Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982)
Legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 (BUR n. 40/1982) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI
SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA' DI
INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E
PLURIENNALE 1982-1984.
Art. 1 - (Sviluppo della
proprietà diretto coltivatrice).
Art. 2 - (Assegnazioni
all’Esav per il finanziamento di progetti per l’impianto di
centri sperimentali assistiti dal contributo della Cee).
Art. 3 - (Indennità
compensativa per gli imprenditori agricoli delle zone montane).
Art. 4 - (Promozione dei
finanziamenti Feoga).
Art. 5 - (Insediamenti
produttivi per le imprese artigiane).
Art. 6 - (Promozione degli
investimenti produttivi delle imprese artigiane).
Art. 7 - (Navigazione
interregionale sul Po).
Art. 8 - (Razionalizzazione
dell’apparato commerciale).
Art. 9 - (Riqualificazione e
potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico).
Art. 10 - (Potenziamento
infrastrutture e attrezzature nel settore del trasporto).
Ai fini della attuazione degli interventi in capitale sulle
infrastrutture e attrezzature per i trasporti a norma della
legge regionale 28 gennaio
1982, n. 8 , è autorizzata la iscrizione a bilancio della spesa
complessiva di lire 59.160.000.000 nel triennio 1982- 1984 così
distribuita:
omissis (
10)
Art. 11 - (Edilizia abitativa
a favore di emigrati).
Art. 12 - (Strutture per gli
anziani).
Art. 13 - (Consorzi per la
realizzazione dei piani di cui alla legge n 865/1971).
Art. 14 -(Promozione delle
attività sportive).
Art. 15 - (Limitati interventi
di ammodernamento della rete stradale provinciale).
Art. 16 - (Manutenzione e
sistemazione opere idrauliche).
Per gli esercizi 1982 e 1984 è autorizzata la ulteriore spesa di L.
26.000.000.000 per la manutenzione e sistemazione delle opere idrauliche
di competenza regionale a norma della
legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 ,
(cap. 04629):
omissis (
16)
I programmi esecutivi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 52/1980 sono
approvati dalla Giunta regionale ogni anno per l’anno successivo
entro il 30 novembre.
Art. 17 - (Opere di
prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali).
Per il finanziamento di opere di prevenzione e di opere di pronto
intervento in caso di calamità naturali a norma della
legge regionale 9 gennaio
1975, n. 1 , è autorizzata la ulteriore somma di L.
4.000.000.000:
omissis (
17)
Art. 18 -(Consolidamento e
trasferimento abitati).
Art. 19 - (Impianti di
depurazione pilota).
Art. 20 - (Dispositivi per il
controllo qualitativo dei corpi idrici).
Art. 21 -(Progetto
agricolo-alimentare).
Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto
agricolo-alimentare 1979-1982, attraverso gli interventi operativi e le
modalità previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
« Legge generale per gli interventi nel settore primario » sono
disposte a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 le seguenti
autorizzazioni di spesa:
omissis (
21)
Art. 22 - (Miglioramento
genetico del patrimonio zootecnico).
Art. 23 - (Liquidazione della
spa « Irsev »).
Ai fini di consentire la liquidazione della spa « Irsev » a
norma dell’art. 25, secondo comma, della
legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 ,
(
23) è autorizzata a
carico dell’esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 150.000.000,
comprensiva della autorizzazione di L. 25.000.000 già disposta dalla
legge regionale 2
maggio 1980, n. 39 ,(
24)
eliminata in chiusura dell’esercizio 1980 in quanto economia (cap.
19647).
Art. 24 -(Carta tecnica
regionale).
Per le finalità della
legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 ,
in materia di formazione della carta tecnica regionale è autorizzata
la spesa di L. 2.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico
dell’esercizio finanziario 1982 e lire 1.000.000.000 a carico
dell’esercizio finanziario 1983 (cap. 19860).
Art. 25 -(Fidejussione
regionale su operazioni di credito agrario agevolato).
La Regione è autorizzata a prestare
la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario e
peschereccio - fruenti o meno del concorso pubblico nel pagamento degli
interessi - a favore di imprenditori agricoli singoli e associati,
cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di
produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di
credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata anche
per operazioni di credito ordinario, di durata non superiore ai dodici
mesi, poste in essere dai medesimi soggetti per far fronte alle proprie
necessità di gestione. (
25)
In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo, non può
essere concessa a società di capitali, qualunque sia la natura dei
soci azionisti. (
26)
La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura
della perdita complessiva che l’Istituto o Ente finanziatore
dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di
riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da
fidejussione. Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in
liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o
della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne
possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all’ente
prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere
alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie
prestate prima dell’avvenuto esperimento delle procedure di
riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di
fidejussione. (
27)
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia
fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art.
40 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell’art. 12 della
legge 19 maggio 1976, n. 335.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto del
Consiglio regionale.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia
fidejussoria regionale si fa fronte mediante l’istituzione di
apposito capitolo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario
1982, dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000 e integrato, se
necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta
regionale.
La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini
previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per
delega della Regione dall’Esav, Ente di sviluppo agricolo del
Veneto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente dal
Consiglio regionale, con la legge di bilancio contestualmente
all’approvazione del bilancio dell’Esav con conseguente non
applicazione del quarto comma che precede.(
28)
Gli atti amministrativi dell’Esav di concessione della fidejussione
di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione, senza
ulteriori adempimenti amministrativi da parte di quest' ultima. Gli oneri
discendenti dalle fidejussioni concesse dall’Esav a norma del
presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul
bilancio regionale a norma del quinto comma del presente articolo (cap.
01089).
La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella
prevista dal fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36
della legge 2/6/1961, n. 454 successive modifiche e integrazioni.
Art. 26 -(Modifica condizioni
agevolative mutui casa Cooperative ex legge n. 865/1971).
Art. 27 - (Consorzi forestali
e Aziende speciali forestali, modifica delle procedure).
a) un contributo annuale nelle spese generali pari al 75 per cento delle
spese fisse per il personale tecnico, di custodia e amministrativo,
nonché delle spese di ufficio e per la manutenzione degli automezzi;
b) un contributo del 75 per
cento per l’acquisto degli automezzi e della attrezzatura tecnica.
(
30)
Per le Aziende speciali il contributo di cui al comma precedente è
contenuto nei limiti del 50 per cento.
I Consorzi e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30
settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una
relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
delibera ogni anno l’ammontare delle spese ammesse, di cui al primo
e secondo comma, relative ad ogni Consorzio forestale e ad ogni Azienda
speciale.
La erogazione dei contributi avviene in due rate semestrali anticipate. I
Consorzi e le Aziende speciali presentano entro il 30 aprile di ogni anno
il conto consuntivo dell’anno precedente; al conguaglio
sull’eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti
dal conto consuntivo si provvederà in sede di erogazione della
seconda rata dell’esercizio immediatamente successivo.
Qualora alla data di inizio dell’esercizio finanziario non sia
ancora approvata la deliberazione di Giunta di cui al precedente quarto
comma, la prima rata semestrale è erogata in ragione del 50 per
cento del contributo annuo stabilito per l’esercizio precedente. La
rata semestrale successiva sarà determinata in tal caso a
conguaglio, fatto salvo altresì il conguaglio a rendiconto del
contributo corrisposto per l’esercizio precedente.
Per l’esercizio finanziario 1982, allo scopo di corrispondere ai
Consorzi forestali operanti nel Veneto il contributo effettivo del 75 per
cento sulle spese d' ufficio relativamente agli esercizi finanziari 1981
e 1982, è autorizzato lo stanziamento di L. 314.400.000, da erogare
in soluzione unica.
La Giunta regionale delibera la ripartizione, fra i Consorzi forestali,
della somma di cui al comma precedente sulla base dei bilanci preventivi
presentati dai suddetti Consorzi per gli esercizi finanziari 1981 e 1982,
fatto salvo il conguaglio delle somme non utilizzate in sede di
erogazione della seconda rata semestrale del 1983 (cap. 01546).
Art. 30 - (Assunzione di
obbligazioni a scadenza differita).
Con riferimento alle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente
legge a carico degli esercizi successivi al 1982, gli organi competenti
della Regione possono stipulare contratti o comunque assumere
obbligazioni nei limiti dell’intera somma autorizzata, a norma
dell’
art.
32, comma quarto, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
comma quarto, fermo restando che formeranno impegni sugli stanziamenti di
ciascun bilancio, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni di
cui è prevista la scadenza nel corso del relativo esercizio.
(
33)
Art. 31 -(Copertura
finanziaria).
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte a norma
dell’
art.
32, ultimo comma, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
in materia di contabilità, con le risorse indicate nel bilancio
pluriennale 1982-1984, stato di previsione delle entrate, come modificato
in sede di legge di assestamento per l’esercizio finanziario 1982.
(
34)
Note
(
10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
16) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
17) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
21) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
28) A seguito della modifica
recata all’art. 25 dall’art. 5
legge regionale 5 luglio 1984, n. 33
citato, il comma quarto originario diventa quinto, quindi per quarto
comma deve intendersi quinto.
(
30) Ai sensi dell'art. 3
della
legge
regionale 25 gennaio 1991, n. 6 a partire dal 1 gennaio 1990 i
contributi per le lettere a) e b) sono concessi fino al 75 per cento
delle spese ritenute ammissibili ai sensi del presente articolo.
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