funzione, ed è
indirizzata non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno
ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo.
(
14) La
legge regionale 28 settembre 2012, n.
39 con gli articoli 1 e 2 che introducono modifiche agli articoli 26
e 28 della presente legge, ha disciplinato una nuova tipologia di
contributi in conto capitale prevedendo all’art. 3 la relativa
norma finanziaria che recita: “Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per
l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si
provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento” del
bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la
dotazione dell’upb U0150 “Interventi strutturali per lo
sviluppo sociale della famiglia” viene incrementata di euro
200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.”.
SOMMARIO