Legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 (BUR n. 21/1974)
Legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 (BUR n. 21/1974) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTAZIONE
DEI CONSORZI FORESTALI E DELLE AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI
PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI.
Art. 1
Per la gestione tecnica, conservazione e
miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica
in campo agricolo nei territori montani, la Regione promuove la
costituzione dei Consorzi forestali e di Aziende speciali, di cui agli
articoli 139, 150, 155 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La regione promuove inoltre la costituzione di consorzi forestali tra
proprietari privati e pubblici. (
1)
Art. 2
I Consorzi forestali e le Aziende speciali, oltre alla gestione tecnica
dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti partecipanti, assicurano, nelle
rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento ed assistenza tecnica
- forestale, agraria e zootecnica a favore di Enti ed aziende private
nonchè azione promozionale per la tutela ed il miglioramento dei
boschi, dei pascoli e dei prati montani.
Art. 3
I proprietari che intendono costituire un
consorzio forestale approvano uno statuto consorziale che dovrà
stabilire tra l'altro:
a) la rappresentanza degli enti
partecipanti:
b) l'attribuzione dei compiti degli organi del consorzio e la durata in
carica;
c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei
componenti degli organi del consorzio;
d) le norme amministrative circa la gestione del corsorzio;
e) il riparto della spesa per il funzionamento del consorzio tra i
partecipanti;
f) le norme sull'organizzazione degli uffici e il regolamento organico
del personale.
I comuni che intendono costituire una azienda speciale approvano un
regolamento ai sensi dell'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
(
2)
Art. 4
La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.
Art. 5
Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui Consorzi forestali e
sulle Aziende speciali spettano alla Regione a norma del DPR 15 gennaio
1972, n. 11. In particolare il controllo sugli atti dei singoli Consorzi
o Aziende è esercitato dalla sezione del Comitato di Controllo
competente sul territorio ove ha sede il Consorzio o Azienda.
La vigilanza sull'attività tecnica è esercitata dagli organi
tecnici della Regione.
Art. 6
I Consorzi forestali e le Aziende speciali operano secondo le direttive
fissate nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane
competenti per territorio.
Art. 7 (3)
Ai consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un
contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento
delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo
e delle spese di ufficio.
I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione,
entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione
accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si
intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, delibera l'anticipazione dell'80 per cento del
contributo concesso sulle spese ammesse, entro il primo trimestre cui si
riferiscono i bilanci e la rata di saldo, a conguaglio sull'eventuale
differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo
dell'anno precedente che deve essere trasmesso alla Regione entro il 30
aprile di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 8
I Consorzi forestali già istituiti nella Regione Veneta à sensi
del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi
di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti à sensi del
precedente art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge e trasmetterli per l'approvazione alla Regione. A seguito
dell'approvazione a tali Consorzi si applicheranno le norme della
presente legge.
In sede di prima applicazione e comunque per non oltre un anno
dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi forestali di cui
al comma precedente beneficiano dei contributi di cui all'art. 7, con
decorrenza 1 gennaio 1974.
Art. 9
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente
legge, previsti annualmente in L. 150 milioni, si fa fronte, per
l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del cap.
530 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti
da provvedimenti legislativi in corso di formazione”e
l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 431
denominato “Contributi ai Consorzi forestali ed alle Aziende
speciali” con lo stanziamento di L. 150 milioni.
Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei
rispettivi bilanci un capitolo di eguale importo e denominazione. Gli
stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine
di un esercizio, saranno utilizzati in quelli successivi in
conformità al disposto dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n.
2440.
Art. 10
Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle
contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i Consorzi
forestali e le Aziende speciali.
Note
SOMMARIO