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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982)

Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA' DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.

Art. 1 - (Sviluppo della proprietà diretto coltivatrice).

omissis (1)

Art. 2 - (Assegnazioni all’Esav per il finanziamento di progetti per l’impianto di centri sperimentali assistiti dal contributo della Cee).

omissis (2)

Art. 3 - (Indennità compensativa per gli imprenditori agricoli delle zone montane).

omissis (3)

Art. 4 - (Promozione dei finanziamenti Feoga).

omissis (4)

Art. 5 - (Insediamenti produttivi per le imprese artigiane).

omissis (5)

Art. 6 - (Promozione degli investimenti produttivi delle imprese artigiane).

omissis (6)

Art. 7 - (Navigazione interregionale sul Po).

omissis (7)

Art. 8 - (Razionalizzazione dell’apparato commerciale).

omissis (8)

Art. 9 - (Riqualificazione e potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico).

omissis (9)

Art. 10 - (Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore del trasporto).

Ai fini della attuazione degli interventi in capitale sulle infrastrutture e attrezzature per i trasporti a norma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , è autorizzata la iscrizione a bilancio della spesa complessiva di lire 59.160.000.000 nel triennio 1982- 1984 così distribuita:
omissis (10)

Art. 11 - (Edilizia abitativa a favore di emigrati).

omissis (11)

Art. 12 - (Strutture per gli anziani).

omissis (12)

Art. 13 - (Consorzi per la realizzazione dei piani di cui alla legge n 865/1971).

E' autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione di un contributo in capitale nell’esercizio finanziario 1982 per gli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , a integrazione dei finanziamenti già previsti per l’area del Basso Polesine a norma della stessa legge regionale n. 33/1977 e della legge regionale 8 maggio 1980, n. 56 (cap. 04602). (13)

Art. 14 -(Promozione delle attività sportive).

omissis (14)

Art. 15 - (Limitati interventi di ammodernamento della rete stradale provinciale).

omissis (15)

Art. 16 - (Manutenzione e sistemazione opere idrauliche).

Per gli esercizi 1982 e 1984 è autorizzata la ulteriore spesa di L. 26.000.000.000 per la manutenzione e sistemazione delle opere idrauliche di competenza regionale a norma della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 , (cap. 04629):
omissis (16)
I programmi esecutivi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1980 sono approvati dalla Giunta regionale ogni anno per l’anno successivo entro il 30 novembre.

Art. 17 - (Opere di prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali).

Per il finanziamento di opere di prevenzione e di opere di pronto intervento in caso di calamità naturali a norma della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , è autorizzata la ulteriore somma di L. 4.000.000.000:
omissis (17)

Art. 18 -(Consolidamento e trasferimento abitati).

omissis (18)

Art. 19 - (Impianti di depurazione pilota).

omissis (19)

Art. 20 - (Dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici).

omissis (20)

Art. 21 -(Progetto agricolo-alimentare).

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo-alimentare 1979-1982, attraverso gli interventi operativi e le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 « Legge generale per gli interventi nel settore primario » sono disposte a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:
omissis (21)

Art. 22 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico).

omissis (22)

Art. 23 - (Liquidazione della spa « Irsev »).

Ai fini di consentire la liquidazione della spa « Irsev » a norma dell’art. 25, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , (23) è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 150.000.000, comprensiva della autorizzazione di L. 25.000.000 già disposta dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 ,(24) eliminata in chiusura dell’esercizio 1980 in quanto economia (cap. 19647).

Art. 24 -(Carta tecnica regionale).

Per le finalità della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 , in materia di formazione della carta tecnica regionale è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1982 e lire 1.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 19860).

Art. 25 -(Fidejussione regionale su operazioni di credito agrario agevolato).

La Regione è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario e peschereccio - fruenti o meno del concorso pubblico nel pagamento degli interessi - a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata anche per operazioni di credito ordinario, di durata non superiore ai dodici mesi, poste in essere dai medesimi soggetti per far fronte alle proprie necessità di gestione. (25)
In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo, non può essere concessa a società di capitali, qualunque sia la natura dei soci azionisti. (26)
La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura della perdita complessiva che l’Istituto o Ente finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da fidejussione. Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all’ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie prestate prima dell’avvenuto esperimento delle procedure di riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di fidejussione. (27)
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell’art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto del Consiglio regionale.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000 e integrato, se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall’Esav, Ente di sviluppo agricolo del Veneto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, con la legge di bilancio contestualmente all’approvazione del bilancio dell’Esav con conseguente non applicazione del quarto comma che precede.(28)
Gli atti amministrativi dell’Esav di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione, senza ulteriori adempimenti amministrativi da parte di quest' ultima. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall’Esav a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul bilancio regionale a norma del quinto comma del presente articolo (cap. 01089).
La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454 successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 -(Modifica condizioni agevolative mutui casa Cooperative ex legge n. 865/1971).

Il secondo comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 , è sostituito dai seguenti:
(omissis) (29)

Art. 27 - (Consorzi forestali e Aziende speciali forestali, modifica delle procedure).

A partire dall’esercizio finanziario 1983, e modifica della norma di cui all’art. 7 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 , sostituito dall’art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 , ai Consorzi forestali, viene concesso:
a) un contributo annuale nelle spese generali pari al 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia e amministrativo, nonché delle spese di ufficio e per la manutenzione degli automezzi;
b) un contributo del 75 per cento per l’acquisto degli automezzi e della attrezzatura tecnica. (30)
Per le Aziende speciali il contributo di cui al comma precedente è contenuto nei limiti del 50 per cento.
I Consorzi e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera ogni anno l’ammontare delle spese ammesse, di cui al primo e secondo comma, relative ad ogni Consorzio forestale e ad ogni Azienda speciale.
La erogazione dei contributi avviene in due rate semestrali anticipate. I Consorzi e le Aziende speciali presentano entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente; al conguaglio sull’eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo si provvederà in sede di erogazione della seconda rata dell’esercizio immediatamente successivo.
Qualora alla data di inizio dell’esercizio finanziario non sia ancora approvata la deliberazione di Giunta di cui al precedente quarto comma, la prima rata semestrale è erogata in ragione del 50 per cento del contributo annuo stabilito per l’esercizio precedente. La rata semestrale successiva sarà determinata in tal caso a conguaglio, fatto salvo altresì il conguaglio a rendiconto del contributo corrisposto per l’esercizio precedente.
Per l’esercizio finanziario 1982, allo scopo di corrispondere ai Consorzi forestali operanti nel Veneto il contributo effettivo del 75 per cento sulle spese d' ufficio relativamente agli esercizi finanziari 1981 e 1982, è autorizzato lo stanziamento di L. 314.400.000, da erogare in soluzione unica.
La Giunta regionale delibera la ripartizione, fra i Consorzi forestali, della somma di cui al comma precedente sulla base dei bilanci preventivi presentati dai suddetti Consorzi per gli esercizi finanziari 1981 e 1982, fatto salvo il conguaglio delle somme non utilizzate in sede di erogazione della seconda rata semestrale del 1983 (cap. 01546).

Art. 28 -(Norme procedurali integrative con riferimento alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ).

All’art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 « Legge generale per gli interventi nel settore primario » sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
(omissis) (31)

Art. 29 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 ).

omissis (32)

Art. 30 - (Assunzione di obbligazioni a scadenza differita).

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge a carico degli esercizi successivi al 1982, gli organi competenti della Regione possono stipulare contratti o comunque assumere obbligazioni nei limiti dell’intera somma autorizzata, a norma dell’art. 32, comma quarto, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , comma quarto, fermo restando che formeranno impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni di cui è prevista la scadenza nel corso del relativo esercizio. (33)

Art. 31 -(Copertura finanziaria).

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte a norma dell’art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , in materia di contabilità, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1982-1984, stato di previsione delle entrate, come modificato in sede di legge di assestamento per l’esercizio finanziario 1982. (34)



Note

(1) La legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , finanziata dal presente articolo è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2008, n. 18 .
(2) L’art. 20 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 finanziati dal presente articolo sono stati abrogati rispettivamente dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l’Azienda regionale Veneto Agricoltura ed ha soppresso l’ESAV.
(3) Le leggi regionali 22 dicembre 1978, n. 69 e 27 marzo 1973, n. 11 finanziate da questo articolo sono state abrogate rispettivamente dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 e dall’art. 24 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .
(4) L’art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 oggetto di questo articolo è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(5) La legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .
(6) La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(7) La legge regionale 10 agosto 1979, n. 50 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 con effetto della data di sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 medesima.
(8) La legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , a sua volta abrogata dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(9) Articolo abrogato da art. 12 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 .
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(11) La legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 23 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 che ha ridisciplinato la materia, a sua volta abrogata dalla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
(12) Articolo abrogato da lett. b), comma 8, art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(14) La legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .
(15) La legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 99 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(16) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(18) La legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 che ha ridisciplinato la materia.
(19) La legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
(20) La legge regionale 7 settembre 1979, n. 71 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti relativa all’art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(23) La legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 che ha soppresso l'ente.
(25) Comma così sostituito da art. 5 legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 .
(26) Comma così sostituito da comma 1 art. 32 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , che al comma 2 ha stabilito che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di spesa pendenti.
(27) Comma modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
(28) A seguito della modifica recata all’art. 25 dall’art. 5 legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 citato, il comma quarto originario diventa quinto, quindi per quarto comma deve intendersi quinto.
(29) Testo riportato nell’articolo 1 legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 .
(30) Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6 a partire dal 1 gennaio 1990 i contributi per le lettere a) e b) sono concessi fino al 75 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del presente articolo.
(31) Testo riportato nell’art. 6 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(32) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10 abrogata dall’art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(33) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 lett. a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(34) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 lett. a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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